Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25690/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 5240/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., con la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Rilevato che l'imputato ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge, perché i Giudici di merito non avevano compreso che il tema d'indagine fosse esclusivamente la falsità o la genuinità della dichiarazione rilasciata all'Ufficio della Motorizzazione civile relativa alla domiciliazione e non alla residenza in Bulgaria dall'8 aprile 2010 all'8 aprile 2011; Rilevato che l'imputato ha riprodotto con il ricorso per cassazione la medesima censura già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale: non rileva, infatti, ai fini dell'integrazione del reato di falso, la distinzione tra domicilio e residenza, perché il falso attiene piuttosto alla dichiarazione di aver conseguito la patente bulgara di cui ha poi chiesto la conversione in Italia, conversione negata perché le verifiche hanno dato esito positivo per falsità sia della patente che del certificate for long-term residence; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 5240/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., con la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Rilevato che l'imputato ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge, perché i Giudici di merito non avevano compreso che il tema d'indagine fosse esclusivamente la falsità o la genuinità della dichiarazione rilasciata all'Ufficio della Motorizzazione civile relativa alla domiciliazione e non alla residenza in Bulgaria dall'8 aprile 2010 all'8 aprile 2011; Rilevato che l'imputato ha riprodotto con il ricorso per cassazione la medesima censura già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale: non rileva, infatti, ai fini dell'integrazione del reato di falso, la distinzione tra domicilio e residenza, perché il falso attiene piuttosto alla dichiarazione di aver conseguito la patente bulgara di cui ha poi chiesto la conversione in Italia, conversione negata perché le verifiche hanno dato esito positivo per falsità sia della patente che del certificate for long-term residence; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25690/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris