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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30430/2025

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; [OSCURATO:PERSONA] In particolare, quanto al reato di rissa, si contesta agli imputati, appartenenti ad una fazione, di avere partecipato ad una rissa contro una fazione contrapposta, aggredendosi reciprocamente con calci pugni e lanci di oggetti; fatto aggravato dalla circostanza che, nel corso della rissa, Hernandez ed altra persona riportavano lesioni.

Quanto reato di resistenza a pubblico ufficiale, si contesta ai ricorrenti di avere incitato gli appartenenti alla fazione opposta a usare violenza nei confronti degli operanti intervenuti a seguito della commissione del reato di cui sopra.

Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni dei poliziotti e dai certificati medici del pronto soccorso.

2. Avverso la sentenza gli imputati ricorrono per cassazione, con due distinti atti, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], aventi sostanzialmente il medesimo contenuto.

2.1. Con un primo motivo di ricorso, comune a entrambi i ricorrenti, si eccepisce il difetto di motivazione e la sua contraddittorietà per non avere la sentenza impugnata delineato, nello specifico, il ruolo dei ricorrenti nello svolgimento della rissa.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso si deduce, da parte di entrambi i ricorrenti, la erronea applicazione della legge penale e la illogicità manifesta della motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Si contesta agli imputati di avere istigato la fazione contrapposta perché ponesse in essere azioni violente contro gli operanti; la illogicità sarebbe rilevabile nel repentino e non spiegato mutamento dell’atteggiamento psicologico dei rissanti, divenuti concorrenti in altro reato con i soggetti con i quali pochi istanti prima si contrapponevano.

2.3. Con un terzo motivo, il solo Hernandez deduce la violazione di legge in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Detta inapplicabilità vale solo per i fatti successivi alla riforma Cartabbia, mentre prima di tale data e, quindi, nel 2019 la norma era applicabile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato limitatamente al reato di rissa. 2.Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è articolato in fatto, oltreché manifestamente infondato.

Occorre ricordare che , nel reato di rissa la penale responsabilità non richiede la determinazione delle specifiche e singole azioni poste in essere da uno dei corissanti o partecipi, essendo sufficiente accertare che un conflitto tra gruppi contrapposti, costituiti da almeno tre persone complessivamente, si sia verificato e che il soggetto abbia fatto parte di una delle due fazioni contrapposte, dovendosi escludere la sussistenza del reato ove l’azione aggressiva sia riconducibile solo a una delle fazioni individuate. (Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019 -dep. 15/04/2020-Pagano, Rv. 278728 – 01).

Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato è esente da vizi logici nella ricostruzione del fatto, fondata su plurime testimonianze convergenti degli agenti operanti intervenuti, nel ritenere che due gruppi composti complessivamente da circa dodici persone, in contrapposizione fra loro, si recavano reciproche percosse e lesioni e che in uno dei due gruppi erano ben individuati, quali partecipi, gli attuali ricorrenti.

Le censure difensive afferiscono esclusivamente a una rivalutazione del merito della vicenda o a circostanze irrilevanti rispetto alla fattispecie incriminatrice contestata, non già allo sviluppo logico delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato.

Correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che la mancanza di specificazione del ruolo assunto all’interno della rissa da parte dei ricorrenti è irrilevante, essendo sufficiente a integrare il delitto contestato l’aver partecipato, aderendo ad uno dei gruppi in opposizione, in qualunque forma anche con istigazione, al contrasto violento fra le fazioni contrapposte, senza necessità che sia descritta nel dettaglio l’azione posta in essere da ciascuno dei partecipi. 3.E, invece, fondato, per entrambi gli imputati, il secondo motivo di ricorso.

Colgono nel segno le censure dei ricorrenti nell’evidenziare che appare contraddittorio, da una parte delineare due gruppi contrapposti rissanti fra loro, e, dall’altra, configurare contestualmente un concorso di persone per mezzo della istigazione di componenti di una fazione rivolta ai componenti della fazione contrapposta, per porre in essere una azione concertata contro i pubblici ufficiali intervenuti.

La contraddizione logica non viene invero sanata, ma ulteriormente acuita dalla constatazione che la condotta istigatoria attribuita ai ricorrenti rimane nella motivazione indeterminata nel contenuto.

Solo chiarendo il significato delle frasi asseritamente istigatorie pronunciate nella lingua madre degli imputati quell’apparente contrasto poteva essere sanato.

Invero rimane indeterminato in che cosa sia consistita l’istigazione, non essendone stato determinato nella motivazione il contenuto, anche solo in termini di generica e immediata percezione semantica, delle frasi istigat1 orie proferite.

Da ciò consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché la Corte di appello territoriale colmi il vuoto motivazionale, specificando in cosa sia consentita la condotta degli imputati e indicando l’idoneità della condotta di questi ultimi ad incidere sull’altrui intenzione di resistere ai pubblici ufficiali. 4.Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nei termini sopra specificati, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
; [OSCURATO:PERSONA] In particolare, quanto al reato di rissa, si contesta agli imputati, appartenenti ad una fazione, di avere partecipato ad una rissa contro una fazione contrapposta, aggredendosi reciprocamente con calci pugni e lanci di oggetti; fatto aggravato dalla circostanza che, nel corso della rissa, Hernandez ed altra persona riportavano lesioni. Quanto reato di resistenza a pubblico ufficiale, si contesta ai ricorrenti di avere incitato gli appartenenti alla fazione opposta a usare violenza nei confronti degli operanti intervenuti a seguito della commissione del reato di cui sopra. Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni dei poliziotti e dai certificati medici del pronto soccorso. 2. Avverso la sentenza gli imputati ricorrono per cassazione, con due distinti atti, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], aventi sostanzialmente il medesimo contenuto. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, comune a entrambi i ricorrenti, si eccepisce il difetto di motivazione e la sua contraddittorietà per non avere la sentenza impugnata delineato, nello specifico, il ruolo dei ricorrenti nello svolgimento della rissa. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso si deduce, da parte di entrambi i ricorrenti, la erronea applicazione della legge penale e la illogicità manifesta della motivazione in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Si contesta agli imputati di avere istigato la fazione contrapposta perché ponesse in essere azioni violente contro gli operanti; la illogicità sarebbe rilevabile nel repentino e non spiegato mutamento dell’atteggiamento psicologico dei rissanti, divenuti concorrenti in altro reato con i soggetti con i quali pochi istanti prima si contrapponevano. 2.3. Con un terzo motivo, il solo Hernandez deduce la violazione di legge in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Detta inapplicabilità vale solo per i fatti successivi alla riforma Cartabbia, mentre prima di tale data e, quindi, nel 2019 la norma era applicabile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato limitatamente al reato di rissa. 2.Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è articolato in fatto, oltreché manifestamente infondato. Occorre ricordare che , nel reato di rissa la penale responsabilità non richiede la determinazione delle specifiche e singole azioni poste in essere da uno dei corissanti o partecipi, essendo sufficiente accertare che un conflitto tra gruppi contrapposti, costituiti da almeno tre persone complessivamente, si sia verificato e che il soggetto abbia fatto parte di una delle due fazioni contrapposte, dovendosi escludere la sussistenza del reato ove l’azione aggressiva sia riconducibile solo a una delle fazioni individuate. (Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019 -dep. 15/04/2020-Pagano, Rv. 278728 – 01). Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato è esente da vizi logici nella ricostruzione del fatto, fondata su plurime testimonianze convergenti degli agenti operanti intervenuti, nel ritenere che due gruppi composti complessivamente da circa dodici persone, in contrapposizione fra loro, si recavano reciproche percosse e lesioni e che in uno dei due gruppi erano ben individuati, quali partecipi, gli attuali ricorrenti. Le censure difensive afferiscono esclusivamente a una rivalutazione del merito della vicenda o a circostanze irrilevanti rispetto alla fattispecie incriminatrice contestata, non già allo sviluppo logico delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato. Correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che la mancanza di specificazione del ruolo assunto all’interno della rissa da parte dei ricorrenti è irrilevante, essendo sufficiente a integrare il delitto contestato l’aver partecipato, aderendo ad uno dei gruppi in opposizione, in qualunque forma anche con istigazione, al contrasto violento fra le fazioni contrapposte, senza necessità che sia descritta nel dettaglio l’azione posta in essere da ciascuno dei partecipi. 3.E, invece, fondato, per entrambi gli imputati, il secondo motivo di ricorso. Colgono nel segno le censure dei ricorrenti nell’evidenziare che appare contraddittorio, da una parte delineare due gruppi contrapposti rissanti fra loro, e, dall’altra, configurare contestualmente un concorso di persone per mezzo della istigazione di componenti di una fazione rivolta ai componenti della fazione contrapposta, per porre in essere una azione concertata contro i pubblici ufficiali intervenuti. La contraddizione logica non viene invero sanata, ma ulteriormente acuita dalla constatazione che la condotta istigatoria attribuita ai ricorrenti rimane nella motivazione indeterminata nel contenuto. Solo chiarendo il significato delle frasi asseritamente istigatorie pronunciate nella lingua madre degli imputati quell’apparente contrasto poteva essere sanato. Invero rimane indeterminato in che cosa sia consistita l’istigazione, non essendone stato determinato nella motivazione il contenuto, anche solo in termini di generica e immediata percezione semantica, delle frasi istigat1 orie proferite. Da ciò consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché la Corte di appello territoriale colmi il vuoto motivazionale, specificando in cosa sia consentita la condotta degli imputati e indicando l’idoneità della condotta di questi ultimi ad incidere sull’altrui intenzione di resistere ai pubblici ufficiali. 4.Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nei termini sopra specificati, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per
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