CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 05426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24907/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via A. Gramsci, n. 54, presso lo Studio legale Graziadei; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2021/19, depositata il 23 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24907/2020 Numero sezionale 1319/2022 Numero di raccolta generale 5426/2022 per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza Data pubblicazione 18/02/2022del 23 dicembre 2019, con cui la Corte d'appello di Torino ha rigettato il gravame da essa interposto avverso l'ordinanza emessa il 16 luglio 2018 dal Tribunale di Vercelli, che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la ricorrente al rimborso di sei buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso sottoscritti nel 1986 e cointestati all'attore e a Pierina ed [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima deceduta il 22 luglio 2002; che il Vercelli non ha svolto attività difensiva. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 187 e 203 del d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., sostenendo che, nel limitare l'applicabilità del primo comma dell'art. 187 cit. alla sola ipotesi in cui la ri- scossione del buono sia richiesta dagli eredi del cointestatario defunto, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del chiaro tenore letterale di tale disposizione, che non differenzia la posizione del cointestatario superstite da quella degli eredi del cointestatario deceduto; che, ad avviso della ricorrente, l'interpretazione fornita dalla Corte d'ap- pello trascura la diversità della fattispecie ordinaria del rimborso del buono cointestato, per cui è prevista la liquidazione «a vista», da quella del rimborso in caso di decesso di uno dei cointestatari, per la quale, non essendo prevista una specifica disciplina, trova applicazione l'art. 187 cit., che richiede la quie- tanza di tutti gli aventi diritto; che il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo rilevato che la do- manda aveva ad oggetto il rimborso di buoni postali sottoscritti nel 1986, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dal d.P.R. n. 256 del 1989, anziché quella prevista dal r.d. 30 maggio 1940, n. 775; che la necessità di fare riferimento a quest'ultima disciplina trova infatti giustificazione sia nel disposto dell'art. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che prevedeva l'applicabilità delle disposizioni regolamentari all'epoca vigenti fino all'emanazione delle norme di esecuzione del codice postale, introdotte 2 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24907/2020 Numero sezionale 1319/2022 Numero di raccolta generale 5426/2022 soltanto con il d.P.R. n. 256 del 1989, sia nel principio d'irretroattività della Data pubblicazione 18/02/2022 fonte normativa secondaria; che, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 171 e 178 del d.P.R. n. 156 del 1973, che prevedevano la rimborsabilità «a vista» dei buoni postali fruttiferi, e dall'art. 194 del r.d. n. 775 del 1940, che per i libretti intestati a persona defunta o a più persone, una delle quali deceduta, richiedevano il rilascio di «quietanza degli aventi diritto», questa Corte, rilevato che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei buoni si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, e precisato che l'attività di emissione risulta sottoposta alla disciplina del diritto comune (cfr. Cass., Sez. Un., 15/06/2007, n. 13979; Cass., Sez. I, 31/07/2017, n. 19002), ha recentemente affermato che, anche a voler ritenere applicabile l'art. 194 cit., la clausola che prevede la pari facoltà di rimborso è destinata a prevalere su quella regolamentare che richiede la quietanza degli aventi diritto, essendo volta ad assicurare a ciascun cointestatario il diritto di poter sempre conse- guire l'intero, anche laddove si verifichi la morte di uno degli altri (cfr. Cass., Sez. II, 15/12/2021, n. 40107); che, a sostegno di tale conclusione, è stato infatti richiamato il principio enunciato in tema di libretti di deposito a risparmio, secondo cui, ove sia prevista la facoltà di compiere, sino all'estinzione del rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempi- mento dell'intero saldo, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2021, n. 7862; Cass., Sez. I, 29/10/2002, n. 15231); che in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la disciplina dettata dal d.P.R. n. 256 del 1989, la questione sollevata dalla ricorrente, già risolta in senso favorevole alla stessa da un precedente di questa Corte indicato nel ricorso (cfr. Cass., Sez. I, 10/06/2020, n. 11137), ha costituito oggetto di rimeditazione da parte di una più recente pronuncia, la quale, sulla base di una più approfondita disamina della predetta disciplina, è pervenuta a con- clusioni opposte, escludendo che l'art. 187, primo comma, del d.P.R. cit., ri- 3 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24907/2020 Numero sezionale 1319/2022 Numero di raccolta generale 5426/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 guardante l'ipotesi in cui il rimborso del buono postale fruttifero sia richiesto dagli eredi dell'intestatario deceduto, sia riferibile anche all'ipotesi in cui, come nella specie, il rimborso di buoni cointestati a più persone sia richiesto, dopo il decesso di una delle stesse, da parte di uno o più degli altri cointesta- tari; che, a sostegno della predetta tesi, sono state poste in risalto a) l'incon- ferenza del richiamo alla disciplina della comunione dei diritti reali, vertendosi in tema di contitolarità di diritti di credito, e specificamente di legittimazione attiva alla prestazione, b) la diversità della disciplina dettata per i libretti di risparmio postali, cui si riferisce l'art. 187, primo comma, cit., da quella dei buoni postali, per i quali è prevista, oltre alla rimborsabilità «a vista» (art. 208, primo comma, del d.P.R. n. 256 cit.), l'intrasferibilità del credito, in de- roga al principio generale fissato dall'art. 1260 cod. civ. (art. 204, terzo comma), c) la finalità della predetta disciplina, consistente nell'incanalare la fase del pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, costituito dal rimborso «a vista» all'intestatario, d) la distinzione tra la titolarità del credito, destinato a dividersi tra gli eredi in caso di morte dello intestatario (art. 1295 cod. civ.), e la legittimazione alla riscossione, spet- tante a ciascuno dei cointestatari superstiti, indipendentemente dai rapporti interni con gli eredi del cointestatario defunto (cfr. Cass., Sez. I, 13/09/2021, n. 24639); che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 3/02/2022 4 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24907/2020 Numero sezionale 1319/2022 Numero di raccolta generale 5426/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U