CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 09323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha subito l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, applicata con decreto del 6 giugno 2012 ed a lungo sospesa per il concomitante stato detentivo del destinatario, con estensione della sua durata per un ulteriore biennio, in ragione dei comportamenti illeciti da lui posti in essere tra il 2018 ed il 2021, che, secondo la valutazione concordemente operata da Tribunale e Corte di appello, mettono in evidenza una pericolosità sociale ancora più spiccata, non essendo stata in alcun modo infrenata l'inveterata propensione a delinquere del prevenuto; che il ricorrente, con unico motivo, contesta l'attitudine delle circostanze segnalate ad attestare l'accresciuta intensità della pericolosità sociale e la sua attualità, così svolgendo considerazioni critiche che, nel sollecitare la rivalutazione delle evidenze disponibili — con precipuo riferimento al ruolo di mero partecipe dell'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed all'assenza di prova in ordine alla contiguità tra il sodalizio di appartenenza ed i dan di camorra attivi sul territorio — non appaiono idonee ad evidenziare la dedotta violazione di legge, sub specie di apparenza della motivazione; che, in particolare, ineccepibile appare la valorizzazione di comportamenti che, quand'anche non ancora accertati con sentenza passata in giudicato, mettono in luce il persistente inserimento di [OSCURATO:PERSONA] negli ambienti criminali di Marcianise e la sua dedizione al narcotraffico, svolto anche su base organizzata; che, d'altro canto, deve inferirsi che i consistenti periodi di detenzione patiti dal ricorrente non hanno fiaccato la sua tendenza a delinquere, che si è, anzi, consolidata, sì da giustificare il severo giudizio formulato dai giudici della prevenzione che, si ripete, appare scevro dal vizio da lui denunziato; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così