CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 25/5/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; letti i motivi nuovi a firma del difensore, Avv. P. Facciolongo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/10/2019, aveva riconosciuto il Caricola colpevole dei delitti di tentata estorsione e lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 550,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice di primo grado, nonostante l'opposizione della difesa, preso diretta visione di un messaggio telefonico esistente sul telefono cellulare della p.o. e alla stessa asseritamente inoltrato dal prevenuto, disponendone l'utilizzabilità e ponendolo a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. La difesa lamenta che la Corte territoriale, sebbene investita di specifico gravame sul punto, ha omesso la motivazione al riguardo; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo la Corte di merito confermato l'attendibilità delle dichiarazioni del Polieri senza valutare le incongruenze segnalate nell'atto d'appello e, in particolare, l'assenza di riscontri in ordine all'aggressione che la p.o. avrebbe patito nel piazzale aziendale, controllato da personale di sicurezza e da un impianto di videosorveglianza nonché frequentato dai dipendenti. Né i giudici di merito hanno considerato l'anomalia della remissione di querela del 21/9/2014 e delle sommarie informazioni del 27 settembre seguente, nelle quali il denunziante forniva una difforme versione dell'accaduto. 2.3 Con i motivi nuovi la difesa ha ripreso ed approfondito il secondo motivo in punto di attendibilità della p.o., rimarcando le asserite incongruenze dichiarative del denunziante, segnalate alla Corte territoriale e dalla stessa non valutate e denunziando il mancato rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risponde al vero che la Corte territoriale ha omesso di fornire risposta all'eccezione di "nullità dell'acquisizione in udienza dei messaggi dal cellulare della p.o.", formulata a pag. 4 dell'atto d'appello. Tuttavia, le deduzioni difensive sono del tutto generiche con riguardo alla natura dell'atto di cui si denunzia l'illegittimità e alla decisività della prova. Infatti, risulta dal verbale di trascrizione della deposizione del Polieri, ud. 5/6/2017, pag. 26/27, prodotto dalla difesa a fini di autosufficienza del ricorso, che -avendo il teste in sede di controesame (pag. 22) introdotto il tema dell'avvenuta ricezione da parte dell'imputato, oltre che di telefonate, di un sms- il giudice aveva autorizzato il Polieri a consultare il telefono, a leggere il contenuto del messaggio e il numero del mittente. Non risulta alcuna formale acquisizione del messaggio in questione ma una mera verifica da parte del giudice, direttamente sul cellulare dell'offeso, del tenore del messaggio e del numero telefonico, già riferiti dalla p.o. Deve, pertanto, ritenersi che i dati controversi siano parte della testimonianza del Polieri sullo specifico tema delle minacce estorsive sicché s'appalesa del tutto legittimo il richiamo alla circostanza effettuato dal primo giudice.Quanto all'omessa motivazione da parte del giudice d'appello sulla specifica questione la manifesta infondatezza dell'eccezione rende recessivo il vizio denunziato. 2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al secondo motivo e ai motivi nuovi che revocano in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e denunziano l'omesso scrutinio delle doglianze formulate dalla difesa nell'atto di gravame. La Corte territoriale, dopo aver adesivamente richiamato la sentenza del primo giudice, ha succintamente esaminato le doglianze difensive, confermando il giudizio di attendibilità del denunziante e valorizzando a fini di riscontro il certificato medico attestante le lesioni riportate a seguito dell'aggressione del prevenuto. 2.1 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723) nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Rv. 253445). Nella specie l'illustrazione degli elementi che la difesa assume svalutati non s'accompagna a quella della loro decisività, risolvendosi, pertanto, la censura difensiva in una irricevibile sollecitazione alla rilettura del compendio probatorio a fronte di una trama motivazionale che non palesa vizi e criticità giustificative. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 17/11