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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 33112/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 533-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA].ARIA 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Seisc) - resistente - avverso la sentenza n. 1234/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 00533 sez.

ML ud. 12-10-2022 -2- RILEVATO che Con sentenza del 23 giugno 2021, la Corte d'Appello di Bari ha respinto l'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Foggia che aveva rigettato i plurimi ricorsi da lui proposti, volti ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza.

In particolare, la Corte ha condiviso l'iter motivazionale del giudice di primo grado che aveva escluso sussistessero elementi, prima ancora che in termini di prova, in termini di allegazione del preteso rapporto di lavoro, sottolineando il rilievo che assume, in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, il radicarsi del relativo onere probatorio in capo all'interessato.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

E' stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 97 Cost. e 3 L. n. 241 del 1990 assumendosi il difetto di motivazione nel provvedimento di esclusione dalle liste dei braccianti agricoli oggetto di impugnazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, allegandosi l'omessa valutazione delle motivazioni della cancellazione dagli elenchi anagrafici.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 2697 1° comma c.c. sotto il profilo dell'art. 360 comma 1, nn 3 e 5, per erronea attribuzione del valore di prova della simulazione del rapporto di lavoro alla comunicazione al lavoratore di cancellazione dagli elenchi anagrafici con inversione dell'onere della prova.

Con il quarto motivo si denunzia l'omesso esame di fatti decisivi con riguardo agli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Il secondo il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico sistematiche, nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di adeguati elementi probatori circa la sussistenza del preteso rapporto di lavoro con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti; parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter,ult. co . cod.proc.civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla tempestività della procedura disciplinare, e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d.

"minimo costituzionale", sia nella parte in cui quanto attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado; relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità exp/urimis, Cass. n. 18092 del 2020). la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

Va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Il primo motivo è infondato.

Con riguardo alla doglianza inerente alla violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, giova evidenziare come la Corte abbia correttamente motivato circa il carattere speciale, anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale, rispetto al procedimento amministrativo tout court, del procedimento che conduce al disconoscimento o alla I P:i cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, che trova una disciplina specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, disciplina che ha ritenuto rispettata nella specie e in grado comunque di soddisfare i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più recentemente fissati dalla legge n. 241 del 1990.

Ha affermato, in particolare, Cass. n. 17228 del 2010: "in questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esige/T di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (eviderTate, come già detto, anche dalla Corte costitlkionale), non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposkione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicckione dei termini da osservare per l'eserckio, in sede giudkiaria, del diritto invocato).');con riguardo ad analoga fattispecie, Cass. n. 28848 del 2022 ricorda che è consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. 18605 del 2017) il quale attribuisce all'iscrizione negli elenchi nominativi una mera funzione di agevolazione probatoria, la quale viene meno nel caso in cui l'[OSCURATO:PERSONA] a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una facoltà riconosciutagli dalla legge (art. 9 d.lgs. n. 375 del 1993); conseguentemente, in tal caso, sarà il lavoratore a dover provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio; la stessa giurisprudenza ha altresì affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere il rinnovo dell'iscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione, né presenta carattere pregiudiziale al punto che nella controversia avente a oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere probatorio a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco; nella specie ha, altresì, sottolineato la Corte territoriale la specialità della normativa considerata alla luce della grande massa di rapporti giuridici, potenzialmente oggetto di contestazione, che caratterizza la gestione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] degli accrediti contributivi nel rapporto agricolo a giornata, per di più, in situazioni trilaterali siccome comuni anche ai datori di lavoro; Ha poi, la Corte, soddisfacendo le esigenze di cui all'art. 97 Cost. ed in generale l'obbligo di motivazione, chiarito la centralità delle annotazioni aziendali in quanto riflettenti le assunzioni effettive e funzionali a fornire una apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi; conseguentemente, secondo la Corte, nei casi controversi assume valore determinante la prova testimoniale che, tuttavia, nella specie, inverata nelle dichiarazioni dei testi Palmitessa e Mazzone, era risultata non precisa né circostanziata.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Nulla spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 533-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA].ARIA 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Seisc) - resistente - avverso la sentenza n. 1234/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 00533 sez. ML ud. 12-10-2022 -2- RILEVATO che Con sentenza del 23 giugno 2021, la Corte d'Appello di Bari ha respinto l'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Foggia che aveva rigettato i plurimi ricorsi da lui proposti, volti ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza. In particolare, la Corte ha condiviso l'iter motivazionale del giudice di primo grado che aveva escluso sussistessero elementi, prima ancora che in termini di prova, in termini di allegazione del preteso rapporto di lavoro, sottolineando il rilievo che assume, in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, il radicarsi del relativo onere probatorio in capo all'interessato. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. E' stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 97 Cost. e 3 L. n. 241 del 1990 assumendosi il difetto di motivazione nel provvedimento di esclusione dalle liste dei braccianti agricoli oggetto di impugnazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, allegandosi l'omessa valutazione delle motivazioni della cancellazione dagli elenchi anagrafici. Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 2697 1° comma c.c. sotto il profilo dell'art. 360 comma 1, nn 3 e 5, per erronea attribuzione del valore di prova della simulazione del rapporto di lavoro alla comunicazione al lavoratore di cancellazione dagli elenchi anagrafici con inversione dell'onere della prova. Con il quarto motivo si denunzia l'omesso esame di fatti decisivi con riguardo agli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il secondo il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico sistematiche, nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di adeguati elementi probatori circa la sussistenza del preteso rapporto di lavoro con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti; parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter,ult. co . cod.proc.civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla tempestività della procedura disciplinare, e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. "minimo costituzionale", sia nella parte in cui quanto attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado; relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità exp/urimis, Cass. n. 18092 del 2020). la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Il primo motivo è infondato. Con riguardo alla doglianza inerente alla violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, giova evidenziare come la Corte abbia correttamente motivato circa il carattere speciale, anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale, rispetto al procedimento amministrativo tout court, del procedimento che conduce al disconoscimento o alla I P:i cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, che trova una disciplina specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, disciplina che ha ritenuto rispettata nella specie e in grado comunque di soddisfare i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più recentemente fissati dalla legge n. 241 del 1990. Ha affermato, in particolare, Cass. n. 17228 del 2010: "in questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esige/T di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (eviderTate, come già detto, anche dalla Corte costitlkionale), non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposkione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicckione dei termini da osservare per l'eserckio, in sede giudkiaria, del diritto invocato).');con riguardo ad analoga fattispecie, Cass. n. 28848 del 2022 ricorda che è consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. 18605 del 2017) il quale attribuisce all'iscrizione negli elenchi nominativi una mera funzione di agevolazione probatoria, la quale viene meno nel caso in cui l'[OSCURATO:PERSONA] a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una facoltà riconosciutagli dalla legge (art. 9 d.lgs. n. 375 del 1993); conseguentemente, in tal caso, sarà il lavoratore a dover provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio; la stessa giurisprudenza ha altresì affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere il rinnovo dell'iscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione, né presenta carattere pregiudiziale al punto che nella controversia avente a oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere probatorio a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco; nella specie ha, altresì, sottolineato la Corte territoriale la specialità della normativa considerata alla luce della grande massa di rapporti giuridici, potenzialmente oggetto di contestazione, che caratterizza la gestione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] degli accrediti contributivi nel rapporto agricolo a giornata, per di più, in situazioni trilaterali siccome comuni anche ai datori di lavoro; Ha poi, la Corte, soddisfacendo le esigenze di cui all'art. 97 Cost. ed in generale l'obbligo di motivazione, chiarito la centralità delle annotazioni aziendali in quanto riflettenti le assunzioni effettive e funzionali a fornire una apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi; conseguentemente, secondo la Corte, nei casi controversi assume valore determinante la prova testimoniale che, tuttavia, nella specie, inverata nelle dichiarazioni dei testi Palmitessa e Mazzone, era risultata non precisa né circostanziata. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Nulla spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis d
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