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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 34879/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 11 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, affidamento terapeutico e detenzione domiciliare presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto che il condannato si era reso irreperibile all'Ufficio esecuzione penale esterna, e non avesse più interesse a coltivare le istanze, e che inoltre la documentazione allegata non fosse completa per mancanza del certificato di idoneità del programma terapeutico. 2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il condannato non si era reso irreperibile ma si era trasferito temporaneamente in provincia di Como, da cui dopo poche settimane era rientrato a Manfredonia, non avendo trovato conveniente economicamente il lavoro che aveva trovato in Lombardia, deducendo anche sulla completezza dei documenti per sostenere l'istanza di affidamento terapeutico. 3.

Con ordinanza 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato in attesa della decisione della Suprema Corte, aggiungendo che almeno prima facie le motivazioni del ricorso sembrano attendibili.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Il Tribunale ha sostenuto che il condannato si era reso irreperibile all'Ufficio esecuzione penale esterna, che avrebbe dovuto provvedere alla redazione del programma personalizzato della misura alternativa.

La difesa sostiene che è stato cercato dall'U.e.p.e. sbagliato, perché cercato in Lombardia, dove era rimasto solo per un brevissimo periodo presso un indirizzo che non aveva mai indicato al Tribunale del riesame.

Dagli atti trasmessi dal Tribunale emerge che l'indagato aveva effettivamente indicato come domicilio per le notifiche del procedimento un indirizzo di Manfredonia.

Non è vero, però, che non sia stato cercato presso questo indirizzo.

Con la nota del 14 luglio 2020 l'U.e.p.e. di Foggia riferisce, infatti, di aver provato inutilmente a convocare il condannato e di aver appreso dell'avvenuto trasferimento del Cristofaro a Comazzo (LO) in via Roma n. 19, trasferimento che sarebbe avvenuto già nel febbraio 2016.

Con la nota 17 novembre 2020 l'U.e.p.e. di Milano riferisce di aver cercato il condannato in Comazzo (LO) in via Roma n. 19, ma di non averlo trovato neanche lì, in quanto, come da accertamento della polizia locale, il condannato sarebbe irreperibile all'indirizzo di via Roma n. 19, non risulterebbero congiunti residenti in Comazzo, né si conoscerebbe il nuovo indirizzo.Il condannato non nega di essersi effettivamente trasferito per un periodo (che sostiene essere stato brevissimo) in Lombardia nel tentativo di cercare lavoro, ma di essere poi tornato a casa propria in Puglia.

Effettivamente in atti vi è una nota del 4 giugno 2020 del Ser.D. di Foggia, che riferisce che il paziente è seguito dal 12 febbraio 2019 ed effettua un accesso settimanale al servizio.

Il condannato, però, ha tenuto contatti con il Ser.D. di Foggia, ma non con l'U.e.p.e. di Foggia, che, come detto, riferisce di aver provato inutilmente a convocarlo.

Da questo punto di vista, il ricorso è inconferente con il contenuto della ordinanza impugnata, perché censura che il condannato sia stato cercato dall'U.e.p.e. di Milano - che però è un accertamento ulteriore svolto dall'autorità giudiziaria nel tentativo di trovare il condannato, accertamento che non sarebbe stato neanche necessario in presenza di una indicazione di domicilio in Manfredonia - ma non prende posizione sulla circostanza che sia stato cercato, ma non trovato, neanche dall'U.e.p.e di Foggia.

Il condannato che chiede una misura alternativa ha un obbligo di fornire notizie esatte in ordine alla sua situazione personale e di aiutare l'U.e.p.e. fornendogli informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 50169 del 25/05/2017, Erbo, Rv. 271296: in tema di applicazione di misure alternative alla detenzione, il condannato che, dopo aver chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento, dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, tenendo un comportamento che ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della concessione della misura).

Nel caso in esame il condannato si è sottratto al contatto con l'U.e.p.e., e la ordinanza impugnata ha tratto da questo comportamento conseguenze corrette in punto di concessione della misura.

La ulteriore questione sulla completezza dei documenti per sostenere l'istanza di affidamento terapeutico è a questo punto inammissibile per difetto di rilevanza, perchè il provvedimento si regge anche solo sulla parte della motivazione della mancata collaborazione con l'U.e.p.e,

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 11 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, affidamento terapeutico e detenzione domiciliare presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto che il condannato si era reso irreperibile all'Ufficio esecuzione penale esterna, e non avesse più interesse a coltivare le istanze, e che inoltre la documentazione allegata non fosse completa per mancanza del certificato di idoneità del programma terapeutico. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il condannato non si era reso irreperibile ma si era trasferito temporaneamente in provincia di Como, da cui dopo poche settimane era rientrato a Manfredonia, non avendo trovato conveniente economicamente il lavoro che aveva trovato in Lombardia, deducendo anche sulla completezza dei documenti per sostenere l'istanza di affidamento terapeutico. 3. Con ordinanza 18 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato in attesa della decisione della Suprema Corte, aggiungendo che almeno prima facie le motivazioni del ricorso sembrano attendibili. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha sostenuto che il condannato si era reso irreperibile all'Ufficio esecuzione penale esterna, che avrebbe dovuto provvedere alla redazione del programma personalizzato della misura alternativa. La difesa sostiene che è stato cercato dall'U.e.p.e. sbagliato, perché cercato in Lombardia, dove era rimasto solo per un brevissimo periodo presso un indirizzo che non aveva mai indicato al Tribunale del riesame. Dagli atti trasmessi dal Tribunale emerge che l'indagato aveva effettivamente indicato come domicilio per le notifiche del procedimento un indirizzo di Manfredonia. Non è vero, però, che non sia stato cercato presso questo indirizzo. Con la nota del 14 luglio 2020 l'U.e.p.e. di Foggia riferisce, infatti, di aver provato inutilmente a convocare il condannato e di aver appreso dell'avvenuto trasferimento del Cristofaro a Comazzo (LO) in via Roma n. 19, trasferimento che sarebbe avvenuto già nel febbraio 2016. Con la nota 17 novembre 2020 l'U.e.p.e. di Milano riferisce di aver cercato il condannato in Comazzo (LO) in via Roma n. 19, ma di non averlo trovato neanche lì, in quanto, come da accertamento della polizia locale, il condannato sarebbe irreperibile all'indirizzo di via Roma n. 19, non risulterebbero congiunti residenti in Comazzo, né si conoscerebbe il nuovo indirizzo.Il condannato non nega di essersi effettivamente trasferito per un periodo (che sostiene essere stato brevissimo) in Lombardia nel tentativo di cercare lavoro, ma di essere poi tornato a casa propria in Puglia. Effettivamente in atti vi è una nota del 4 giugno 2020 del Ser.D. di Foggia, che riferisce che il paziente è seguito dal 12 febbraio 2019 ed effettua un accesso settimanale al servizio. Il condannato, però, ha tenuto contatti con il Ser.D. di Foggia, ma non con l'U.e.p.e. di Foggia, che, come detto, riferisce di aver provato inutilmente a convocarlo. Da questo punto di vista, il ricorso è inconferente con il contenuto della ordinanza impugnata, perché censura che il condannato sia stato cercato dall'U.e.p.e. di Milano - che però è un accertamento ulteriore svolto dall'autorità giudiziaria nel tentativo di trovare il condannato, accertamento che non sarebbe stato neanche necessario in presenza di una indicazione di domicilio in Manfredonia - ma non prende posizione sulla circostanza che sia stato cercato, ma non trovato, neanche dall'U.e.p.e di Foggia. Il condannato che chiede una misura alternativa ha un obbligo di fornire notizie esatte in ordine alla sua situazione personale e di aiutare l'U.e.p.e. fornendogli informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 50169 del 25/05/2017, Erbo, Rv. 271296: in tema di applicazione di misure alternative alla detenzione, il condannato che, dopo aver chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento, dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, tenendo un comportamento che ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della concessione della misura). Nel caso in esame il condannato si è sottratto al contatto con l'U.e.p.e., e la ordinanza impugnata ha tratto da questo comportamento conseguenze corrette in punto di concessione della misura. La ulteriore questione sulla completezza dei documenti per sostenere l'istanza di affidamento terapeutico è a questo punto inammissibile per difetto di rilevanza, perchè il provvedimento si regge anche solo sulla parte della motivazione della mancata collaborazione con l'U.e.p.e, 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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