CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 36703/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1), 223, comma 1, 219, comma 3, R.D 267/1942; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla questione di legittimità costituzionale quanto al diniego della facoltà per l'imputato di accedere a riti alternativi in seguito alla modifica dell'imputazione — è manifestamente infondato in quanto la Corte ha correttamente argomentato sulla validità della sentenza di primo grado in relazione al diniego dell'accesso al rito alternativo, nonché della questione di costituzionalità, in ragione non solo dell'effetto peggiorativo che una dichiarazione di nullità del provvedimento avrebbe comportato per l'imputato, ma anche in virtù della diversità delle ratio delle sentenze della Corte costituzionale riportate nell'atto di impugnazione rispetto alla fattispecie concreta verificatasi, attinente non già ad una circostanza aggravante bensì ad una circostanza attenuante (cfr. PP.5/7); Considerato che il secondo motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6- 12); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025