CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 24766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28427/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Tornielli 46; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poli 29; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4639/2016 del 28 luglio 2016, notificata il 4 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 27 settembre 2005 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto che: dal 1990 al 2003 aveva prestato servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] 5 come medico veterinario convenzionato; tale rapporto era stato regolato, fino al 1993, con lettere d'incarico annuali, in base alle quali egli svolgeva attività di profilassi secondo le direttive e sotto il diretto controllo del servizio veterinario dell'USL; in seguito, detto rapporto era stato regolato da convenzioni; era specializzato per l'area C e le sue funzioni erano prevalentemente svolte all'interno dei macelli; siffatte funzioni erano disciplinate dal d.lgs. n. 286 del 1994; aveva svolto delle attività che non gli competevano ed in tutto identiche a quelle di un veterinario ufficiale, benché nelle convenzioni fosse specificata "l'assenza di un rapporto di pubblico impiego"; le convenzioni erano illegittime perché concluse senza rispettare la procedura di legge. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, quindi, che: fosse dichiarata la nullità delle convenzioni per violazione dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e degli artt. 3 e 36 Cost. e 2099 c.c.; fosse condannata l'ASL Napoli 5, previo riconoscimento della natura subordinata della prestazione, alla corresponsione delle differenze retributive e contributive a lui spettanti dal 1996 al 2003; in via subordinata, fosse condannata l'ASL Napoli 5 a pagare la somma di € 55.161,23 per il mancato riconoscimento delle voci ex art. 27, ossia il periodo annuale di permesso retribuito di 30 giorni non festivi, art. 32, ovvero l'indennità di disponibilità, ed art. 38, vale a dire il premio di operosità.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 317 del 2009, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4639 del 2016, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L'ASL Napoli 3 Sud ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel confermare l'avvenuta prescrizione dei crediti da lui vantati per il periodo fino al 29 novembre 2000 poiché, in primo grado, era stato depositato un documento, datato 27 aprile 2001, idoneo ad interrompere i termini prescrizionali anche con riferimento alla natura convenzionale del rapporto in questione. La doglianza è infondata. Infatti, le decisioni di merito, come evidenziato dal ricorrente nell'atto d'impugnazione, individuano nel 29 novembre 2000 la data fino alla quale sono da considerare prescritti i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] "conseguenti al riconoscimento della natura subordinata del rapporto che formano oggetto della richiesta stessa". Peraltro, l'ulteriore documento del 27 aprile 2001 che il ricorrente richiama nel primo motivo d'impugnazione, nel testo in quest'ultimo atto riportato, non menziona il "riconoscimento della natura subordinata" del lavoro de quo, diversamente da quanto avviene nello scritto del 15 novembre 2001, al quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento per accertare il momento a partire dal quale la prescrizione era maturata. Ne consegue che l'atto del 27 aprile 2001 non rispetta i requisiti di specificità minimi necessari per interrompere la prescrizione del credito oggetto di lite. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.P.R. n. 264 del 1961, 12 del d.lgs. n. 286 del 1994, 48 della legge n. 833 del 1978, 12 della legge regionale Campania n. 25 del 1983, 30 del d.P.R. n. 761 del 1979 e 2126 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammesso che, nella specie, non sussisteva un rapporto di impiego con lo Stato quando, invece, la domanda si fondava proprio sulla dedotta nullità delle convenzioni intercorse fra le parti in quanto utilizzate come strumento per evitare di assumere il medesimo ricorrente. Inoltre, la Corte d'appello di Napoli non avrebbe tenuto conto che la nullità delle citate convenzioni derivava dall'illiceità dell'oggetto e della causa, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione l'art. 2126 c.c. Sarebbe stato violato, altresì, il principio di perequazione ed equiparazione retributiva. La doglianza è infondata. Infatti, la Corte d'appello di Napoli ha ritenuto (pagina 2) che [OSCURATO:PERSONA] intrattenesse con l'ASL Napoli 3 Sud un rapporto di collaborazione, nell'ambito del quale forniva delle prestazioni lavorative autonome, ancorché con carattere di continuità e coordinazione e ha escluso, quindi, che ricorresse un lavoro subordinato. Sulla base di tale premessa, la corte territoriale ha correttamente affermato che detto rapporto fosse disciplinato dalle convenzioni, che avevano regolato pure il compenso.Il ricorrente ha riportato nel suo ricorso tutta una serie di circostanze di fatto, attinenti al concreto svolgimento della sua attività nel corso degli anni, che, nella presente sede, non possono essere prese in considerazione, atteso che queste attengono al merito della controversia e che [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la sentenza impugnata per un vizio attinente alla sua motivazione, benché nei limiti in cui il relativo sindacato è oggi ammesso da parte della Corte di cassazione. La ritenuta applicabilità delle convenzioni comporta, poi, l'insussistenza di violazioni del principio di perequazione ed equiparazione retributiva. Nessun pregio ha, infine, la considerazione attinente alla dedotta illiceità dell'oggetto e della causa delle convenzioni stipulate, considerato che, ove esistente, la nullità eccepita dal ricorrente atterrebbe alla violazione di regole procedurali finalizzate alla stipula delle convenzioni in esame, ma non integrerebbe profili di illiceità. 3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 500 del 1996 in quanto la corte territoriale, rigettando la sua domanda subordinata (attinente al mancato riconoscimento delle voci ex art. 27, ossia il periodo annuale di permesso retribuito di 30 giorni non festivi, art. 32, ovvero l'indennità di disponibilità, ed art. 38, vale a dire il premio di operosità) non avrebbe considerato che la normativa di cui era stata chiesta l'applicazione era l'esplicitazione pratica dell'art. 48 del d.P.R. n. 500 del 1996, richiamato dall'art. 12 della legge regionale Campania n. 25 del 1983. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha domandato l'accertamento della spettanza delle voci menzionate sulla base dei parametri individuati "dalla contrattazione collettiva nel settore della specialistica ambulatoriale". La doglianza è inammissibile.Infatti, la corte territoriale ha escluso la spettanza delle voci richieste dal ricorrente sul presupposto, innanzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] non avesse né dedotto né provato "la sovrapponibilità delle posizioni lavorative non teorica, ma pratica". Questa ratio decidendi non risulta essere stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater __- all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite a parte controricorrente, che liquida in C 5.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impu