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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 27069/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-1~19-14t-e-fè-7-Ccr_iicirtiSionLictel [OSCURATO:PERSONA] - )i n i udit5-4-1--clifensore +-Ricorso t=r1- a- ttat-à-[OSCURATO:PERSONA]] Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Bari ha disposto la formulazione quarta della imputazione a carico dell'odierno ricorrente.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, COLAMARIA Michele, lamentando violazione dell'articolo 409 comma secondo codice di procedura penale lamentando la omessa notifica della fissazione dell'udienza all'indagato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile.

È infatti inammissibile, nemmeno in conseguenza di vizi della notifica del decreto di fissazione udienza all'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 32427 del 18/04/2018 Rv. 273578 - 01), il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-1~19-14t-e-fè-7-Ccr_iicirtiSionLictel [OSCURATO:PERSONA] - )i n i udit5-4-1--clifensore +-Ricorso t=r1- a- ttat-à-[OSCURATO:PERSONA]] Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Bari ha disposto la formulazione quarta della imputazione a carico dell'odierno ricorrente. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, COLAMARIA Michele, lamentando violazione dell'articolo 409 comma secondo codice di procedura penale lamentando la omessa notifica della fissazione dell'udienza all'indagato. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile. È infatti inammissibile, nemmeno in conseguenza di vizi della notifica del decreto di fissazione udienza all'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 32427 del 18/04/2018 Rv. 273578 - 01), il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27069/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris