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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07309/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 15/3/2022, ha riformato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una rapina aggravata rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.

Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, oggetto di motivo di ricorso in appello che, ad avviso del ricorrente, "sebbene intervenuto un accordo finale tra le parti, non è rientrato tra i motivi a cui la difesa ha voluto rinunciare".

Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti, atteso che la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N CANCELLEP•Y SECONDA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 15/3/2022, ha riformato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una rapina aggravata rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, oggetto di motivo di ricorso in appello che, ad avviso del ricorrente, "sebbene intervenuto un accordo finale tra le parti, non è rientrato tra i motivi a cui la difesa ha voluto rinunciare". Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti, atteso che la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N CANCELLEP•Y SECONDA
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