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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13248/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, la mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di udienza di convalida dell'arresto; rilevato che il motivo è meramente reiterativo di censure cui la Corte d'appello ha risposto, in modo completo e logico, evocando la persistente e pervicace capacità a delinquere dell'imputato, desunta da plurimi precedenti penali (ben sette, di cui uno specifico), nonché il tempo trascorso tra gli stessi, e ridimensionando l'apporto confessorio dello stesso in termini di sincera resipiscenza, posto che la condotta aveva già trovato prova attraverso l'attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, la mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di udienza di convalida dell'arresto; rilevato che il motivo è meramente reiterativo di censure cui la Corte d'appello ha risposto, in modo completo e logico, evocando la persistente e pervicace capacità a delinquere dell'imputato, desunta da plurimi precedenti penali (ben sette, di cui uno specifico), nonché il tempo trascorso tra gli stessi, e ridimensionando l'apporto confessorio dello stesso in termini di sincera resipiscenza, posto che la condotta aveva già trovato prova attraverso l'attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, c
Sentenza Cassazione n. 13248/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris