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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25892/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione alla condanna per il delitto di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha congruamente ritenuto che le modalità della condotta e della conseguente intensità del dolo - il ricorrente si era repentinamente dato alla fuga alla vista degli operanti e ha fornito giustificazioni inverosimili in ordine al proprio allontanamento e risultate prive di riscontro - fossero ostative al giudizio di tenuità dell'offesa, all'esito di un giudizio di merito, così argomentato, non sindacabile in questa sede; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione alla condanna per il delitto di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha congruamente ritenuto che le modalità della condotta e della conseguente intensità del dolo - il ricorrente si era repentinamente dato alla fuga alla vista degli operanti e ha fornito giustificazioni inverosimili in ordine al proprio allontanamento e risultate prive di riscontro - fossero ostative al giudizio di tenuità dell'offesa, all'esito di un giudizio di merito, così argomentato, non sindacabile in questa sede; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/
Sentenza Cassazione n. 25892/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris