CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 1978
Cassazione n. 19918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01THV8C) nato il 26/11/1978 / avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. RIESAME di TORINOJ‘-/ sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Torino ha annullato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13/02/2021, in concorso con altro soggetto tratto in arresto nell'immediatezza del fatto. Il Tribunale non ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in capo al Mesuti, riconosciuto dalla polizia giudiziaria come la persona alla quale si accompagnava l'arrestato e che si era allontanato, alla vista degli agenti operanti, abbandonando lo zaino che recava sulle spalle e che conteneva la refurtiva; individuazione ritenuta non convincente dai giudici del riesame, sulla base dell'accertata differenza nel colore degli occhi tra la persona descritta negli atti di polizia giudiziaria e quella del Mesuti. 2. Il pubblico ministero torinese deduce vizio di motivazione, violazione di legge con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e travisamento della prova. Il Tribunale del riesame avrebbe attribuito eccessivo peso alla differenza di colore degli occhi, non considerando che gli operanti hanno visto l'autore del reato in orario serale e che l'aver descritto gli occhi dello stesso come "scuri" non presenta profili di incompatibilità con la verifica del reale colore "azzurro scuro" degli stessi. Il pubblico ministero ricorrente rimarca che nel telefono della persona sottoposta ad arresto vi era la fotografia del soggetto riconosciuto come il Mesuti e lamenta che il Tribunale sia incorso in manifesta illogicità laddove, fermandosi al dato relativo al colore degli occhi, non ha fornito una spiegazione plausibile - diversa da quella sostenuta dal pubblico ministero - né ai contatti telefonici intervenuti tra l'arrestato e il Mesuti nelle ore antecedenti al reato né all'accertata presenza del Mesuti, che risiedeva a Trieste, in [OSCURATO:PERSONA] circa due ore dopo il furto. Inoltre, avendo valorizzato esclusivamente il dato inerente la diversità tra il colore degli occhi accertato e quello descritto negli atti, per farne derivare un giudizio di inattendibilità dell'individuazione, il Tribunale sarebbe incorso in manifesta illogicità rispetto a quella parte della motivazione dell'ordinanza impugnata nella quale è stata ipotizzata la capacità del Mesuti di ricorrere ad uno stratagemma «per essere di volta in volta scagionato stante il diverso colore degli occhi»: affermazione che il Tribunale ha esplicitato commentando la circostanza che al momento del fotosegnalamento presso il carcere, il colore degli occhi dell'indagato (che nella foto aveva però gli occhi chiusi) era stato descritto come "marrone". 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Preliminarmente occorre osservare che il pubblico ministero ricorrente ha enunciato anche violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e travisamento della prova, in realtà però argomentando esclusivamente in ordine alla ritenuta illogicità della motivazione. 1.1. In particolare, il travisamento della prova riguarda l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul "significante" e non sul "significato" della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv 250168). Nemmeno il pubblico ministero ricorrente lamenta un errore sul "significante", ma censura la decisione del Tribunale del riesame per non aver tratto le conseguenze da lui ritenute doverose rispetto ad elementi di prova che il Tribunale non è accusato di avere né disconosciuto né scorrettamente interpretato. 1.2. Anche la dedotta violazione di legge dissimula in realtà la denuncia di una contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e, dunque, un vizio di motivazione (del resto, la norma processuale che si assume violata non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza e dunque non ricade tra quelle la cui violazione è denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.). Nemmeno il vizio di motivazione, però, è ammissibilmente dedotto, perché il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Sotto l'apparente denuncia di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio: chiede in v' particolare alla Corte di superare la valutazione del Tribunale che, una volta ritenuto incrinato il giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica, ha giudicato non sufficienti i rimanenti indizi, riepilogati a pagina 4 dell'ordinanza in maniera conforme all'esposizione che ne fa il pubblico ministero ricorrente. Laddove il pubblico ministero lamenta l'illogicità della motivazione del Tribunale del riesame che non avrebbe fornito una ragionevole interpretazione del dato rappresentato dalla presenza del Mesuti in [OSCURATO:PERSONA] ovvero dei contatti intervenuti tra Mesuti e l'arrestato, in realtà oppone la propria ricostruzione a quella, pur ragionevole, operata dal Tribunale del riesame a pagina 4 dell'ordinanza, laddove ha preso atto dei rimanenti indizi e li ha giudicati non univocamente significativi di contatti illeciti. Non è compito della Corte di cassazione giudicare quale sia la più plausibile ricostruzione, ma solo verificare che l'ordinanza impugnata, nel dar conto della ricostruzione ritenuta più attendibile, non sia incorsa nei vizi previsti dalla legge: vizi che, per quanto si è detto, sono esclusi nel caso di specie. 2. Un ulteriore profilo di inammissibilità affligge il ricorso. Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, per tale ragione, ha annullato l'ordinanza genetica, senza porsi il problema (assorbito) della sussistenza delle esigenze cautelari. A fronte di un'ordinanza siffatta, il pubblico ministero deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355), almeno richiamando ed aggiornando il quadro cautelare rispetto al momento in cui è intervenuta l'ordinanza che ha fatto venir meno la misura. La carenza di interesse è evidente, perché l'interesse al ricorso deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, sussistendo dunque solo se il mezzo di impugnazione proposto sia «idoneo a costituire una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente» (Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010; cfr. Cass., Sez. U, n. 6624 del 27/19/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). E' chiaro allora che, anche laddove la Corte di cassazione accogliesse il ricorso del pubblico ministero, non ne deriverebbe l'immediato ripristino della misura cautelare e il giudice del rinvio dovrebbe valutare quelle esigenze cautelari sulle quali non si è espresso il Tribunale del riesame (perché ha ritenuto il profilo assorbito dal giudizio negativo sui gravi indizi di colpevolezza) né ha argomentato il pubblico ministero ricorrent