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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 1971

Cassazione n. 10541/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1971 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (fatti commesso il 21 novembre 2019 in Rivalta e il 28 dicembre 2019 in [OSCURATO:PERSONA]), artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi il 30 novembre 2019 in Orbassano e 1'8 gennaio 2020 in Moncalieri), art. 493-ter cod. pen. (fatto commesso 1'8 gennaio 2020 in Moncalieri), artt. 81 cpv. e 493-ter cod. pen. (fatti commessi il 17 e 18 febbraio 2020 in Torino); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva, oltre ad essere generico per assertività, in quanto richiama le emergenze del casellario giudiziale senza allegarle, è altresì manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 6), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato, di cui la maggior parte per reati della stessa indole di quelli contestati nel presente procedimento, suscettibili, come tali, di rivelarsi concretamente significativi di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - che lo stesso motivo, nella parte in cui prospetta l'ulteriore censura in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative alla graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1971 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (fatti commesso il 21 novembre 2019 in Rivalta e il 28 dicembre 2019 in [OSCURATO:PERSONA]), artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi il 30 novembre 2019 in Orbassano e 1'8 gennaio 2020 in Moncalieri), art. 493-ter cod. pen. (fatto commesso 1'8 gennaio 2020 in Moncalieri), artt. 81 cpv. e 493-ter cod. pen. (fatti commessi il 17 e 18 febbraio 2020 in Torino); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva, oltre ad essere generico per assertività, in quanto richiama le emergenze del casellario giudiziale senza allegarle, è altresì manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 6), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato, di cui la maggior parte per reati della stessa indole di quelli contestati nel presente procedimento, suscettibili, come tali, di rivelarsi concretamente significativi di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - che lo stesso motivo, nella parte in cui prospetta l'ulteriore censura in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative alla graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 10541/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris