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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 00450/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Egitto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 06149B4) avverso la sentenza emessa in data 14/07/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali la SostitutaProcuratricegenerale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto da difensore privo di legittimazione, l’appello depositato in data 10 aprile 2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 27/02/2025 dal Tribunale di Roma che , all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile de i delitti di furto aggravato e di tentata estorsione, con condanna alla pena di un anno quattro mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] di merito, ricostruita la sequenza delle nomine e successive revoche di difensori di fiducia operate dall’imputato con dichiarazioni depositate presso la direzione del carcere ove è attualmente detenuto, ha rilevato che, al momento del deposito telematico dell’atto appello interposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] al quale non risultava allegata alcuna nomina di fiducia in suo favore, l’imputato era assistito fiduciariamente da altro difensore e segnatamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], designato indata 2 aprile 2025 con contestuale revoca dei difensori precedentemente nominati.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (la cui nomina all’uopo è allegata all’atto di impugnazione) articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e) , cod. proc. pen, la violazione degli artt. 96 e 127,comma 9, cod. proc. pen. , nonchè la mancanza di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello.

Rileva, in primo luogo la difesa ricorrente l’irritualità della decisione che è stata adottata de plano e non all’esito di udienza camerale partecipata , senza quindi alcuna possibilità per le parti di interloquire sul preliminare profilo della legittimazione del difensore che aveva proposto appello.

In secondo luogo, si deduce cha la Corte territoriale ha dato rilievo al dato formale della intervenuta revoca da parte dell’imputato della nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (della quale, peraltro, quest’ultimo non è mai venuto a conoscenza), anziché effettuare una valutazione sostanziale,in linea con i principi del giusto processo e della effettività della tutela giurisdizionale che si estrinseca anche nel diritto dell’imputato ad impugnare una sentenza pregiudizievole.

Se è vero, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] in data 2 aprile 2025 aveva revocato la designazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il 3 marzo 2025 , è altrettanto vero che il successivo 10 giugno detto legale era stato nuovamente nominato nell’ambito della procedura di ammissione al patrocinioa spese dello Stato e che il giorno 1 luglio 2025 era intervenuta la revoca dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con conferimento di un nuovo mandato fiduciario all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tale sequenza, secondo la difesa ricorrente, attesta, sul piano sostanziale, la volontà dell’imputato, emergente per facta concludentia , di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna per mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza.

1.1. Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla irritualità della decisione impugnata che sarebbe stata emessa inaudita altera parte , è sufficiente evidenziare, come riportato in sentenza (pagine 2 e 3), che la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata all’esito di udienza camerale partecipata nel corso della quale entrambe le parti avevano rassegnato le proprie conclusioni.

In ogni caso, proprio il disposto di cui all’art. 127, comma 9, cod. proc. richiamato nel ricorso, prevede espressamente che, in caso di preliminare riscontrata inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento camerale, la relativa declaratoria possa essere pronunciata anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito; nulla di specifico il legislatore ha previsto nel caso in cui ricorra la causa di cui all’art. 591, comma 1, lett. a), del codice di rito, che è il caso di specie,rispetto alla quale il comma secondo della norma citata dispone che il giudice della impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità del gravame.

1.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, manifestamente infondata è l’argomentazione secondo cui l’imputato avrebbe manifestato, con comportamenti concludenti, la volontà di proporre appello avverso la sentenza di condanna di primo grado avvalendosi delmunus difensivo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Dalla sequenza riportata dalla Corte territoriale e non contestata nel ricorso, emerge documentalmente in modo non equivoco l’esatto contrario e cioè che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] data del 10 aprile 2025 e, quindi, al momento del deposito telematico dell’atto di appello -non rivestiva la qualità di difensore di fiducia dell’imputato e non era quindi legittimato a proporre il gravame poiché la sua nomina effettuata il giorno 3 marzo 2025 era stata da questi personalmente ed espressamente revocata il 2 aprile 2025 con contestuale designazione di altro legale; del resto, a tale atto di impugnazione non risultava allegata alcuna nuova nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta solo nel successivo luglio 2025 e proprio tale circostanza dimostra che, al momento dell’interposizione dell’appello , non vi fosse alcun rapporto fiduciario tra detto legale e l’imputato la cui volontà pare assai difficilmente interpretabile, considerate le svariate nomine e revoche di difensori effettuate in sequenza nel breve arco temporale di quattro mesi. 2.[OSCURATO:PERSONA] inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Egitto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 06149B4) avverso la sentenza emessa in data 14/07/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali la SostitutaProcuratricegenerale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto da difensore privo di legittimazione, l’appello depositato in data 10 aprile 2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 27/02/2025 dal Tribunale di Roma che , all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile de i delitti di furto aggravato e di tentata estorsione, con condanna alla pena di un anno quattro mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] di merito, ricostruita la sequenza delle nomine e successive revoche di difensori di fiducia operate dall’imputato con dichiarazioni depositate presso la direzione del carcere ove è attualmente detenuto, ha rilevato che, al momento del deposito telematico dell’atto appello interposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] al quale non risultava allegata alcuna nomina di fiducia in suo favore, l’imputato era assistito fiduciariamente da altro difensore e segnatamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], designato indata 2 aprile 2025 con contestuale revoca dei difensori precedentemente nominati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (la cui nomina all’uopo è allegata all’atto di impugnazione) articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e) , cod. proc. pen, la violazione degli artt. 96 e 127,comma 9, cod. proc. pen. , nonchè la mancanza di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello. Rileva, in primo luogo la difesa ricorrente l’irritualità della decisione che è stata adottata de plano e non all’esito di udienza camerale partecipata , senza quindi alcuna possibilità per le parti di interloquire sul preliminare profilo della legittimazione del difensore che aveva proposto appello. In secondo luogo, si deduce cha la Corte territoriale ha dato rilievo al dato formale della intervenuta revoca da parte dell’imputato della nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (della quale, peraltro, quest’ultimo non è mai venuto a conoscenza), anziché effettuare una valutazione sostanziale,in linea con i principi del giusto processo e della effettività della tutela giurisdizionale che si estrinseca anche nel diritto dell’imputato ad impugnare una sentenza pregiudizievole. Se è vero, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] in data 2 aprile 2025 aveva revocato la designazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il 3 marzo 2025 , è altrettanto vero che il successivo 10 giugno detto legale era stato nuovamente nominato nell’ambito della procedura di ammissione al patrocinioa spese dello Stato e che il giorno 1 luglio 2025 era intervenuta la revoca dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con conferimento di un nuovo mandato fiduciario all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale sequenza, secondo la difesa ricorrente, attesta, sul piano sostanziale, la volontà dell’imputato, emergente per facta concludentia , di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna per mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1. Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla irritualità della decisione impugnata che sarebbe stata emessa inaudita altera parte , è sufficiente evidenziare, come riportato in sentenza (pagine 2 e 3), che la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata all’esito di udienza camerale partecipata nel corso della quale entrambe le parti avevano rassegnato le proprie conclusioni. In ogni caso, proprio il disposto di cui all’art. 127, comma 9, cod. proc. richiamato nel ricorso, prevede espressamente che, in caso di preliminare riscontrata inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento camerale, la relativa declaratoria possa essere pronunciata anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito; nulla di specifico il legislatore ha previsto nel caso in cui ricorra la causa di cui all’art. 591, comma 1, lett. a), del codice di rito, che è il caso di specie,rispetto alla quale il comma secondo della norma citata dispone che il giudice della impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità del gravame. 1.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, manifestamente infondata è l’argomentazione secondo cui l’imputato avrebbe manifestato, con comportamenti concludenti, la volontà di proporre appello avverso la sentenza di condanna di primo grado avvalendosi delmunus difensivo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sequenza riportata dalla Corte territoriale e non contestata nel ricorso, emerge documentalmente in modo non equivoco l’esatto contrario e cioè che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] data del 10 aprile 2025 e, quindi, al momento del deposito telematico dell’atto di appello -non rivestiva la qualità di difensore di fiducia dell’imputato e non era quindi legittimato a proporre il gravame poiché la sua nomina effettuata il giorno 3 marzo 2025 era stata da questi personalmente ed espressamente revocata il 2 aprile 2025 con contestuale designazione di altro legale; del resto, a tale atto di impugnazione non risultava allegata alcuna nuova nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta solo nel successivo luglio 2025 e proprio tale circostanza dimostra che, al momento dell’interposizione dell’appello , non vi fosse alcun rapporto fiduciario tra detto legale e l’imputato la cui volontà pare assai difficilmente interpretabile, considerate le svariate nomine e revoche di difensori effettuate in sequenza nel breve arco temporale di quattro mesi. 2.[OSCURATO:PERSONA] inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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