Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 45955/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte Civile non ricorrente : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] teresa - erede di venturini stefano [OSCURATO:PERSONA] - erede di venturini stefano - avverso la sentenza del 14/07/2023 della Corte d'Appello di Perugia vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità per avvenuta remissione di querela; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Le decisioni di merito sono state emesse in primo grado dal Tribunale di Perugia in data 8 ottobre 2021 ed in secondo grado dalla Corte di Appello di Perugia in data 14 luglio 2023.

La contestazione mossa agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di esercizio dell'azione penale riguarda il reato di violenza privata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per fatto accaduto in data 2 ottobre 2018.

All'esito del giudizio di primo grado i due imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto.

La Corte di secondo grado ha ritenuto, accogliendo in parte l'appello del P.M., sussistente l’ipotesi di reato di cui all’art. 660 cod.pen. .

Il difensore degli imputati ha proposto atto di ricorso, avverso la decisione di secondo grado, i cui contenuti vengono omessi in ragione dei successivi accadimenti.

In data 14 giugno 2024 è deceduta la parte civile [OSCURATO:PERSONA] .

In data 18 settembre 2024 gli eredi subentrati nella titolarità dell'azione civile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoscritto, in via congiunta, verbale di rimessione di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con accettazione da parte degli attuali ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.La decisione impugnata va annullata senza rinvio.

Ed invero il reato di molestie di cui all'art. 660 cod.pen. è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salva l'ipotesi - che nel caso in esame non ricorre - del fatto commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, in ragione della novellazione apportata con il d.lgs. n.150 del 2022 (all'art.3 comma 1 lett. b) .

Va pertanto dichiarata l'estinzione del reato in ragione del deposito dei verbali di remissione di querela sottoscritti dagli eredi della persona offesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte Civile non ricorrente : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA] teresa - erede di venturini stefano [OSCURATO:PERSONA] - erede di venturini stefano - avverso la sentenza del 14/07/2023 della Corte d'Appello di Perugia vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità per avvenuta remissione di querela; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito sono state emesse in primo grado dal Tribunale di Perugia in data 8 ottobre 2021 ed in secondo grado dalla Corte di Appello di Perugia in data 14 luglio 2023. La contestazione mossa agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di esercizio dell'azione penale riguarda il reato di violenza privata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per fatto accaduto in data 2 ottobre 2018. All'esito del giudizio di primo grado i due imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto. La Corte di secondo grado ha ritenuto, accogliendo in parte l'appello del P.M., sussistente l’ipotesi di reato di cui all’art. 660 cod.pen. . Il difensore degli imputati ha proposto atto di ricorso, avverso la decisione di secondo grado, i cui contenuti vengono omessi in ragione dei successivi accadimenti. In data 14 giugno 2024 è deceduta la parte civile [OSCURATO:PERSONA] . In data 18 settembre 2024 gli eredi subentrati nella titolarità dell'azione civile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoscritto, in via congiunta, verbale di rimessione di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con accettazione da parte degli attuali ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.La decisione impugnata va annullata senza rinvio. Ed invero il reato di molestie di cui all'art. 660 cod.pen. è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salva l'ipotesi - che nel caso in esame non ricorre - del fatto commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, in ragione della novellazione apportata con il d.lgs. n.150 del 2022 (all'art.3 comma 1 lett. b) . Va pertanto dichiarata l'estinzione del reato in ragione del deposito dei verbali di remissione di querela sottoscritti dagli eredi della persona offesa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45955/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris