CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di a p pello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 20 maggio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (deten- zione e cessione di gr. 2 di hashish in favore di [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen.. Si deduce che la Corte di appello non ha valutato plurimi elementi favorevoli al riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; a) la scarsa rilevanza della vicenda criminosa, consistente nella mera cessione di gr. 2 di hashish; b) la non significatività del dato mancata indicazione delle fonti di sostenta- mento; c) l'impossibilità di desumere la non occasionalità della condotta, in quanto il reato non costituiva il terzo illecito criminoso della medesima natura. 2.2. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio cli motivazione. Si rileva che la recidiva doveva essere disapplicata alla luce dell'epoca remota dei precedenti penali e alla ridotta offensività della vicenda criminosa. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62, n. 4, cod. pen.. Si osserva che la Corte di merito ha basato il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità su una valutazione dell'autore del reato, non consi- derando il ridotto grado di offensività e il modesto disvalore del fatto. 2.4. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si evidenziano, quali elementi a sostegno della richiesta di concessione delle cir- costanze attenuanti generiche, il ridotto grado dl offensività della condotta, le disa- giate condizioni di vita e la condizione soggettiva dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta i seguenti elementi: 1) le modalità di sviluppo della vicenda criminosa, tanto da poterla considerare "reiterata"; 2) il possesso da parte dell'imputato di una somma di danaro spropositata - se rapportata all'assenza di lecite fonti di reddito - e chiaramente riconducibile a pregresse attività di spaccio; 3) i plurimi precedenti penali per reati di particolare gravità e anche specifici, fattori indicativi di una certa professionalità nel traffico illecito; 4) il mancato chiarimento delle fonti del proprio sostentamento; 5) il silenzio serbato su clienti e fornitori, in modo da conservare i collegamenti criminali per riattivare i traffici illeciti. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. L'imputato si limita ad evidenziare alcuni elementi fattuali a sé favorevoli, i quali, `7 i 44 Ce a A zt F con motivazione lineare e coerente, sono stati ritenuti inidonei a dimi i giudizi sulla gravità della vicenda criminosa e sull'apprezzabile pericolosità dell'imputato; inoltre, il numero dei precedenti penali del Mejri è ben superiore rispetto a quello indicato nel ricorso. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro, parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di re- cidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desurnersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazione negativi dalle quattro condanne per reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2009 e il 2015, dalla proclività alla commissione di reati della medesima indole po- tenziata dalla necessità di reperire danaro per soddisfare l'esigenza di acquisto di stupefacenti per uso personale, dai presumibili legami con la criminalità del settore e dall'omogeneità della condotta rispetto ad altri pregressi analoghi illeciti. La difesa sottolinea l'epoca risalente nel tempo dei precedenti penali e la ridotta offensività della vicenda criminosa. Tali aspetti, oltre che contrastanti con le risul- tanze istruttorie riportate nella sentenza impugnata, non appaiono poter disarticolare l'ampio ed esauriente percorso motivazionale sopra sintetizzato. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, va premesso che il controllo affidato al giu- dice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostan- ziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inido- nea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Alla luce di tali parametri ermeneutici, l'imputato non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della circostanze attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.. Ciò posto, nella fattispecie in esame la Corte di merito, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto ostativi all'applicazione di tale attenuante i precedenti penali specifici, la presenza irregolare nel territorio italiano, l'assenza di fonti lecite di red- dito, e l'impossibilità di ritenere la vicenda in esame connotata da un ridotto grado di offensività o di disvalore sociale, escludendo logicamente che la condotta delittuosa avesse prodotto un evento dannoso o pericoloso non qualificabile come di speciale tenuità. 4. In ordine al quarto motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze 4/1 tz ri) attenuanti generiche, il giudice ~o esprime un giudizio di la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 13.3 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'insussistenza di elementi valutabili in senso favorevole al Mejri. La difesa ribadisce la propria di- versa chiave alternativa circa la non gravità della vicenda criminosa e la ridotta peri- colosità dell'imputato, riproponendo argomentazioni già confutate dalla Corte distret- tuale nel corso dell'analisi degli altri motivi di appello e giudicate immuni da censure nella presente sede di legittimità (vedi supra i precedenti paragrafi). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle