CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33704/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di L'Aquila di condanna per il reato di furto; preso atto delle conclusioni tempestivamente depositate dal difensore di parte civile, che, tuttavia, non contengono la specifica articolazione di argomentazioni a sostegno della propria richiesta e che, quindi, non comportano la necessità di condannare l'imputato alla rifusione delle spese. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massirnata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Preso atto della memoria presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, con la quale si sviluppano argomentazioni che non sono idonee ad incidere sulle considerazioni di seguito riportate; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'improcedibilità dell'azione penale in quanto la querela era stata sporta da soggetto non legittimato - è privo di confronto con la sentenza impugnata perché la Corte di appello ha specificato che la persona offesa era proprietaria del mobilio asportato — circostanza non smentita dal tratto di deposizione trascritto nel ricorso a comprova del preteso travisamento della prova — e che non ha alcun rilievo che ella non fosse proprietaria dell'immobile; il ricorrente, dunque, ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso in Roma, i