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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 41768/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in concorso, meglio descritto in imputazione, ha escluso la recidiva ritenuta ed applicata, con conferma nel resto.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le doglianze di cui al primo motivo, che attingono sotto il profilo della violazione di legge, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese (cfr. pag.2, ultimo capoverso della sentenza impugnata): in tale guisa risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Le stesse sono, peraltro, unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

E' jus receptum che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660).

Nel caso al vaglio la Corte territoriale ha dato congruamente conto delle ragioni a sostegno della determinazione assunta (pag. 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata), di modo che occorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato in concorso, meglio descritto in imputazione, ha escluso la recidiva ritenuta ed applicata, con conferma nel resto. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze di cui al primo motivo, che attingono sotto il profilo della violazione di legge, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese (cfr. pag.2, ultimo capoverso della sentenza impugnata): in tale guisa risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le stesse sono, peraltro, unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' jus receptum che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660). Nel caso al vaglio la Corte territoriale ha dato congruamente conto delle ragioni a sostegno della determinazione assunta (pag. 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata), di modo che occorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estenso
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