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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05758/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 6 luglio 2018 del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede nonché dalla recidiva reiterata e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contestualmente la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa.

Il ricorrente evidenzia che le dichiarazioni della persona offesa hanno assunto un ruolo decisivo in ordine all'affermazione della penale responsabilità, sebbene le stesse fossero affette da plurime contraddizioni, tanto da risultare inattendibili al punto da non consentire la condanna del Casucci per il reato di rapina, che pure gli era stato contestato e in relazione al quale era stato prosciolto già in primo grado.

In particolare, il suo riconoscimento da parte della vittima non era credibile e comunque le dichiarazioni rese da quest'ultima erano rimaste prive di riscontri, necessari in virtù della avvenuta costituzione di parte civile.

Sul punto la motivazione della Corte di appello, che si era limitata ad affermare che le inesattezze nelle dichiarazioni della vittima non erano tali da inficiare l'intera credibilità del narrato, era apodittica.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si invocava l'esclusione della recidiva.

La Corte di appello non si è affatto confrontata con i motivi di gravame sul punto, omettendo di apprezzare l'epoca di commissione dei reati per i quali l'imputato aveva già riportato condanna definitiva e di valutare, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., se il nuovo fatto di reato costituisse manifestazione di un'accresciuta capacità criminale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.

La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa nonostante l'assoluzione del Casucci dall'imputazione di rapina, evidenziando, tra l'altro, che le stesse hanno trovato riscontro in quelle di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente non si confronta con tali ragioni limitandosi a reiterare le censure già sul punto formulate con l'atto di appello.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

L'odierno ricorrente ha chiesto, con uno specifico motivo di appello, l'esclusione della recidiva, ma la Corte di appello non ha in alcun modo illustrato, neppure implicitamente le ragioni per le quali deve essere mantenuto l'aumento di pena per la recidiva reiterata.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari, non essendo il reato ancora estinto per prescrizione, non risultando la recidiva esclusa dalla Corte di appello.

Difatti la pena edittale per il reato di tentato furto pluriaggravato è di anni sei e mesi otto di reclusione (cui si perviene riducendo di un terzo la pena di cui all'art. 625, secondo comma, cod. pen.) oltre alla multa.

La pena così determinata deve essere aumentata di un terzo per effetto della recidiva reiterata, tenuto conto del limite fissato dall'art. 63, quarto comma cod. pen.

Non rileva che per effetto del giudizio di bilanciamento l'aumento di pena non sia stato in concreto applicato, atteso che l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude che sul calcolo del termine di prescrizione possa incidere l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.

Neppure rileva che, dovendo trovare applicazione, in presenza di altra circostanza ad effetto speciale, l'art. 63, quarto comma, cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva sia facoltativo e non possa superare il terzo.

A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 27598601).

Il limite di un terzo derivante dall'applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave. 3 /1/ Dovendo la pena edittale di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, conseguente all'applicazione di più aggravanti ad effetto speciale previste dal primo comma dell'art. 625 cod. pen., essere aumentata di un terzo per effetto della recidiva reiterata, si perviene ad una pena detentiva edittale di anni otto, mesi dieci e giorni venti.

Il termine minimo di prescrizione è pari, quindi, ad anni otto, mesi dieci e giorni venti, mentre quello massimo risulta pari, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen., ad anni quattordici, mesi nove e giorni ventitrè, cui si perviene aumentando nella misura di due terzi il termine minimo di prescrizione per effetto della recidiva reiterata.

Deve osservarsi che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490).

Essendo il reato stato commesso in data 11 novembre 2010, il reato non risulta ancora estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 6 luglio 2018 del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede nonché dalla recidiva reiterata e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contestualmente la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa. Il ricorrente evidenzia che le dichiarazioni della persona offesa hanno assunto un ruolo decisivo in ordine all'affermazione della penale responsabilità, sebbene le stesse fossero affette da plurime contraddizioni, tanto da risultare inattendibili al punto da non consentire la condanna del Casucci per il reato di rapina, che pure gli era stato contestato e in relazione al quale era stato prosciolto già in primo grado. In particolare, il suo riconoscimento da parte della vittima non era credibile e comunque le dichiarazioni rese da quest'ultima erano rimaste prive di riscontri, necessari in virtù della avvenuta costituzione di parte civile. Sul punto la motivazione della Corte di appello, che si era limitata ad affermare che le inesattezze nelle dichiarazioni della vittima non erano tali da inficiare l'intera credibilità del narrato, era apodittica. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si invocava l'esclusione della recidiva. La Corte di appello non si è affatto confrontata con i motivi di gravame sul punto, omettendo di apprezzare l'epoca di commissione dei reati per i quali l'imputato aveva già riportato condanna definitiva e di valutare, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., se il nuovo fatto di reato costituisse manifestazione di un'accresciuta capacità criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa nonostante l'assoluzione del Casucci dall'imputazione di rapina, evidenziando, tra l'altro, che le stesse hanno trovato riscontro in quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non si confronta con tali ragioni limitandosi a reiterare le censure già sul punto formulate con l'atto di appello. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. L'odierno ricorrente ha chiesto, con uno specifico motivo di appello, l'esclusione della recidiva, ma la Corte di appello non ha in alcun modo illustrato, neppure implicitamente le ragioni per le quali deve essere mantenuto l'aumento di pena per la recidiva reiterata. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari, non essendo il reato ancora estinto per prescrizione, non risultando la recidiva esclusa dalla Corte di appello. Difatti la pena edittale per il reato di tentato furto pluriaggravato è di anni sei e mesi otto di reclusione (cui si perviene riducendo di un terzo la pena di cui all'art. 625, secondo comma, cod. pen.) oltre alla multa. La pena così determinata deve essere aumentata di un terzo per effetto della recidiva reiterata, tenuto conto del limite fissato dall'art. 63, quarto comma cod. pen. Non rileva che per effetto del giudizio di bilanciamento l'aumento di pena non sia stato in concreto applicato, atteso che l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude che sul calcolo del termine di prescrizione possa incidere l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Neppure rileva che, dovendo trovare applicazione, in presenza di altra circostanza ad effetto speciale, l'art. 63, quarto comma, cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva sia facoltativo e non possa superare il terzo. A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 27598601). Il limite di un terzo derivante dall'applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave. 3 /1/ Dovendo la pena edittale di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, conseguente all'applicazione di più aggravanti ad effetto speciale previste dal primo comma dell'art. 625 cod. pen., essere aumentata di un terzo per effetto della recidiva reiterata, si perviene ad una pena detentiva edittale di anni otto, mesi dieci e giorni venti. Il termine minimo di prescrizione è pari, quindi, ad anni otto, mesi dieci e giorni venti, mentre quello massimo risulta pari, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen., ad anni quattordici, mesi nove e giorni ventitrè, cui si perviene aumentando nella misura di due terzi il termine minimo di prescrizione per effetto della recidiva reiterata. Deve osservarsi che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490). Essendo il reato stato commesso in data 11 novembre 2010, il reato non risulta ancora estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione de
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