CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 46772/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di appello di Roma, con sentenza del 21 gennaio 2021, rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna dell'imputato per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'erronea qualificazione del reato come rapina consumata anziché tentata. 1.2 Il difensore eccepisce l'illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.pen. 1.3 II difensore lamenta l'omessa motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1 Infatti, deve in proposito rilevarsi che, in data 14/10/2021, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 1.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]•nte [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO