CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Marcello ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) e 2-bis e 2-sexies, codice strada (in Messina, 1/1/2018); considerato che il ricorrente ha censurato la sentenza in relazione alla ritenuta esistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, anche avuto riguardo alla valutazione degli elementi probatori, nonché con riferimento alla dosimetria della pena, alla esclusione della particolare tenuità del fatto e alla sospensione della patente di guida; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto, in parte, per un motivo non dedotto con l'atto di gravame, quello cioè inerente alla disposta sospensione della patente di guida; in parte (elementi costitutivi del reato, entità della pena, condizione di non punibilità), perché reiterativo di questioni rassegnate al vaglio del giudice del gravame e da questi rigettate con motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria, rispetto alla quale difetta, in ricorso, un effettivo confronto (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e er ao L'a D E POSI tl INCAN C t 25 : ,