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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09313/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di truffa contrattuale online, risulta aspecifico, in quanto — riproducendo profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrui argomenti logici e giuridici - esso omette di prendere compiutamente in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti; che, infatti, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con una motivazione esente da vizi (si vedano le pagg. 3 e 4), hanno congruamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto per cui — ritenuti non dirimenti gli assunti difensivi in ordine all'intestazione dell'utenza telefonica indicata nell'annuncio online — l'odierno ricorrente debba ritenersi pienamente responsabile del reato addebitatogli, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso nel delitto di truffa, punibile ex art. 110 cod. pen., nel contegno di chi, come accertato nel caso di specie, si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di credito a sé intestata (cfr. Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di truffa contrattuale online, risulta aspecifico, in quanto — riproducendo profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrui argomenti logici e giuridici - esso omette di prendere compiutamente in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti; che, infatti, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con una motivazione esente da vizi (si vedano le pagg. 3 e 4), hanno congruamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto per cui — ritenuti non dirimenti gli assunti difensivi in ordine all'intestazione dell'utenza telefonica indicata nell'annuncio online — l'odierno ricorrente debba ritenersi pienamente responsabile del reato addebitatogli, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso nel delitto di truffa, punibile ex art. 110 cod. pen., nel contegno di chi, come accertato nel caso di specie, si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di credito a sé intestata (cfr. Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 fe
Sentenza Cassazione n. 09313/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris