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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20910/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del Tribunale in sede, reso in data 14 aprile 2021, con il quale era stato disposto il trattenimento delle fotografie di cui alla pratica n. 102/21, perché rappresentanti soggetti non identificati.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'Amato, Avv.

B. Amicarella, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41-bis, 18-ter legge n. 354 del 1975 e 24 Cost., nonché per difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per assoluta mancanza e illogicità della stessa. 3.Considerato che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza e, in ogni caso, manifestamente infondati, oltre che costituiti da mere doglianze in punto di fatto. 3.1.Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha evidenziato che la circostanza che le fotografie trattenute rappresentassero persone non censite agli atti della Direzione carceraria e non autenticate nelle forme previste, in violazione dell'art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] d'Istituto, appariva di per sé espressione di inidoneità delle stesse a rendere nota l'identità dei soggetti ritratti e ad effettuare il necessario controllo che si trattasse di persone censite e con diritto al colloquio. 3.1.Ritenuto che la motivazione, assolutamente logica e congrua, è insindacabile in questa sede e che non rientra nel potere di questa Corte procedere all'analisi della documentazione, successivamente reperita dalla difesa, a seguito di provvedimento del 4 novembre 2021, onde provare che i soggetti, raffigurati nelle fotografie trattenute, erano familiari del detenuto già autorizzati anche a colloqui visivi. 3.2.Considerato che, quanto all'inibito accesso agli atti, come indicato nel provvedimento censurato, erano stati veicolati e trasmessi al detenuto anche altri materiali, oltre alle fotografie trattenute, dunque gli stessi congiunti avrebbero senz'altro potuto conoscere quali fossero le foto intercettate.

Né sono addotti concreti elementi per confutare l'indicata carenza di identificazione, che emerge da entrambi i provvedimenti dell'Ufficio di sorveglianza. 3.3.Ritenuto infine, che è indirizzo di questa Corte di legittimità, da richiamarsi nel caso in esame, quello secondo il quale, in tema di ordinamento penitenziario, nel procedimento di controllo della corrispondenza e della stampa in arrivo al detenuto non sussiste un diritto del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata, essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione (Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278; conf. n. 38632 del 2010 Rv. 248677; n.. 47748 del 2011 Rv. 252188; n. 7505 del 2011 Rv. 249803). 4.Rilevato che ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del Tribunale in sede, reso in data 14 aprile 2021, con il quale era stato disposto il trattenimento delle fotografie di cui alla pratica n. 102/21, perché rappresentanti soggetti non identificati. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'Amato, Avv. B. Amicarella, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41-bis, 18-ter legge n. 354 del 1975 e 24 Cost., nonché per difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per assoluta mancanza e illogicità della stessa. 3.Considerato che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza e, in ogni caso, manifestamente infondati, oltre che costituiti da mere doglianze in punto di fatto. 3.1.Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha evidenziato che la circostanza che le fotografie trattenute rappresentassero persone non censite agli atti della Direzione carceraria e non autenticate nelle forme previste, in violazione dell'art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] d'Istituto, appariva di per sé espressione di inidoneità delle stesse a rendere nota l'identità dei soggetti ritratti e ad effettuare il necessario controllo che si trattasse di persone censite e con diritto al colloquio. 3.1.Ritenuto che la motivazione, assolutamente logica e congrua, è insindacabile in questa sede e che non rientra nel potere di questa Corte procedere all'analisi della documentazione, successivamente reperita dalla difesa, a seguito di provvedimento del 4 novembre 2021, onde provare che i soggetti, raffigurati nelle fotografie trattenute, erano familiari del detenuto già autorizzati anche a colloqui visivi. 3.2.Considerato che, quanto all'inibito accesso agli atti, come indicato nel provvedimento censurato, erano stati veicolati e trasmessi al detenuto anche altri materiali, oltre alle fotografie trattenute, dunque gli stessi congiunti avrebbero senz'altro potuto conoscere quali fossero le foto intercettate. Né sono addotti concreti elementi per confutare l'indicata carenza di identificazione, che emerge da entrambi i provvedimenti dell'Ufficio di sorveglianza. 3.3.Ritenuto infine, che è indirizzo di questa Corte di legittimità, da richiamarsi nel caso in esame, quello secondo il quale, in tema di ordinamento penitenziario, nel procedimento di controllo della corrispondenza e della stampa in arrivo al detenuto non sussiste un diritto del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata, essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione (Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278; conf. n. 38632 del 2010 Rv. 248677; n.. 47748 del 2011 Rv. 252188; n. 7505 del 2011 Rv. 249803). 4.Rilevato che ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estenso