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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 27214/2026

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entato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/03/2026 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'articolo 5 d.lgs. 74/2000, relativamente all'annualità di imposta 2013.

2. Avverso tale sentenza, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorre l'imputato.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e segnatamente degli articoli 157 e 159 cod. pen., in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 1Evidenzia il ricorrente che i primi due periodi di sospensione del corso della prescrizione non avrebbero dovuto essere conteggiati, come emerge chiaramente dal tenore della sentenza di primo grado.

Nel primo caso, infatti, il rinvio era stato disposto in quanto l'imputato non era stato ancora avvisato, per cui tale causa di rinvio prevale sulla adesione del difensore all'astensione.

Nel secondo caso, invece, il processo veniva rinviato per assenza testi e, comunque, ex art. 108 cod. proc. pen., essendo nel frattempo intervenuta nomina fiduciaria, caso in cui il rinvio non comporta sospensione del corso della prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge nonché difetto e vizio della motivazione in relazione alla mancanza di risposta sulla censura difensiva relativa sia all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che all'eccessività della pena inflitta.

Erroneamente, la sentenza evidenzia che la pena irrogata (anni uno e mesi sei di reclusione) si attestava sui minimi edittali, in quanto, all'epoca dei fatti, la forbice edittale era compresa tra uno e tre anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con efficacia assorbente sul secondo.

2. La sentenza impugnata, a pagina 4, evidenzia la presenza di quattro periodi di sospensione del corso della prescrizione, per complessivi 458 giorni: - dal 22 settembre 2023 al 2 febbraio 2024 (133 giorni), per adesione del difensore all'astensione; - dal 2 febbraio 2024 al 12 aprile 2024 (70 giorni), per rinvio su istanza della difesa; - dal 12 luglio 2024 al 10 gennaio 2025 (182 giorni), per adesione del difensore all'astensione; - dal 10 gennaio 2025 al 24 marzo 2025, per adesione del difensore all'astensione.

Considerando un dies a quo al 30 dicembre 2014, il reato, secondo la sentenza gravata, si sarebbe prescritto il 2 aprile 2026.

Il ricorrente contesta, a buon motivo, la correttezza delle prime due sospensioni.

3. Quanto al primo periodo, la prima sentenza, a pagina 2, evidenziava come all'udienza del 22 settembre 2023 l'imputato non fosse stato ancora avvisato, ma che, comunque, il processo registrava l'adesione all'astensione della difesa.

In effetti, dalla piana lettura del verbale di tale udienza (atto di cui il Collegio può prendere cognizione stante la natura processuale della doglianza), emerge come in tale occasione il Tribunale abbia disposto la rinotifica a mani proprie a mezzo polizia giudiziaria dell'atto2 y(Jintroduttivo del giudizio, unitamente al verbale di udienza e, contestualmente, abbia rinviato per legittimo impedimento del difensore (per adesione all'astensione).

4. Tanto premesso in punto di fatto, in linea di diritto il Collegio evidenzia che, in un caso analogo, questa Corte ha ritenuto, con principio che il Collegio ritiene di dover ribadire, che «poiché la verifica della regolare costituzione delle parti, come previsto dagli articoli 420 e 484 c.p.p., è effettuata dal giudice ed è preliminare a ogni altra e ulteriore attività che da questa dipende, nel computo del termine di prescrizione non può essere considerata la sospensione derivante dal rinvio per astensione degli avvocati quando la citazione a giudizio dell'imputato risulti nulla per omessa notifica.

L'omessa in ius vocatio dell'imputato determina infatti la nullità degli atti consecutivi e dipendenti dall'atto nullo, sicché il rinvio disposto per astensione non può essere imputato alle scelte e alle richieste della difesa» (Sez. 2, n. 45561 del 08/09/2022, Totta, n.m.).

Si è poi di recente precisato, in altro caso simile al presente, che «in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione» (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533 - 01).

5. Alla luce delle sovraesposte considerazioni, poiché «la sospensione del corso della prescrizione prevista da una particolare disposizione di legge è condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede, di talché ne va esclusa la considerazione nel computo del termine prescrizionale quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore» (cfr. Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019, Antonaci, n.m.; Sez. 3, n. 7242 del 27/01/2004, Bernardelli, Rv. 227278), si ritiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente dichiarato la sospensione della prescrizione dal 22 settembre 2023 al 2 febbraio 2024, per complessivi 133 giorni.

Pertanto, il reato risulta prescritto prima della sentenza (aggiungendo al termine massimo di prescrizione, del 30 dicembre 2024, solo 325 giorni di sospensione, anziché 458, si perviene alla data del 30 novembre 2025, mentre la pronuncia è del 3 marzo 2026).

6. L'esame della seconda parte della doglianza deve quindi ritenersi assorbito. 7. I.a sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

8. Deve essere altresì annullata senza rinvio la disposta confisca. 3Va premesso che la verifica sulla «legalità» della confisca deve essere compiuta d'ufficio dalla Corte di cassazione anche nel caso in cui l'imputato non abbia - come nel caso in esame - espressamente sollecitato la revisione della decisione in ordine al provvedimento ablatorio, a condizione che i presupposti per la sua esclusione emergano per tabulas e il giudice ne sia stato messo a conoscenza.

In tale ipotesi, infatti, la confisca si traduce in una misura di sicurezza patrimoniale illegale, il che impone di procedere alla sua esclusione o rimodulazione d'ufficio (v.

Sez. 6, n. 14179 del 09/04/2026, D'alterio, Rv. 289732 - 01; Sez.6, n. 12531 del 16/1/2019, Alushani, Rv. 275884)

8.1. Ciò posto, il Collegio rileva che, se è vero che la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287756 - mutando il precedente indirizzo giurisprudenziale - ha riconosciuto alla confisca per equivalente una tendenziale natura «ripristinatoria» e non «punitiva», con conseguente irrilevanza della prescrizione medio tempore occorsa ai fini dell'applicabilità retroattiva dell'articolo 578-bis cod. proc. pen., va tuttavia rilevato che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, tale mutamento giurisprudenziale non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma citata (introdotta dall'art. 6 del d.

Igs. n. 21 del 2018), in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione, in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU, impone di escludere l'efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome «ragionevolmente imprevedibile» rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto. (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488 - 01; Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 289627 - 02).

8.2. Va in proposito rimarcato come le Sezioni Unite della Corte (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01), nel solco di un consolidato orientamento, avessero ribadito che la funzione della confisca per equivalente, pur essendo anche «ripristinatoria», doveva comunque leggersi «in chiave marcatamente sanzionatoria», con conseguente applicazione dello statuto garantistico della pena ed in particolare del principio di irretroattività.

La Corte, in tale occasione, aveva precisato che, con riferimento alla confisca per/ equivalente, la disposizione dell'art. 578-bis c.p.p., andava qualificata come norma sostanziale e non meramente processuale, ancorché inserita nel codice di rito.

Tale pronuncia aveva conseguentemente escluso - sempre con riferimento alla confisca per equivalente - che l'art. 578-bis c.p.p. potesse essere applicato a condotte antecedenti alla sua introduzione, perché ciò si sarebbe tradotto nella violazione del principio di irretroattività in tema di applicazione della pena.

8.3. [OSCURATO:PERSONA], invece, partendo dal presupposto che la confisca per equivalente si limita ad apprendere l'esatto tantundem rispetto al profitto o al prezzo del reato 4(costituendo quindi un «surrogato» della confisca diretta, con cui condivide la natura), ne ha affermato la natura «afflittiva» ma non strettamente «punitiva».

La Corte, in tale circostanza, partendo dal rilievo secondo cui la Corte Costituzionale, con le pronunce n. 112 del 2019 e 7 del 2025, aveva precisato che la confisca del profitto ha natura «ripristinatoria», mirando a riequilibrare la situazione patrimoniale riportandola allo stato precedente all'illecito, concludeva nel senso che, indipendentemente dalla «forma» (diretta o per equivalente) attraverso la quale viene attuata, la confisca ha carattere punitivo solo nel caso in cui, apprendendo in concreto beni di valore superiore all'arricchimento conseguito dal reo mediante l'illecito, esorbita rispetto alla funzione ripristinatoria («la finalità essenziale della misura risiede nel sottrarre al reo l'utilità economica acquisita mediante la violazione della legge penale, e che egli non ha il diritto di trattenere, proprio in ragione della sua origine radicalmente illecita.

Ciò che esclude quell'effetto peggiorativo della sua situazione patrimoniale preesistente, che necessariamente inerisce alle sanzioni dal contenuto "punitivo"»).

Tale interpretazione troverebbe conferma anche nella giurisprudenza convenzionale; si è difatti rilevato (Corte EDU, 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, § 74) che la confisca per equivalente prevista dall'ordinamento italiano «è caratterizzata da alcuni elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato ai sensi del diritto civile, che a una multa ai sensi del diritto penale», essendo rivolta a beni derivanti direttamente dalla commissione di un reato e non potendo, pertanto, eccedere l'effettivo arricchimento dell'autore del reato.

Corollario di tale impostazione sarebbe l'insussistenza di ragioni per escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis cod. proc. pen. in relazione alla confisca per equivalente.

8.4. Tale interpretazione, tuttavia, ponendosi in difformità con i principi di diritto delle Sezioni Unite Esposito (che a loro volta ribadivano un orientamento consolidato di questa Corte: v.

Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01; Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tine', Rv. 284529 - 01; Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, Sammarini, Rv. 284912 - 02), costituirebbe un overruling sfavorevole, ciò che comporterebbe una lesione del principio di «prevedibilità» del diritto, dovendosi per «diritto» intendere non solo la norma di produzione legislativa ma anche il c.d.

«formante giurisprudenziale» (v.

Sez.

U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651), il quale non ha carattere meramente dichiarativo, ma contribuisce a svelare il significato dell'enunciato normativo, creando un affidamento dei consociati sulla stabilità di un determinato orientamento.

Questa Corte ha in proposito evidenziato (Sez. 5, n. 30516 del 12/06/2025, P., Rv. 288598 - 01) che «non ogni contrasto diacronico genera automaticamente la necessità di impedire la retroattività de dispiegarsi di un orientamento interpretativo innovativo, dovendosi misurare, piuttosto, in ogni caso, l'imprevedibilità complessiva del mutamento determinatosi, rapportandolo alle modifiche sociali di un determinato periodo storico e al concreto atteggiarsi della fattispecie oggetto di giudizio». 5Per conseguenza, (solo) in caso di revirement che non costituisca prevedibile sviluppo dell'attività nomofilattica, va tutelato l'affidamento del soggetto sul pregresso assetto normativo, dal momento che egli non avrebbe potuto rappresentarsi il mutamento dell'interpretazione, come nel caso in cui l'overruling non dipenda dall'adeguamento al quadro normativo, bensì da un differente orientamento interpretativo a legislazione invariata, che si ponga in termini di cesura rispetto a un orientamento consolidato.

Questa Corte ha tuttavia precisato (Sez.

U, n. 16153 del 18/01/2024, Clemente, Rv. 286241-02; Sez. 6, n. 23060 del 19/04/2023, R., Rv. 285640) che tale principio non trova applicazione nel caso in cui sussista un mero contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni semplici della Cassazione.

Sez.

U, n. 27515 del 10/04/2025, Valca (richiamata dalla citata Sez. 5, n. 30516 del 2025), ha sul punto osservato che «ciò che realmente rileva, ai fini dell'overruling, è la sussistenza di un pregresso indirizzo (ancor più se proveniente dalle Sezioni Unite) di tale significanza da non Potere lasciare dubbi di sorta al destinatario del precetto circa le conseguenze, penali o meno, della propria azione».

Sez.

U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Ricci, Rv. 285852 - 01 (in motivazione, par. 11) ha infine sottolineato la natura di «regola di stabilizzazione» del principio stabilito dalle Sezioni unite, cui va attribuita una valenza non solo «di tipo essenzialmente persuasivo», ma anche di precedente relativamente vincolante, che, «ancorché fluido e superabile, produce un vincolo ed esprime una regola di stabilizzazione rispetto alla quale viene procedimentalizzato l'eventuale dissenso della Sezione semplice».

La regola sancita dall'art. 618 cod. proc. pen., quindi, «è funzionale ad assicurare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e, quindi, ad offrire al cittadino la possibilità di conoscere le conseguenze delle libere scelte di azione e di fare affidamento su un assetto normativo stabile».

Ed è proprio su tali basi che si ancora la regola secondo cui un imprevisto mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della corte non può determinare effetti in malam partem nei confronti di chi nutriva un legittimo affidamento sul pregresso indirizzo.

8.5. Del resto, anche la recente pronuncia della corte EDU, resa nel procedimento Petrignani e altri contro Italia (application n. 26187/2014, sentenza 14-28 maggio 2026) ha confermato che la mancanza di una «interpretazione giudiziaria accessibile e ragionevolmente prevedibile» (accessible and reasonably foreseeable judicial interpretation) può portare a constatare una violazione dei diritti dell'imputato ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, così confermando la correttezza del trend interpretativo sul punto offerto dalla Corte di cassazione.

8.6. Va da ultimo evidenziato che il tema della prevedibilità e dell'«ampliamento garantistico» ad esso sotteso è stato allargato oltre la stessa nozione estesa di «materia penale» (come, nel caso in esame, quello della confisca con funzione «ripristinatoria»), trovando applicazione anche alla c.d.

«confisca allargata» e alle misure di prevenzione (Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, ma anche Corte cost., sentt. n. 24 e 25 del 62019) e alla gran parte dei diritti di libertà e, in particolare, al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU (così le citate Sez.

U. Ricci, par. 12), circostanza ribadita anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019), laddove ha chiarito che «pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz.

CEDU)».

8.7. Riconosciuta nel caso concreto la sussistenza di tale occorrenza (esistenza di un principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte, in overruling con principi di opposto tenore, in precedenza consolidati), le citate sentenze Rossi ed [OSCURATO:PERSONA], con principio che il Collegio intende ribadire, hanno applicato il principio di tela el legittimo affidamento.

Per conseguenza, va ffermato che, in caso di declaratoria di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen. e alla sentenza delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] (n. 13783 del 2024, dep. 2025, Rv. 287756), le quali - superando un orientamento consolidato di opposto tenore - hanno escluso la natura punitiva della confisca per equivalente, affermandone quella ripristinatoria (e conseguentemente negando l'applicabilità del principio di irretroattività della norma sfavorevole), il mantenimento della confisca in fase di impugnazione può essere consentito solo nel caso di confisca in forma «diretta» e non anche di confisca «per equivalente».

8.8. Nel caso in esame, la pronuncia di primo grado - confermata dalla sentenza di appello - si limita a disporre la «confisca delle somme eventualmente in sequestro»; emerge tuttavia dagli atti che, in data 4 luglio 2018, il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha emanato un decreto in cui disponeva il «sequestro preventivo per equivalente» di beni di qualunque natura riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], fino a concorrenza della somma di euro 444.386,00.

Alla luce delle superiori considerazioni, il capo di sentenza relativo alla confisca per equivalente deve essere annullato senza rinvio.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/03/2026 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'articolo 5 d.lgs. 74/2000, relativamente all'annualità di imposta 2013. 2. Avverso tale sentenza, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorre l'imputato. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e segnatamente degli articoli 157 e 159 cod. pen., in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 1Evidenzia il ricorrente che i primi due periodi di sospensione del corso della prescrizione non avrebbero dovuto essere conteggiati, come emerge chiaramente dal tenore della sentenza di primo grado. Nel primo caso, infatti, il rinvio era stato disposto in quanto l'imputato non era stato ancora avvisato, per cui tale causa di rinvio prevale sulla adesione del difensore all'astensione. Nel secondo caso, invece, il processo veniva rinviato per assenza testi e, comunque, ex art. 108 cod. proc. pen., essendo nel frattempo intervenuta nomina fiduciaria, caso in cui il rinvio non comporta sospensione del corso della prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge nonché difetto e vizio della motivazione in relazione alla mancanza di risposta sulla censura difensiva relativa sia all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che all'eccessività della pena inflitta. Erroneamente, la sentenza evidenzia che la pena irrogata (anni uno e mesi sei di reclusione) si attestava sui minimi edittali, in quanto, all'epoca dei fatti, la forbice edittale era compresa tra uno e tre anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con efficacia assorbente sul secondo. 2. La sentenza impugnata, a pagina 4, evidenzia la presenza di quattro periodi di sospensione del corso della prescrizione, per complessivi 458 giorni: - dal 22 settembre 2023 al 2 febbraio 2024 (133 giorni), per adesione del difensore all'astensione; - dal 2 febbraio 2024 al 12 aprile 2024 (70 giorni), per rinvio su istanza della difesa; - dal 12 luglio 2024 al 10 gennaio 2025 (182 giorni), per adesione del difensore all'astensione; - dal 10 gennaio 2025 al 24 marzo 2025, per adesione del difensore all'astensione. Considerando un dies a quo al 30 dicembre 2014, il reato, secondo la sentenza gravata, si sarebbe prescritto il 2 aprile 2026. Il ricorrente contesta, a buon motivo, la correttezza delle prime due sospensioni. 3. Quanto al primo periodo, la prima sentenza, a pagina 2, evidenziava come all'udienza del 22 settembre 2023 l'imputato non fosse stato ancora avvisato, ma che, comunque, il processo registrava l'adesione all'astensione della difesa. In effetti, dalla piana lettura del verbale di tale udienza (atto di cui il Collegio può prendere cognizione stante la natura processuale della doglianza), emerge come in tale occasione il Tribunale abbia disposto la rinotifica a mani proprie a mezzo polizia giudiziaria dell'atto2 y(Jintroduttivo del giudizio, unitamente al verbale di udienza e, contestualmente, abbia rinviato per legittimo impedimento del difensore (per adesione all'astensione). 4. Tanto premesso in punto di fatto, in linea di diritto il Collegio evidenzia che, in un caso analogo, questa Corte ha ritenuto, con principio che il Collegio ritiene di dover ribadire, che «poiché la verifica della regolare costituzione delle parti, come previsto dagli articoli 420 e 484 c.p.p., è effettuata dal giudice ed è preliminare a ogni altra e ulteriore attività che da questa dipende, nel computo del termine di prescrizione non può essere considerata la sospensione derivante dal rinvio per astensione degli avvocati quando la citazione a giudizio dell'imputato risulti nulla per omessa notifica. L'omessa in ius vocatio dell'imputato determina infatti la nullità degli atti consecutivi e dipendenti dall'atto nullo, sicché il rinvio disposto per astensione non può essere imputato alle scelte e alle richieste della difesa» (Sez. 2, n. 45561 del 08/09/2022, Totta, n.m.). Si è poi di recente precisato, in altro caso simile al presente, che «in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione» (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533 - 01). 5. Alla luce delle sovraesposte considerazioni, poiché «la sospensione del corso della prescrizione prevista da una particolare disposizione di legge è condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede, di talché ne va esclusa la considerazione nel computo del termine prescrizionale quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore» (cfr. Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019, Antonaci, n.m.; Sez. 3, n. 7242 del 27/01/2004, Bernardelli, Rv. 227278), si ritiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente dichiarato la sospensione della prescrizione dal 22 settembre 2023 al 2 febbraio 2024, per complessivi 133 giorni. Pertanto, il reato risulta prescritto prima della sentenza (aggiungendo al termine massimo di prescrizione, del 30 dicembre 2024, solo 325 giorni di sospensione, anziché 458, si perviene alla data del 30 novembre 2025, mentre la pronuncia è del 3 marzo 2026). 6. L'esame della seconda parte della doglianza deve quindi ritenersi assorbito. 7. I.a sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione. 8. Deve essere altresì annullata senza rinvio la disposta confisca. 3Va premesso che la verifica sulla «legalità» della confisca deve essere compiuta d'ufficio dalla Corte di cassazione anche nel caso in cui l'imputato non abbia - come nel caso in esame - espressamente sollecitato la revisione della decisione in ordine al provvedimento ablatorio, a condizione che i presupposti per la sua esclusione emergano per tabulas e il giudice ne sia stato messo a conoscenza. In tale ipotesi, infatti, la confisca si traduce in una misura di sicurezza patrimoniale illegale, il che impone di procedere alla sua esclusione o rimodulazione d'ufficio (v. Sez. 6, n. 14179 del 09/04/2026, D'alterio, Rv. 289732 - 01; Sez.6, n. 12531 del 16/1/2019, Alushani, Rv. 275884) 8.1. Ciò posto, il Collegio rileva che, se è vero che la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287756 - mutando il precedente indirizzo giurisprudenziale - ha riconosciuto alla confisca per equivalente una tendenziale natura «ripristinatoria» e non «punitiva», con conseguente irrilevanza della prescrizione medio tempore occorsa ai fini dell'applicabilità retroattiva dell'articolo 578-bis cod. proc. pen., va tuttavia rilevato che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, tale mutamento giurisprudenziale non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma citata (introdotta dall'art. 6 del d. Igs. n. 21 del 2018), in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione, in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU, impone di escludere l'efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome «ragionevolmente imprevedibile» rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto. (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488 - 01; Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 289627 - 02). 8.2. Va in proposito rimarcato come le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01), nel solco di un consolidato orientamento, avessero ribadito che la funzione della confisca per equivalente, pur essendo anche «ripristinatoria», doveva comunque leggersi «in chiave marcatamente sanzionatoria», con conseguente applicazione dello statuto garantistico della pena ed in particolare del principio di irretroattività. La Corte, in tale occasione, aveva precisato che, con riferimento alla confisca per/ equivalente, la disposizione dell'art. 578-bis c.p.p., andava qualificata come norma sostanziale e non meramente processuale, ancorché inserita nel codice di rito. Tale pronuncia aveva conseguentemente escluso - sempre con riferimento alla confisca per equivalente - che l'art. 578-bis c.p.p. potesse essere applicato a condotte antecedenti alla sua introduzione, perché ciò si sarebbe tradotto nella violazione del principio di irretroattività in tema di applicazione della pena. 8.3. [OSCURATO:PERSONA], invece, partendo dal presupposto che la confisca per equivalente si limita ad apprendere l'esatto tantundem rispetto al profitto o al prezzo del reato 4(costituendo quindi un «surrogato» della confisca diretta, con cui condivide la natura), ne ha affermato la natura «afflittiva» ma non strettamente «punitiva». La Corte, in tale circostanza, partendo dal rilievo secondo cui la Corte Costituzionale, con le pronunce n. 112 del 2019 e 7 del 2025, aveva precisato che la confisca del profitto ha natura «ripristinatoria», mirando a riequilibrare la situazione patrimoniale riportandola allo stato precedente all'illecito, concludeva nel senso che, indipendentemente dalla «forma» (diretta o per equivalente) attraverso la quale viene attuata, la confisca ha carattere punitivo solo nel caso in cui, apprendendo in concreto beni di valore superiore all'arricchimento conseguito dal reo mediante l'illecito, esorbita rispetto alla funzione ripristinatoria («la finalità essenziale della misura risiede nel sottrarre al reo l'utilità economica acquisita mediante la violazione della legge penale, e che egli non ha il diritto di trattenere, proprio in ragione della sua origine radicalmente illecita. Ciò che esclude quell'effetto peggiorativo della sua situazione patrimoniale preesistente, che necessariamente inerisce alle sanzioni dal contenuto "punitivo"»). Tale interpretazione troverebbe conferma anche nella giurisprudenza convenzionale; si è difatti rilevato (Corte EDU, 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, § 74) che la confisca per equivalente prevista dall'ordinamento italiano «è caratterizzata da alcuni elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato ai sensi del diritto civile, che a una multa ai sensi del diritto penale», essendo rivolta a beni derivanti direttamente dalla commissione di un reato e non potendo, pertanto, eccedere l'effettivo arricchimento dell'autore del reato. Corollario di tale impostazione sarebbe l'insussistenza di ragioni per escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis cod. proc. pen. in relazione alla confisca per equivalente. 8.4. Tale interpretazione, tuttavia, ponendosi in difformità con i principi di diritto delle Sezioni Unite Esposito (che a loro volta ribadivano un orientamento consolidato di questa Corte: v. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01; Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tine', Rv. 284529 - 01; Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, Sammarini, Rv. 284912 - 02), costituirebbe un overruling sfavorevole, ciò che comporterebbe una lesione del principio di «prevedibilità» del diritto, dovendosi per «diritto» intendere non solo la norma di produzione legislativa ma anche il c.d. «formante giurisprudenziale» (v. Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651), il quale non ha carattere meramente dichiarativo, ma contribuisce a svelare il significato dell'enunciato normativo, creando un affidamento dei consociati sulla stabilità di un determinato orientamento. Questa Corte ha in proposito evidenziato (Sez. 5, n. 30516 del 12/06/2025, P., Rv. 288598 - 01) che «non ogni contrasto diacronico genera automaticamente la necessità di impedire la retroattività de dispiegarsi di un orientamento interpretativo innovativo, dovendosi misurare, piuttosto, in ogni caso, l'imprevedibilità complessiva del mutamento determinatosi, rapportandolo alle modifiche sociali di un determinato periodo storico e al concreto atteggiarsi della fattispecie oggetto di giudizio». 5Per conseguenza, (solo) in caso di revirement che non costituisca prevedibile sviluppo dell'attività nomofilattica, va tutelato l'affidamento del soggetto sul pregresso assetto normativo, dal momento che egli non avrebbe potuto rappresentarsi il mutamento dell'interpretazione, come nel caso in cui l'overruling non dipenda dall'adeguamento al quadro normativo, bensì da un differente orientamento interpretativo a legislazione invariata, che si ponga in termini di cesura rispetto a un orientamento consolidato. Questa Corte ha tuttavia precisato (Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024, Clemente, Rv. 286241-02; Sez. 6, n. 23060 del 19/04/2023, R., Rv. 285640) che tale principio non trova applicazione nel caso in cui sussista un mero contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni semplici della Cassazione. Sez. U, n. 27515 del 10/04/2025, Valca (richiamata dalla citata Sez. 5, n. 30516 del 2025), ha sul punto osservato che «ciò che realmente rileva, ai fini dell'overruling, è la sussistenza di un pregresso indirizzo (ancor più se proveniente dalle Sezioni Unite) di tale significanza da non Potere lasciare dubbi di sorta al destinatario del precetto circa le conseguenze, penali o meno, della propria azione». Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Ricci, Rv. 285852 - 01 (in motivazione, par. 11) ha infine sottolineato la natura di «regola di stabilizzazione» del principio stabilito dalle Sezioni unite, cui va attribuita una valenza non solo «di tipo essenzialmente persuasivo», ma anche di precedente relativamente vincolante, che, «ancorché fluido e superabile, produce un vincolo ed esprime una regola di stabilizzazione rispetto alla quale viene procedimentalizzato l'eventuale dissenso della Sezione semplice». La regola sancita dall'art. 618 cod. proc. pen., quindi, «è funzionale ad assicurare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e, quindi, ad offrire al cittadino la possibilità di conoscere le conseguenze delle libere scelte di azione e di fare affidamento su un assetto normativo stabile». Ed è proprio su tali basi che si ancora la regola secondo cui un imprevisto mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della corte non può determinare effetti in malam partem nei confronti di chi nutriva un legittimo affidamento sul pregresso indirizzo. 8.5. Del resto, anche la recente pronuncia della corte EDU, resa nel procedimento Petrignani e altri contro Italia (application n. 26187/2014, sentenza 14-28 maggio 2026) ha confermato che la mancanza di una «interpretazione giudiziaria accessibile e ragionevolmente prevedibile» (accessible and reasonably foreseeable judicial interpretation) può portare a constatare una violazione dei diritti dell'imputato ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, così confermando la correttezza del trend interpretativo sul punto offerto dalla Corte di cassazione. 8.6. Va da ultimo evidenziato che il tema della prevedibilità e dell'«ampliamento garantistico» ad esso sotteso è stato allargato oltre la stessa nozione estesa di «materia penale» (come, nel caso in esame, quello della confisca con funzione «ripristinatoria»), trovando applicazione anche alla c.d. «confisca allargata» e alle misure di prevenzione (Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, ma anche Corte cost., sentt. n. 24 e 25 del 62019) e alla gran parte dei diritti di libertà e, in particolare, al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU (così le citate Sez. U. Ricci, par. 12), circostanza ribadita anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019), laddove ha chiarito che «pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)». 8.7. Riconosciuta nel caso concreto la sussistenza di tale occorrenza (esistenza di un principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte, in overruling con principi di opposto tenore, in precedenza consolidati), le citate sentenze Rossi ed [OSCURATO:PERSONA], con principio che il Collegio intende ribadire, hanno applicato il principio di tela el legittimo affidamento. Per conseguenza, va ffermato che, in caso di declaratoria di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen. e alla sentenza delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] (n. 13783 del 2024, dep. 2025, Rv. 287756), le quali - superando un orientamento consolidato di opposto tenore - hanno escluso la natura punitiva della confisca per equivalente, affermandone quella ripristinatoria (e conseguentemente negando l'applicabilità del principio di irretroattività della norma sfavorevole), il mantenimento della confisca in fase di impugnazione può essere consentito solo nel caso di confisca in forma «diretta» e non anche di confisca «per equivalente». 8.8. Nel caso in esame, la pronuncia di primo grado - confermata dalla sentenza di appello - si limita a disporre la «confisca delle somme eventualmente in sequestro»; emerge tuttavia dagli atti che, in data 4 luglio 2018, il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha emanato un decreto in cui disponeva il «sequestro preventivo per equivalente» di beni di qualunque natura riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], fino a concorrenza della somma di euro 444.386,00. Alla luce delle superiori considerazioni, il capo di sentenza relativo alla confisca per equivalente deve essere annullato senza rinvio. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris