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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08093/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3028/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il primo in Roma, Via delCirco Massimo n. 9-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 4060/2016 depositata il 23/06/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., avente ad oggetto l’attività di costruzione erestauro di edifici, era attinta dagli avvisi di accertamento n.TK7031802740/2010, per l'annualità 2004, n.

TK7031800290/2011, perl'annualità 2005 e n.

TK7031800320/2011, per l'annualità 2006, oltre cheda cartella di pagamento n. 09720110026472608, per l’annualità 2004,che, sulla base di PVC del 05/11/2008 della Guardia di Finanza di Velletri,procedevano a rettifica del reddito dichiarato, liquidando maggiori impostedirette ed indirette, oltre interessi e sanzioni.A carico della contribuente, già in data 19/12/2007, la Guardia diquale emergevano maggiori ricavi non dichiarati in riferimento adalienazioni immobiliari nel biennio 2003-2004, sicché l'Agenzia delleentrate di Velletri aveva emesso, per le corrispondenti annualità, avvisi diaccertamento poi definiti in adesione.Successivamente, la contribuente veniva nuovamente interessata daverifica sulle movimentazioni bancarie per il periodo dal 2003 al 2007.

Laverifica si concludeva con il suddetto PVC del 05/11/2008, contenentecontestazione di maggiori ricavi non dichiarati, per le corrispondentiannualità, in relazione a versamenti e prelevamenti sui conti correntidell'amministratore ILARDI Marcello presuntivamente riferibili allacontribuente.

Seguiva l’emissione degli avvisi e della cartella menzionati inapertura (oltreché di altri due avvisi: quello relativo all’annualità 2003,estraneo al presente giudizio, la cui impugnazione è stata decisafavorevolmente alla contribuente dalla CTP di Roma con sentenza n.411/32/12 del 13 novembre 2012, confermata in appello giusta sentenzadella CTR del Lazio n. 5240/21/14 del 6 maggio 2014 depositata il 21agosto 2014, non impugnata; e quello relativo all’annualità 2007, oggettodel giudizio n. 7526 del 2017 R.G., chiamato a questa medesimaadunanza camerale).Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/20262.

La contribuente impugnava tutti tali atti.3.

L’adita CTP di Roma, con sentenza n. 4870/48/15, pubblicata il 3marzo 2015, accoglieva i ricorsi riuniti, motivando che «le risultanze delconto corrente bancario non intestato direttamente alla società ricorrentebensì all'amministratore e socio [OSCURATO:PERSONA] in quanto ‘dominus’ dellasocietà sono state utilizzate dall'Agenzia delle Entrate ma non risultaessere stato fornito alcun collegamento, oltre al ruolo di ‘dominus’ e socio,ogni operazione finanziaria non giustificata, [né] risulta chiarito qualielementi concreti siano stati utilizzati dall'Ufficio ai fini del proprioconvincimento.

In particolare si osserva che per le movimentazioni didanaro risultanti sul conto corrente dell'amministratore non può valere ‘sicet simpliciter’ la presunzione di legge di imputazione a ricavi, in difettodella prova, anche tramite presunzioni, dell'intestazione fittizia […]».4.

Proponeva appello l’Ufficio, accolto dalla CTR del Lazio, con lasentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione:«Nella fattispecie all'esame di questa Commissione assume valoredecisivo ai fini della riferibilità, sia pure presuntivamente, alla societàcontribuente delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di IlardiMarcello il fatto che quest'ultimo fosse amministratore unico- socio dellasocietà.Va aggiunto che tale presunzione, sufficiente a giustificare - salvo provacontraria - la attribuibilità alla società contribuente degli accertamentioperati sui conti correnti del suo socio-amministratore [OSCURATO:PERSONA] èrafforzata dal fatto incontestato che l'Ilardi, unitamente alla moglie CerasoGiuseppina, possedeva la maggioranza delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. per cui appare evidente, stante la predominanza decisionalerispetto agli altri soci, che l'amministratore-socio era di fatto il ‘dominus’della società.Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026Né l'amministratore nel giudizio tributario ha dato giustificazione idoneadelle movimentazioni rilevate sui conti correnti a lui intestati, nonrisultando neanche depositata la documentazione che sarebbe statadepositata in sede penale […].La documentazione depositata alla [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] nulla prova trattandosi di un elenco delle movimentazionicon appunti scritti a mano, verosimilmente di pugno dell'Ilardi, di asseritegiustificazioni per alcune operazioni.Né rileva a favore della contribuente l'archiviazione intervenuta neiconfronti dell'[OSCURATO:PERSONA] […].Deve precisarsi, a fronte di alcuni rilievi dell'appellata, che dal verbale diconstatazione del 5/11/2008 [...] risulta che, al fine di ricostruire ilvolume degli affari della società, vennero presi in esame soltanto leposizioni bancarie intestate alla società [OSCURATO:PERSONA] srl e al suoamministratore unico [OSCURATO:PERSONA] […].Deve, altresì, precisarsi che l'esame dei movimenti bancari su tutti i contiinteressati veniva condotto dalla Guardia di Finanza in modo da nontenere conto degli importi che, in modo oggettivo, potevano ritenersiestranei alla determinazione del reddito di impresa della società [OSCURATO:SOCIETA] […]».5.

Propone ricorso per cassazione la Società con tre motivi.

Resistel’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/72 e[de]gli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.».1.1.

La CTR erroneamente ha ritenuto legittima la riferibilità allacontribuente delle movimentazioni bancarie dell’Ilardi per il solo fatto cheNumero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026egli fosse unico amministratore e socio e che insieme alla mogliepossedeva la maggioranza delle quote sociali.1.2.

Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, in quanto enucleacon precisione i profili di ritenuta illegittimità della sentenza impugnata,ragguagliandoli a corrispondente censura – è fondato e meritaaccoglimento.1.2.1.

Come chiarito in una recente pronuncia di questa S.C., «lariferibilità al contribuente dei conti intestati al coniuge o al familiare puòessere ricavata da elementi sintomatici, quali, ad esempio: il rapporto distretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiuntinel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni el'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con laproduzione della maggiore redditività riferita a dette persone (cfr., da ult.,Cass., n. 23938 del 12/06/2025, in motiv.); elementi ulteriori rispetto alvincolo familiare, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, rilevantiin quanto idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazionereddituale del terzo intestatario del conto è incompatibile con - ocomunque non può giustificare - le movimentazioni riscontrate sul contostesso, il quale, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nelladisponibilità effettiva dell’accertato (Cass. nn. 34747 del 12/12/2023, Rv.669843-01; 20816 del 21/07/2024, Rv. 672031-01, in motiv.; conf., già inprecedenza, Cass. n. 7758 del 20/03/2019, Rv. 653517-01, secondo cui‘la qualità di socio in capo al soggetto sottoposto a indagini finanziarie neriduce la lontananza dalla società alla quale partecipa, e pertanto consenteall'Amministrazione di riferire al contribuente le movimentazioni […], inquanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari cheassumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggettoformalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sullesomme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulterioririspetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale’)»Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026(Cass. n. 34668 del 2025, in motiv.; conf.

Cass. n. 5971 del 2026, inmotiv.).Ulteriormente, sulla medesima china, in una fattispecie analoga aquella che ne occupa, questa S.C. ha ribadito il principio a termini delquale «in tema di accertamenti bancari, la presunzione di cui all'art. 32,comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone chel'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto,pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorrendotuttavia necessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto daquest'ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solocaso di conto fittiziamente intestato» (così Cass. n. 10364 del 2025, laquale, in motiv., ha ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamenteritenuto i presupposti per l’applicazione della presunzione, in quanto avevafatto «riferimento ad un passo dell’accertamento, laddove si precisa che èstato esibito dagli interessati un riepilogo esplicativo, da cui si evince che iconti dei soci vengono ‘utilizzati anche per operazioni legate alle attivitàd’impresa della società [C.] e della ditta individuale come professionistadel sig. [D.]’, ciò comportando l’assenza di una netta separazione tra lasfera privata e quella professionale.

D’altro canto, è proprio la societàcontribuente che riprendendo con il sesto motivo di ricorso la circostanzadell’appartenenza della maggior parte dei conti oggetto di indagine alsocio [D.], chiarisce che ‘su questi conti correnti - fatto indiscusso -transitavano somme inerenti la società, ma soprattutto facenti capo allemovimentazioni personali’»).E nell’alveo di tali insegnamenti si inserisce anche quello secondo cui«in tema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi disocietà di persone a ristretta base familiare in cui gli unici due soci sonoconiugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio finanziariopuò legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art.Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/202632 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari a lorointestate, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, desumendocircostanziati indizi, tra l’altro, dalla relazione di parentela di primo gradotra i soci e dal fatto che uno dei due è legale rappresentante, elementiidonei a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e dellasocietà, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singoleoperazioni alla comune attività d'impresa» (Cass. n. 31759 del 2024).Più precisamente, secondo la pronuncia testé richiamata,l’indistinguibilità di interessi sociali e personali, con conseguente riferibilitàdei conti ad una società di per sé a ristretta base partecipativa, è viepiùfondata sulla «relazione di parentela di primo grado tra i [due soli] soci» esul «fatto che uno dei due è legale rappresentante».1.2.2.

La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei superioriinsegnamenti, atteso che ha ritenuto di poter riferire alla contribuente -della natura della cui compagine sociale nulla dice - i conti correntidell’Ilardi sulla base dei meri elementi - di per sé soli non significativi in talsenso - che costui rivestiva in seno ad essa la qualità di socio edamministratore unico e, insieme alla moglie, deteneva una non meglioprecisata maggioranza delle partecipazioni sociali.Afferma la sentenza impugnata che i superiori elementi basterebbero afar ritenere «che l'amministratore-socio era di fatto il ‘dominus’ dellasocietà».Nondimeno, ai fini della legittimità della presunzione di cui all’art. 32DPR n. 600 del 1973 in riferimento ai conti dell’amministratore, ancorchéunico ed ancorché socio che dispone, direttamente o indirettamente, dellamaggioranza, non rileva tanto il profilo amministrativo-gestorio inrelazione ad un controllo pur penetrante esercitato sulla società, masoprattutto l’emersione di un centro di potere che, facendo perno sulmedesimo, è suscettivo di annullare, in una sostanziale sovrapposizione dipiani, gli interessi sociali in quelli personali: ciò solo consentendo diNumero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026riflesso di porre in relazione, e quindi, di collegare, i conti correnti di untale amministratore alla società.2.

Secondo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio elle è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c.».2.1.

«Si censura l'operato della [OSCURATO:PERSONA] làdove ha ritenuto che l'amministratore della società non avesse fornitoidonea giustificazione delle movimentazioni rilevate sui conti correntipersonali».2.2.

Preliminarmente è a rilevarsi come il motivo si sottragga alleeccezioni di inammissibilità di cui al controricorso, giacché, i fatti decisivioggetto del denunciato omesso esame emergono dal pedissequo sviluppoargomentativo, a termini del quale viene fatto segno di censura l’obiettivoomesso esame, di là dai documenti, delle giustificazioni in sé offerte dallacontribuente onde vincere la presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600 del1973.In tale prospettiva, il motivo è svolto sotto un corretto paradigmacensorio.2.3.

Esso, tenuto conto di ciò, è fondato.2.3.1.

La S.C. insegna che, «in tema di accertamenti bancari, gli artt.32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedonouna presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, nonnecessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dalcontribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione dellariferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente inNumero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026sentenza delle relative risultanze» (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020).In ragione di quanto precede, la presunzione «consenteall’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibilii dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente»(Cass. n. 10249 del 2017).

Ciò significa che, «qualora l'accertamentoeffettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere dellaprova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova,non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementidesumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioniimponibili» (in termini, Cass. n. 15857 del 2016).Donde, «poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzioneposta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delleoperazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare unaverifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallostesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamenteconto in motivazione» (Cass. n. 10480 del 2018).2.3.2.

La CTR – pur avendo correttamente escluso alcuna efficaciavincolante dell’archiviazione dell’Ilardo nel procedimento penale (attesoche si tratta di un provvedimento reso allo stato degli atti, privo di alcunaefficacia di accertamento e finanche revocabile; provvedimento “a fortiori”irrilevante anche agli effetti del neointrodotto art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del2000, il quale riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario allasola sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione) –nondimeno (tra l’altro asserendo la mancata produzione dei documentiprodotti nel procedimento penale, laddove invece, secondo lacontribuente, tale documentazione era stata prodotta con la memoriaNumero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026illustrativa del 19/11/2013: p. 7, n. 5, ric.), abdica al compito dianaliticamente esaminare, rendendo conto degli esiti in motivazione, legiustificazioni ed i relativi documenti opposti dalla contribuente allemovimentazioni contestate.3.

L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento delterzo, volto a denunciare l’omessa pronuncia sui motivi di ricorso propostiin primo grado, dichiarati assorbiti dal primo giudice e riproposti in appello(con riguardo a: «Illegittimità e nullità degli avvisi di accertamento perdifetto e carenza di attività valutativa da parte dell'Amministrazione;acritica trascrizione del processo verbale della Guardia di Finanza»;«Illegittimità degli avvisi di accertamento per doppia imposizione, inquanto già erano stati emessi e definiti accertamenti per gli anni 2003 e2004»).In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio,per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.

P.Q.MIn accoglimento dei primi due motivi, il secondo ai sensi di cui inmotivazione, ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3028/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il primo in Roma, Via delCirco Massimo n. 9-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 4060/2016 depositata il 23/06/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., avente ad oggetto l’attività di costruzione erestauro di edifici, era attinta dagli avvisi di accertamento n.TK7031802740/2010, per l'annualità 2004, n. TK7031800290/2011, perl'annualità 2005 e n. TK7031800320/2011, per l'annualità 2006, oltre cheda cartella di pagamento n. 09720110026472608, per l’annualità 2004,che, sulla base di PVC del 05/11/2008 della Guardia di Finanza di Velletri,procedevano a rettifica del reddito dichiarato, liquidando maggiori impostedirette ed indirette, oltre interessi e sanzioni.A carico della contribuente, già in data 19/12/2007, la Guardia diquale emergevano maggiori ricavi non dichiarati in riferimento adalienazioni immobiliari nel biennio 2003-2004, sicché l'Agenzia delleentrate di Velletri aveva emesso, per le corrispondenti annualità, avvisi diaccertamento poi definiti in adesione.Successivamente, la contribuente veniva nuovamente interessata daverifica sulle movimentazioni bancarie per il periodo dal 2003 al 2007. Laverifica si concludeva con il suddetto PVC del 05/11/2008, contenentecontestazione di maggiori ricavi non dichiarati, per le corrispondentiannualità, in relazione a versamenti e prelevamenti sui conti correntidell'amministratore ILARDI Marcello presuntivamente riferibili allacontribuente. Seguiva l’emissione degli avvisi e della cartella menzionati inapertura (oltreché di altri due avvisi: quello relativo all’annualità 2003,estraneo al presente giudizio, la cui impugnazione è stata decisafavorevolmente alla contribuente dalla CTP di Roma con sentenza n.411/32/12 del 13 novembre 2012, confermata in appello giusta sentenzadella CTR del Lazio n. 5240/21/14 del 6 maggio 2014 depositata il 21agosto 2014, non impugnata; e quello relativo all’annualità 2007, oggettodel giudizio n. 7526 del 2017 R.G., chiamato a questa medesimaadunanza camerale).Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/20262. La contribuente impugnava tutti tali atti.3. L’adita CTP di Roma, con sentenza n. 4870/48/15, pubblicata il 3marzo 2015, accoglieva i ricorsi riuniti, motivando che «le risultanze delconto corrente bancario non intestato direttamente alla società ricorrentebensì all'amministratore e socio [OSCURATO:PERSONA] in quanto ‘dominus’ dellasocietà sono state utilizzate dall'Agenzia delle Entrate ma non risultaessere stato fornito alcun collegamento, oltre al ruolo di ‘dominus’ e socio,ogni operazione finanziaria non giustificata, [né] risulta chiarito qualielementi concreti siano stati utilizzati dall'Ufficio ai fini del proprioconvincimento. In particolare si osserva che per le movimentazioni didanaro risultanti sul conto corrente dell'amministratore non può valere ‘sicet simpliciter’ la presunzione di legge di imputazione a ricavi, in difettodella prova, anche tramite presunzioni, dell'intestazione fittizia […]».4. Proponeva appello l’Ufficio, accolto dalla CTR del Lazio, con lasentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione:«Nella fattispecie all'esame di questa Commissione assume valoredecisivo ai fini della riferibilità, sia pure presuntivamente, alla societàcontribuente delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di IlardiMarcello il fatto che quest'ultimo fosse amministratore unico- socio dellasocietà.Va aggiunto che tale presunzione, sufficiente a giustificare - salvo provacontraria - la attribuibilità alla società contribuente degli accertamentioperati sui conti correnti del suo socio-amministratore [OSCURATO:PERSONA] èrafforzata dal fatto incontestato che l'Ilardi, unitamente alla moglie CerasoGiuseppina, possedeva la maggioranza delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. per cui appare evidente, stante la predominanza decisionalerispetto agli altri soci, che l'amministratore-socio era di fatto il ‘dominus’della società.Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026Né l'amministratore nel giudizio tributario ha dato giustificazione idoneadelle movimentazioni rilevate sui conti correnti a lui intestati, nonrisultando neanche depositata la documentazione che sarebbe statadepositata in sede penale […].La documentazione depositata alla [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] nulla prova trattandosi di un elenco delle movimentazionicon appunti scritti a mano, verosimilmente di pugno dell'Ilardi, di asseritegiustificazioni per alcune operazioni.Né rileva a favore della contribuente l'archiviazione intervenuta neiconfronti dell'[OSCURATO:PERSONA] […].Deve precisarsi, a fronte di alcuni rilievi dell'appellata, che dal verbale diconstatazione del 5/11/2008 [...] risulta che, al fine di ricostruire ilvolume degli affari della società, vennero presi in esame soltanto leposizioni bancarie intestate alla società [OSCURATO:PERSONA] srl e al suoamministratore unico [OSCURATO:PERSONA] […].Deve, altresì, precisarsi che l'esame dei movimenti bancari su tutti i contiinteressati veniva condotto dalla Guardia di Finanza in modo da nontenere conto degli importi che, in modo oggettivo, potevano ritenersiestranei alla determinazione del reddito di impresa della società [OSCURATO:SOCIETA] […]».5. Propone ricorso per cassazione la Società con tre motivi. Resistel’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/72 e[de]gli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.».1.1. La CTR erroneamente ha ritenuto legittima la riferibilità allacontribuente delle movimentazioni bancarie dell’Ilardi per il solo fatto cheNumero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026egli fosse unico amministratore e socio e che insieme alla mogliepossedeva la maggioranza delle quote sociali.1.2. Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, in quanto enucleacon precisione i profili di ritenuta illegittimità della sentenza impugnata,ragguagliandoli a corrispondente censura – è fondato e meritaaccoglimento.1.2.1. Come chiarito in una recente pronuncia di questa S.C., «lariferibilità al contribuente dei conti intestati al coniuge o al familiare puòessere ricavata da elementi sintomatici, quali, ad esempio: il rapporto distretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiuntinel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni el'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con laproduzione della maggiore redditività riferita a dette persone (cfr., da ult.,Cass., n. 23938 del 12/06/2025, in motiv.); elementi ulteriori rispetto alvincolo familiare, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, rilevantiin quanto idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazionereddituale del terzo intestatario del conto è incompatibile con - ocomunque non può giustificare - le movimentazioni riscontrate sul contostesso, il quale, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nelladisponibilità effettiva dell’accertato (Cass. nn. 34747 del 12/12/2023, Rv.669843-01; 20816 del 21/07/2024, Rv. 672031-01, in motiv.; conf., già inprecedenza, Cass. n. 7758 del 20/03/2019, Rv. 653517-01, secondo cui‘la qualità di socio in capo al soggetto sottoposto a indagini finanziarie neriduce la lontananza dalla società alla quale partecipa, e pertanto consenteall'Amministrazione di riferire al contribuente le movimentazioni […], inquanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari cheassumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggettoformalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sullesomme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulterioririspetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale’)»Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026(Cass. n. 34668 del 2025, in motiv.; conf. Cass. n. 5971 del 2026, inmotiv.).Ulteriormente, sulla medesima china, in una fattispecie analoga aquella che ne occupa, questa S.C. ha ribadito il principio a termini delquale «in tema di accertamenti bancari, la presunzione di cui all'art. 32,comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone chel'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto,pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorrendotuttavia necessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto daquest'ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solocaso di conto fittiziamente intestato» (così Cass. n. 10364 del 2025, laquale, in motiv., ha ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamenteritenuto i presupposti per l’applicazione della presunzione, in quanto avevafatto «riferimento ad un passo dell’accertamento, laddove si precisa che èstato esibito dagli interessati un riepilogo esplicativo, da cui si evince che iconti dei soci vengono ‘utilizzati anche per operazioni legate alle attivitàd’impresa della società [C.] e della ditta individuale come professionistadel sig. [D.]’, ciò comportando l’assenza di una netta separazione tra lasfera privata e quella professionale. D’altro canto, è proprio la societàcontribuente che riprendendo con il sesto motivo di ricorso la circostanzadell’appartenenza della maggior parte dei conti oggetto di indagine alsocio [D.], chiarisce che ‘su questi conti correnti - fatto indiscusso -transitavano somme inerenti la società, ma soprattutto facenti capo allemovimentazioni personali’»).E nell’alveo di tali insegnamenti si inserisce anche quello secondo cui«in tema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi disocietà di persone a ristretta base familiare in cui gli unici due soci sonoconiugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio finanziariopuò legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art.Numero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/202632 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari a lorointestate, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, desumendocircostanziati indizi, tra l’altro, dalla relazione di parentela di primo gradotra i soci e dal fatto che uno dei due è legale rappresentante, elementiidonei a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e dellasocietà, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singoleoperazioni alla comune attività d'impresa» (Cass. n. 31759 del 2024).Più precisamente, secondo la pronuncia testé richiamata,l’indistinguibilità di interessi sociali e personali, con conseguente riferibilitàdei conti ad una società di per sé a ristretta base partecipativa, è viepiùfondata sulla «relazione di parentela di primo grado tra i [due soli] soci» esul «fatto che uno dei due è legale rappresentante».1.2.2. La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei superioriinsegnamenti, atteso che ha ritenuto di poter riferire alla contribuente -della natura della cui compagine sociale nulla dice - i conti correntidell’Ilardi sulla base dei meri elementi - di per sé soli non significativi in talsenso - che costui rivestiva in seno ad essa la qualità di socio edamministratore unico e, insieme alla moglie, deteneva una non meglioprecisata maggioranza delle partecipazioni sociali.Afferma la sentenza impugnata che i superiori elementi basterebbero afar ritenere «che l'amministratore-socio era di fatto il ‘dominus’ dellasocietà».Nondimeno, ai fini della legittimità della presunzione di cui all’art. 32DPR n. 600 del 1973 in riferimento ai conti dell’amministratore, ancorchéunico ed ancorché socio che dispone, direttamente o indirettamente, dellamaggioranza, non rileva tanto il profilo amministrativo-gestorio inrelazione ad un controllo pur penetrante esercitato sulla società, masoprattutto l’emersione di un centro di potere che, facendo perno sulmedesimo, è suscettivo di annullare, in una sostanziale sovrapposizione dipiani, gli interessi sociali in quelli personali: ciò solo consentendo diNumero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026riflesso di porre in relazione, e quindi, di collegare, i conti correnti di untale amministratore alla società.2. Secondo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio elle è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c.».2.1. «Si censura l'operato della [OSCURATO:PERSONA] làdove ha ritenuto che l'amministratore della società non avesse fornitoidonea giustificazione delle movimentazioni rilevate sui conti correntipersonali».2.2. Preliminarmente è a rilevarsi come il motivo si sottragga alleeccezioni di inammissibilità di cui al controricorso, giacché, i fatti decisivioggetto del denunciato omesso esame emergono dal pedissequo sviluppoargomentativo, a termini del quale viene fatto segno di censura l’obiettivoomesso esame, di là dai documenti, delle giustificazioni in sé offerte dallacontribuente onde vincere la presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600 del1973.In tale prospettiva, il motivo è svolto sotto un corretto paradigmacensorio.2.3. Esso, tenuto conto di ciò, è fondato.2.3.1. La S.C. insegna che, «in tema di accertamenti bancari, gli artt.32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedonouna presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, nonnecessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dalcontribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione dellariferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente inNumero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026sentenza delle relative risultanze» (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020).In ragione di quanto precede, la presunzione «consenteall’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibilii dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente»(Cass. n. 10249 del 2017). Ciò significa che, «qualora l'accertamentoeffettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondol'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementirisultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere dellaprova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova,non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementidesumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioniimponibili» (in termini, Cass. n. 15857 del 2016).Donde, «poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzioneposta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delleoperazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto ad effettuare unaverifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallostesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamenteconto in motivazione» (Cass. n. 10480 del 2018).2.3.2. La CTR – pur avendo correttamente escluso alcuna efficaciavincolante dell’archiviazione dell’Ilardo nel procedimento penale (attesoche si tratta di un provvedimento reso allo stato degli atti, privo di alcunaefficacia di accertamento e finanche revocabile; provvedimento “a fortiori”irrilevante anche agli effetti del neointrodotto art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del2000, il quale riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario allasola sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione) –nondimeno (tra l’altro asserendo la mancata produzione dei documentiprodotti nel procedimento penale, laddove invece, secondo lacontribuente, tale documentazione era stata prodotta con la memoriaNumero registro generale 3028/2017Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 8093/2026Data pubblicazione 01/04/2026illustrativa del 19/11/2013: p. 7, n. 5, ric.), abdica al compito dianaliticamente esaminare, rendendo conto degli esiti in motivazione, legiustificazioni ed i relativi documenti opposti dalla contribuente allemovimentazioni contestate.3. L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento delterzo, volto a denunciare l’omessa pronuncia sui motivi di ricorso propostiin primo grado, dichiarati assorbiti dal primo giudice e riproposti in appello(con riguardo a: «Illegittimità e nullità degli avvisi di accertamento perdifetto e carenza di attività valutativa da parte dell'Amministrazione;acritica trascrizione del processo verbale della Guardia di Finanza»;«Illegittimità degli avvisi di accertamento per doppia imposizione, inquanto già erano stati emessi e definiti accertamenti per gli anni 2003 e2004»).In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio,per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento dei primi due motivi, il secondo ai sensi di cui inmotivazione, ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 08093/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris