CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CUI 04VQ151, nato nella [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LUGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; letta le conclusioni trasmesse in via telematica dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di RAVENNA, il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata n. 17/2020 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di Lugo in data 16.06.2020, depositata in Cancelleria il 14.07.2020, e l'adozione dei provvedimenti consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di Lugo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in Lugo (Ravenna) il 29 giugno 2018, e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo condannava alla pena di C 3.500,00 di multa, nonché alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, indicate negli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen., con riferimento alla incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato e alla mancata sospensione del processo, per non avere il giudice di pace accertato che il Ning avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento. 2.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, indicate negli artt. 143, 178, 179 e 180 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata traduzione in lingua cinese da parte dell'autorità procedente del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lugo, come da eccezione ritualmente avanzata dalla difesa nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'ignoranza della lingua italiana, scritta e parlata, da parte del ricorrente era stata attestata nel verbale di elezione di domicilio del 29/6/2018 (atto che, infatti, era stato tradotto in lingua cinese). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il contestato reato, che implica anche la necessità di accertare la violazione dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, relativa ai soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei primi due motivi, assorbenti il motivo residuo. 1.1. È preliminare l'analisi del primo motivo, che la difesa ha impostato come violazione degli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen., con riferimento alla incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato e alla mancata sospensione del processo, per non avere il giudice di pace accertato che il Ning avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento. È noto che, già prima dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domicilia- tario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420-01). Tale principio è stato successivamente posítivizzato nell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., che ha introdotto come condizione di efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio l'assenso del difensore domiciliatario, al fine di rendere effettiva la conoscenza del processo da parte del soggetto assistito dal difensore d'ufficio in dipendenza della designazione operata dall'autorità giudiziaria o di polizia che procede e che, non derivando da una scelta fiduciaria dell'interessato, di cui il legale sia consapevole, non assicura quei contatti e quelle comunicazioni che sono necessari per garantire il pieno dispiegamento della difesa. In altri termini, la disposizione in esame si inserisce in un contesto normativo orientato a garantire che l'assenza dal processo dell'imputato sia ascrivibile ad una rinuncia volontaria e non alle disfunzioni che possono crearsi nel rapporto professionale con un difensore d'ufficio, privo di contenuto concreto. Nel caso di specie, ricadente nella vigenza della nuova normativa, risulta ex actis l'espresso dissenso alla domiciliazione da parte del difensore d'ufficio, né potrebbe supplire alla mancanza di tale condizione di legge l'avvertimento indirizzato all'identificato [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato suo onere acquisire periodicamente informazioni dal difensore dell'instaurazione e dello sviluppo dell'eventuale successivo processo, contenuto alla pagina 2 del verbale di identificazione ed elezione di domicilio. In tal caso, invero, l'elezione di domicilio risulta inefficace, stante il dissenso del difensore d'ufficio. Peraltro, l'imputato, nel corso del processo, non ha mai nominato un difensore di fiducia e non è mai comparso in giudizio e si è proceduto in sua assenza, con l'assistenza del primo difensore di ufficio nominato, che è anche il firmatario del ricorso per cassazione. Tale situazione determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., dando luogo all'omessa citazione dell'imputato: invero, «Le notifiche ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso tale difensore d'ufficio sono affette da nullità assoluta ove quest'ultimo abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in quanto, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato» (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566). 1.2. Vale la pena occuparsi, per inciso, anche della seconda censura, che si duole della mancata traduzione degli atti processuali, in particolare del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace, costitutivo del regolare rapporto processuale. Invero, l'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato straniero, del quale è stata accertata la non conoscenza della lingua italiana, ha determinato una nullità generale di tipo intermedio che, essendo stata tempestivamente dedotta dal difensore del Ning, avrebbe a sua volta imposto l'annullamento del provvedimento impugnato. Va specificato che il decreto di citazione a giudizio era stato bensì tradotto ma esclusivamente in lingua inglese, nonostante nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio - che era stato per l'appunto tradotto in lingua cinese - [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato di comprendere soltanto il cinese. 2. Il primo ed assorbente vizio processuale rende necessario annullare l'impugnata sentenza e tutti i precedenti atti affetti dalla rilevata nullità assoluta ed insanabile, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Ravenna affinché il processo sia iniziato ex novo da altro giudice, previo controllo della regolare instaurazione del contraddittorio, anche in termini di necessaria traduzione della vocatio in ius dell'imputato alloglotta in lingua a lui compren- sibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rave