CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 21359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/10/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].) IX& k7Q3:t-0,-"- 944 ?i42.4ta° [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto del giorno 11 ottobre 2022 il Magistrato di Sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile la domanda di permesso premio introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Nello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 CORTE SUPREMA