Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12831/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato di cui ai capi a) e b) dell'imputazione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizi di motivazione in riferimento all'asserito contributo causale offerto dall'imputato nella commissione dei fatti di reato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

In particolare, i giudici di merito hanno compiutamente argomentato in merito al contributo significativo apportato dall'imputato nell'azione delittuosa, evidenziando come questo abbia svolto la funzione di "palo" in favore del complice, il quale, invece, era incaricato di eseguire l'azione materiale (v. pag. 3 della pronuncia censurata).

Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo, con il quale si deducono vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62, co.1, n.4 cod. pen., sono manifestamente infondate e per certi versi generiche, avendo la Corte territoriale esaurientemente giustificato la propria decisione facendo corretta applicazione degli oramai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle menzionate fattispecie circostanziali.

Quanto all'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede, diversamente da quanto dimostra di credere il ricorrente, l'orientamento di questa Corte si è oramai consolidato nel senso che l'aggravante sussista ogni qual volta la cosa rientri per consuetudine tra quelle che comunemente vengono lasciate a bordo di una autovettura dopo averla parcheggiata (in tal senso ex multis proprio Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022, P., Rv. 283431 citata nel ricorso).

Con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. la sentenza ha effettuato un rinvio interno alla parte della motivazione in cui si è dato conto del ruolo di "palo" rivestito dall'imputato in occasione dei furti in contestazione e, dunque, implicitamente al consolidato principio per cui non è configurabile la menzionata attenuante al concorrente nel reato che svolga tale funzione, in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dell'autore materiale della sottrazione, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera di quest'ultimo e garantendo allo stesso l'impunità (ex multis Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312).

Nel resto le doglianze proposte dal ricorrente con i motivi in esame risultano generiche e versate in fatto, risolvendosi nel tentativo di sollecitare una rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle risultanze processuali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato di cui ai capi a) e b) dell'imputazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizi di motivazione in riferimento all'asserito contributo causale offerto dall'imputato nella commissione dei fatti di reato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, i giudici di merito hanno compiutamente argomentato in merito al contributo significativo apportato dall'imputato nell'azione delittuosa, evidenziando come questo abbia svolto la funzione di "palo" in favore del complice, il quale, invece, era incaricato di eseguire l'azione materiale (v. pag. 3 della pronuncia censurata). Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo, con il quale si deducono vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62, co.1, n.4 cod. pen., sono manifestamente infondate e per certi versi generiche, avendo la Corte territoriale esaurientemente giustificato la propria decisione facendo corretta applicazione degli oramai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle menzionate fattispecie circostanziali. Quanto all'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede, diversamente da quanto dimostra di credere il ricorrente, l'orientamento di questa Corte si è oramai consolidato nel senso che l'aggravante sussista ogni qual volta la cosa rientri per consuetudine tra quelle che comunemente vengono lasciate a bordo di una autovettura dopo averla parcheggiata (in tal senso ex multis proprio Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022, P., Rv. 283431 citata nel ricorso). Con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. la sentenza ha effettuato un rinvio interno alla parte della motivazione in cui si è dato conto del ruolo di "palo" rivestito dall'imputato in occasione dei furti in contestazione e, dunque, implicitamente al consolidato principio per cui non è configurabile la menzionata attenuante al concorrente nel reato che svolga tale funzione, in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dell'autore materiale della sottrazione, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera di quest'ultimo e garantendo allo stesso l'impunità (ex multis Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312). Nel resto le doglianze proposte dal ricorrente con i motivi in esame risultano generiche e versate in fatto, risolvendosi nel tentativo di sollecitare una rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle risultanze processuali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de