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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1967

ECLI:EU:C:1967:22
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61967C0005 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 1967 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Il 25 e 27 ottobre 1965 la società W. [OSCURATO:PERSONA] importava nella Repubblica federale 34257 kg di uva da tavola di pieno campo proveniente dalla Bulgaria.

L'importazione veniva gravata di dazio doganale e di tassa compensativa dell'imposta sull'entrata, ai quali si aggiungeva una tassa compensativa di 8 DM il quintale, istituita con regolamento 144/65 della [OSCURATO:PERSONA], in data 18 ottobre 1965.

Ritenendo illecito quest'ultimo onere, la società si rivolgeva al Finanzgericht di [OSCURATO:PERSONA] il quale, benché la lettera dell'articolo 177, 2 o comma, del trattato gli consentisse di farlo, non ha ritenuto di poter pronunziarsi sulla validità di detto regolamento ed ha preferito deferirvi la questione con ordinanza 25 gennaio.

È anzitutto opportuno inquadrare il provvedimento litigioso nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, istituita con il regolamento n. 23 del Consiglio.

A differenza di quanto stabiliscono i regolamenti di pari data sui cereali, le uova ed altri prodotti, al forma di tutela contro le importazioni da paesi terzi non è il prelievo, ma l'imposizione di un dazio doganale ad valorem.

Tuttavia, al fine di evitare il crollo dei prezzi, in un mercato caratterizzato dall'improvvisa offerta di grandi quantitativi di frutta rapidamente deperibile, l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 prevede misure di salvaguardia, che consistono sia nella sospensione delle importazioni, sia nell'istituzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una tassa compensativa.

Tali misure possono essere adottate solo se i mercati della Comunità vanno soggetti a gravi perturbazioni, o ne sono minacciati, a seguito delle importazioni da paesi terzi a prezzi inferiori a quello di riferimento, il quale viene calcolato annualmente «sulla base» della media dei prezzi rilevati durante un certo periodo su alcuni mercati della Comunità.

L'importo della tassa compensativa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'entrata del prodotto importato.

Le caratteristiche del mercato ortofrutticolo misero in evidenza fin dall'inizio che l'efficacia del sistema non era paragonabile a quella del regime previsto per le altre organizzazioni comuni dei mercati; quindi, dopo lunghe e laboriose discussioni, l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 è stato sostituito dalle disposizioni molto più rigide del regolamento del Consiglio n. 65/65.

Il testo attuale dell' articolo 11, n. 2, non contempla più la sospensione delle importazioni sul piano comunitario, ma solo l'istituzione di una tassa compensativa, destinata ad evitare le perturbazioni conseguenti alle offerte a prezzi anormali da parte di paesi terzi, mentre non è più necessario che debba esistere pericolo di gravi perturbazioni, in atto o in potenza.

La misura dev'essere adottata quando il prezzo d'entrata è inferiore al prezzo di riferimento e, come in precedenza, deve essere pari alla differenza tra i due prezzi e dello stesso importo in tutti gli Stati membri.

D'altro canto, la nuova norma stabilisce con maggior precisione il sistema di calcolo, sia del prezzo di riferimento che del prezzo d'entrata.

Il sistema attuale si avvicina molto a quello applicato nel settore dei cereali, nel quale il prelievo, pari alla differenza tra prezzo cif e prezzo d'entrata, è obbligatoriamente riscosso dagli Stati membri.

Il procedimento d'adozione della misura è però diverso, poiché la tassa compensativa è determinata da un regolamento della [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato di gestione.

Mentre il dispositivo precedente era stato applicato solo nel caso specifico dell'importazione di uva dalla Bulgaria, nel 1965 il nuovo sistema è entrato in funzione quattro volte, rispettivamente con i regolamenti 122/65, 138/65, 144/65 e 155/65.

Viene contestata ora la validità del regolamento 144/65, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 ottobre 1965.

Una tassa compensativa di due unità di conto (cioè 8 DM) il quintale, netto colpisce l'uva da tavola di pieno campo importata dalla Bulgaria e dalla Romania, a decorrere dal terzo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e fino al 31 ottobre. [OSCURATO:PERSONA], però, avrebbe potuto modificare il regolamento prima di questa data qualora i provvedimenti adottati si fossero dimostrati inadeguati alla situazione prevista dall'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23.

Nell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht si limita a dire che «i dubbi della ricorrente sulla legittimità del regolamento non paiono a priori infondati».

Su alcuni punti la controversia è in effetti complessa e lo si constaterà quando esaminerò gli argomenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nelle osservazioni scritte che in udienza, argomenti che riassumono tutte le critiche mosse al regolamento.

I — La prima censura è diretta contro il fondamento giuridico del regolamento 144/65, cioè l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 nella sua versione attuale, il quale violerebbe gli articoli 39 e 110 del trattato.

Più esattamente, il sistema adottato ostacolerebbe lo sviluppo ordinato del commercio mondiale e la progressiva abolizione delle restrizioni degli scambi internazionali che, a norma dell'articolo 110, rappresentano uno degli scopi fondamentali dell'unione doganale fra gli Stati membri.

L'automatismo dell'articolo, inoltre e soprattutto, mirerebbe a garantire soltanto il tenore di vita dei produttori, conformemente all'articolo 39, n. 1 b) , ma trascurerebbe del tutto i restanti obiettivi della politica agricola comune, in particolare quelli riguardanti la sicurezza degli approvvigionamenti ed i prezzi ragionevoli di cui devono godere i consumatori (stesso articolo, lettere d) ed e). [OSCURATO:PERSONA] consolida l'argomento sottolineando l'evoluzione dell'organizzazione comune dei mercati della frutta.

Pur rendendosi conto fin dall'inizio della particolare situazione del settore a causa della deperibilità del prodotto, la [OSCURATO:PERSONA], nelle prime proposte fatte al Consiglio nel 1961, riteneva che i dazi doganali della tariffa esterna comune fossero una tutela sufficiente nei confronti delle importazioni da paesi terzi.

La prima versione del regolamento n. 23 implica però una «clausola di salvaguardia», sotto forma di divieto d'importazione o di tassa compensativa, ed il tenore attuale dell'articolo 11, n. 2, accresce ancora la protezione a favore del produttore comunitario.

Come potrebbero regolamenti così diversi contribuire ugualmente alla realizzazione degli scopi stabiliti dal trattato? Riaffiora la questione, già sovente sollevata, della conciliazione e della scelta tra vari obiettivi ugualmente previsti da una norma, ma di per sè divergenti, per non dire contraddittori.

La vostra sentenza 9-56 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IV-1958, pag. 40) indica ad esempio che, nel perseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 3 del trattato C.E.C.A., l'[OSCURATO:PERSONA] deve avere la cura permanente di conciliare gli eventuali contrasti tra gli obiettivi di per sé considerati e, qualora tali contrasti si manifestino, deve dare all'uno o all'altro obiettivo la precedenza che le sembra imposta dai fatti, o dalle circostanze economiche, in base ai quali emana le sue decisioni.

La stessa sentenza aggiunge che tale conciliazione presuppone per l'organo che deve effettuarla un «reale potere discrezionale» ed io aggiungerò che si tratta per lo meno di un ampio margine d'apprezzamento, di cui si deve fare uso sotto il controllo del giudice.

Tali principi sono applicati pure nel trattato di Roma e non risulta che il Consiglio li abbia violati nella fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] ricorda giustamente che la disposizione litigiosa non va presa a sé, ma va considerata come elemento del sistema instaurato dal regolamento n. 23 per le importazioni provenienti da paesi terzi, sistema per il quale il normale mezzo di tutela sono i dazi doganali.

Il regolamento rivela su questo punto un orientamento liberale e favorisce innanzitutto l'approvvigionamento dei consumatori, ma i dazi ad valorem hanno scarso effetto nel caso di una diminuzione rapida e sensibile dei prezzi, che comprometterebbe il tenore di vita della popolazione agricola.

La tassa compensativa, invece, aumentando il prezzo dei prodotti importati fino ad approssimarli molto ai prezzi interni, consente di perseguire lo scopo previsto dall'art. 39, n. 1 b) e contribuisce inoltre a stabilizzare i mercati.

Beninteso, la misura può risolversi in un aumento per il consumatore, ma i prezzi «ragionevoli» non possono identificarsi con i prezzi più bassi, come avete rilevato nella sentenza 34-62 (Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IX-1963, pag. 296 ).

Indubbiamente il regime attuale, sotto certi aspetti, è più rigido di quello precedente — pur se elimina la possibilità di sospendere le importazioni, cioè la misura più radicale che può pregiudicare nel modo più grave l'interscambio; ciò però non implica che esso contravvenga al trattato e non si può far carico all'autorità competente di aver modificato un regolamento rivelatosi inapplicabile ed insufficiente a garantire la protezione del tenore di vita dei produttori.

Ritengo quindi che l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23, nella sua versione attuale, non violi l'articolo 39 né l'articolo 110 del trattato e sia dunque un valido fondamento per il regolamento 144/65.

II — E veniamo al secondo punto, che è il nocciolo della questione.

La tassa compensativa può essere istituita quando il prezzo d'entrata di un prodotto importato da un paese terzo è inferiore al prezzo di riferimento, e l'articolo 11, n. 2, indica come debbono essere calcolati questi due prezzi, il corso di cui si deve tener conto, e le eventuali deduzioni.

La legittimità del regolamento è subordinata alla sussistenza di alcuni presupposti di fatto e dinanzi al giudice a quo era soprattutto stata contestata la loro concomitanza.

In questa sede, la discussione si è estesa ai problemi di diritto.

Come deve venire calcolato il prezzo d'entrata? Questo è stato il perno della discussione ed è il primo punto da chiarire per pronunciarsi sulla legittimità del regolamento.

L'articolo 11, n. 2, 6 o comma, recita : «Il prezzo di riferimento è calcolato sulla base della media dei corsi rilevati per un periodo determinato, sui mercati alla produzione ove vengono praticati i corsi più bassi della Comunità, per i prodotti d'origine comunitaria e per una qualità tipo determinata.» L'articolo 2 del regolamento 99/65 della [OSCURATO:PERSONA], adottato in applicazione della norma di cui sopra, elenca i mercati considerati come rappresentativi: uno ciascuno per l'Italia, la Francia ed i [OSCURATO:PERSONA], due per il Belgio ed il Lussemburgo, quattro per la Repubblica federale.

Nelle osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaurientemente esposto la sua interpretazione di tali disposizioni.

Innanzitutto i prezzi di cui si deve tenere conto non sono né il prezzo medio dei quattro mercati tedeschi rappresentativi, durante i giorni immediatamente precedenti l'adozione del regolamento, né il prezzo più basso rilevato nel medesimo periodo su uno di tali mercati.

Il primo sistema è controindicato a causa del tenore dei testi, in quanto l'articolo 11, n. 2, non fa menzione, a proposito del prezzo d'entrata (a differenza di quanto avviene per il prezzo di riferimento) di una «media aritmetica»; non è compatibile con la disposizione che stabilisce che il prezzo va determinato «in base ai corsi più bassi» poiché, sui mercati rappresentativi, possono contemporaneamente registrarsi prezzi bassi e prezzi alti.

Esso non consentirebbe nemmeno di salvaguardare i produttori della Comunità dalle importazioni da paesi terzi a prezzi inferiori a quello di riferimento; infatti i paesi ad economia statale, mediante offerte a basso prezzo solo su certi mercati, potrebbero impedire il calo dei prezzi al disotto di quello di riferimento ed evitare così l'istituzione della tassa compensativa.

Ma non ci si può nemmeno limitare a tener conto del «corso più basso rilevato su uno dei mercati più rappresentativi», in quanto detta formula è stata espressamente scartata dal Consiglio che ha preferito l'espressione « sulla base dei corsi più bassi registrati sui mercati d'importazione rappresentativi ».

Il tenore della disposizione fa supporre quindi che si tenga conto di più prezzi ed implica chiaramente un certo margine di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], margine posto ancor più in rilievo dalle parole «sulla base di».

I prezzi più bassi sono perciò il punto di partenza per la determinazione del prezzo d'entrata, che d'altronde può risentire di fattori molto diversi: il carattere più o meno rappresentativo di taluni mercati per determinati prodotti (ed è incontestato che [OSCURATO:PERSONA] è il primo mercato per i prodotti provenienti dall'Europa orientale, ed Amburgo per i prodotti del bacino mediterraneo; i prezzi rilevati in questi due centri hanno, a seconda dei casi, una particolare importanza) oppure la data della rilevazione (i prezzi salgono verso la fine del raccolto; un prezzo basso potrà rivelarsi un'anomalia temporanea — che l'andamento dei prezzi riassorbirà rapidamente — quindi trascurabile ai fini dell'istituzione di una tassa di compensazione).

Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che non si può ottenere un dato rappresentativo se non sulla base di rilievi eseguiti sui quattro mercati tedeschi; nella fase orale essa ha precisato meglio tale affermazione: non si tratta più di una media aritmetica, ma di un prezzo medio ponderato, da calcolarsi in base ai dati registrati sui vari mercati, ai prezzi più bassi ivi rilevati ed alla cifra degli affari effettivamente conclusi.

Il sistema è ingegnoso, ma non appare perfettamente ortodosso alla luce dell'articolo 11, n. 2, che ignora il criterio della ponderazione, e non si comprende come si potrebbe tener conto di tutti i mercati se si devono considerare soltanto i prezzi più bassi.

Esistono due altri punti controversi quanto alla determinazione del prezzo d'entrata.

L'articolo 11, n. 2, stabilisce che i prezzi più bassi rilevati sui mercati rappresentativi devono essere diminuiti «dei dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'articolo 23 del trattato e degli altri oneri all'importazione ». [OSCURATO:PERSONA] ha considerato come detraibili la tassa di conguaglio tedesca e la tassa compensativa di 3 u.c., istituita dal regolamento 138/65 del 5 ottobre 1965, sull'importazione dell'uva da tavola proveniente dalla Bulgaria, Romania e Jugoslavia (tassa comunitaria in vigore nei giorni precedenti l'adozione del regolamento litigioso).

La detrazione di queste due tasse è stata pure contestata; secondo me, a torto.

Si sono invocati degli argomenti tratti dal testo; si è sostenuto che l'articolo 11, n. 2, mentre fa espresso riferimento alle disposizioni del trattato per i dazi doganali («i dazi doganali istituiti in applicazione dell'articolo 23 del trattato») tace circa gli «altri oneri all'importazione», il che implicherebbe che questi ultimi non possono essere tasse comunitarie, ma solo tasse previste da norme interne.

Si è anche cercato di trarre argomento dal fatto che il termine «onere all'importazione» non figura nel trattato.

Tale disquisizione lessicale mi pare inutile nell'esame della disposizione da applicarsi.

Proprio al fine di poter detrarre tutte le tasse riscosse, al momento dell'entrata della merce nel territorio di uno Stato membro, si doveva scegliere un termine neutro, applicabile indistintamente alle tasse «nazionali» o «comunitarie» e non era possibile elencarle, vista la diversa definizione che se ne dà nei vari ordinamenti interni.

È comunque evidente che la tassa di perequazione sulla cifra d'affari e la tassa compensativa sono entrambe oneri all'importazione.

La loro detraibilità dal prezzo d'entrata si giustifica soprattutto per motivi sostanziali e tecnici: poiché la istituenda tassa compensativa rappresenta la differenza tra prezzo d'importazione e prezzo di riferimento, tali due elementi devono essere resi commensurabili ed essere esaminati nella stessa fase del processo economico.

Il prezzo di riferimento, che riguarda i costi di produzione, esclude la tassa sulla cifra d'affari; è dunque opportuno detrarre dal prezzo d'entrata la tassa di conguaglio.

Circa la tassa compensativa che colpisce — solo temporaneamente — un prodotto importato, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato in udienza i motivi tecnici della sua detraibilità.

Se la tassa non fosse detraibile, al momento della sua soppressione il prezzo d'importazione sarebbe automaticamente inferiore al prezzo di riferimento e la tassa dovrebbe venire nuovamente istituita.

In sostanza, le critiche di carattere giuridico mosse al sistema di calcolo del prezzo d'entrata non possono venire accolte.

Resta il fatto che il regolamento litigioso poteva essere adottato solo se tale prezzo, calcolato nel modo sopra descritto, fosse effettivamente sceso al disotto del prezzo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, dinanzi al Finanzgericht, che tale presupposto si era verificato soltanto sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA], al massimo per gualche giorno prima che entrasse in vigore il regolamento, il che non avrebbe giustificato l'istituzione della tassa; questa tesi però non tiene conto delle necessarie detrazioni.

I dati esposti nelle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA] — che non si prestano a contestazioni — dimostrano che dall' 11 al 15 ottobre incluso, data alla quale si è riunito il comitato di gestione, i prezzi a [OSCURATO:PERSONA] erano sempre stati notevolmente inferiori al prezzo di riferimento e lo erano anche stati, pur se in misura inferiore, nei quattro giorni in cui erano stati quotati sulla piazza di Dusseldorf.

Vi sarebbe addirittura stato motivo di stimare in 12 u.c. al massimo il prezzo d'entrata, con la conseguente istituzione di una tassa compensativa di 4 u.c., poiché il prezzo di riferimento era di 15,9 u.c.

Si è ammesso l'importo di 2 u.c. in quanto tra il 15 ottobre e l'entrata in vigore del regolamento, susseguente di qualche giorno alla pubblicazione, il raccolto dell'uva da tavola in Bulgaria stava terminando ed il prezzo sarebbe aumentato.

È dunque certo che, al momento in cui è entrato in vigore il regolamento, sussistevano i presupposti contemplati dall'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23.

III — C'imbattiamo ora in un'altra critica che si riconduce a quella testé esaminata.

Supponendo che il regolamento sia stato valido al momento della sua adozione, la validità ne sarebbe comunque venuta meno al momento della sua applicazione alle importazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il 25 e il 27 ottobre.

Il regolamento era applicabile fino al 31 ottobre, ma, a norma dell'articolo 2, 2 o comma, la [OSCURATO:PERSONA] s'impegnava ad emendarlo prima di questa data, qualora i provvedimenti ivi contemplati si fossero rivelati inadeguati rispetto ai presupposti stabiliti dall'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23, vale a dire qualora i prezzi all'importazione, al netto di ogni detrazione, fossero stati pari al prezzo di riferimento.

Ancora una volta dobbiamo esaminare ì dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni scritte, circa il periodo 21-31 ottobre (periodo d'applicazione del regolamento), dati completati in udienza con quelli relativi al periodo 18-20 ottobre incluso, periodo trascorso tra la pubblicazione della norma e la sua entrata in vigore.

La prima constatazione è che i prezzi, effettuate le detrazioni, non sono sempre stati inferiori ai prezzi di riferimento.

Più esattamente si può rilevare che il 18 ottobre i prezzi di Dusseldorf e di [OSCURATO:PERSONA] erano rispettivamente di 11,6 u.c. e di 12,3 u.c.; in seguito vi è un aumento di carattere generale, anche se di diversa entità, su tutte le piazze nelle quali il prodotto è quotato, e il 22 ottobre si registra un notevole aumento rispetto al prezzo di riferimento.

Dal 25 al 27 ottobre (giorni nei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato le sue importazioni) i prezzi di [OSCURATO:PERSONA], principale mercato per le importazioni dalla Bulgaria, erano leggermente inferiori alle 13,9 u.c., assunte nel regolamento litigioso come prezzo di entrata.

Quali sono le conclusioni di tali rilievi? Ricorderò innanzitutto che la procedura d'introduzione della tassa compensativa implica la consultazione del comitato di gestione, poi l'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA], la pubblicazione ed infine l'entrata in vigore, che non può essere immediata; lo stesso procedimento, o quasi, si deve seguire per la modifica dell'aliquota o per la soppressione della tassa.

Tutto ciò provoca degli indugi che non consentono di adeguarsi quotidianamente all'andamento dei prezzi: ma nemmeno è auspicabile che questo venga seguito ciecamente.

Bisogna stabilire se si tratti di fluttuazioni temporanee, casuali, oppure di una vera tendenza del mercato, destinata a durare.

Solo in quest'ultima ipotesi è opportuno abrogare la tassa compensativa.

Il margine discrezionale concesso alla [OSCURATO:PERSONA] per istituire la tassa, in base alle sue previsioni sul probabile andamento del mercato, dev'essere mantenuto pure in caso di abrogazione.

L'instabilità dei prezzi tra il 18 e il 25 ottobre non consente di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto abrogare il regolamento litigioso, prima che fosse applicato alle importazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA].

IV — Vediamo ora l'ultima critica mossa al regolamento 144/65, vale a dire il difetto di motivazione.

La motivazione si richiama al trattato ed al regolamento n. 23 e ne riporta l'articolo 11, n. 2.

Dopo aver ricordato che il regolamento n. 104/65 aveva stabilito il prezzo di riferimento dell'uva da tavola di pieno campo in 15,9 u.c. per il mese di ottobre, essa rileva che i prezzi per le importazioni sui mercati rappresentativi «si sono assestati da molti giorni, su taluni mercati, ad un livello inferiore al prezzo di riferimento, per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla Bulgaria».

Essa conclude con l'affermazione che il prezzo d'entrata per i prodotti in questione va fissato in 13,9 u.c.

La motivazione è certo succinta ed è stata criticata dinanzi al Finanzgericht, ma senza molto successo, in quanto l'ordinanza di rinvio dichiara che il mezzo di motivazione insufficiente ha poche probabilità di venire accolto, dati i principi posti dalla Corte nella sentenza 16-65 (Schwarze contro [OSCURATO:PERSONA] — und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 924) . [OSCURATO:PERSONA] tiene tuttavia fermi i suoi argomenti anteriori e sottolinea che, dal momento che la decisione è eccezionale ed ha carattere individuale, le considerazioni che avevano potuto indurvi ad interpretare restrittivamente l'articolo 190 del trattato nella causa Schwarze sono qui fuori luogo.

I considerandi ricordati sopra non consentirebbero di reperire gli elementi essenziali per la fissazione del prezzo d'entrata e nel corso della causa sarebbe emerso che gli interessati, dal canto loro, non potevano controllare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse stabilito correttamente tale prezzo.

Non è necessario ricordare che la vostra giurisprudenza commisura l'estensione dell'obbligo di motivare alla natura dei vari atti delle istituzioni; ad esempio, voi ammettete che decisioni generali aventi carattere di regolamento possano essere motivate più schematicamente di alcune decisioni individuali ( 18-62, Barge contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IX-1963, pag. 556 ).

Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie non si tratta di una decisione individuale, ma di un regolamento mirante ad istituire una tassa ed a determinarne l'ammontare.

L'aliquota si calcola in base a due presupposti, di cui uno, il prezzo di riferimento, è noto e deriva da un regolamento anteriore, mentre l'altro — il prezzo d'entrata — è menzionato nella motivazione, che si richiama ai prezzi constatati «da molti giorni su taluni mercati».

Ciò costituisce l'esposizione dei presupposti giuridici e, entro certi limiti, economici su cui si fonda il dispositivo del regolamento, ma non indica i dati concreti in base ai quali è stato calcolato il prezzo d'entrata.

La motivazione non indica i prezzi, né i giorni, né i mercati su cui i prezzi sono stati rilevati.

Era necessario menzionare tali dati? In base alla sentenza Schwarze si direbbe di no.

In quel caso si doveva stabilire il prezzo franco frontiera e voi avete ammesso che l'adottanda decisione poteva orientarsi secondo i criteri costanti e generali enunciati in una decisione precedente, ma non doveva necessariamente contenere una motivazione specifica menzionante i prezzi, i mercati, la qualità e le quantità di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto conto.

Voi avete giustificato tale soluzione richiamandovi alle esigenze tecniche della fattispecie, ma anche affermando che il raffronto tra prezzo stabilito e criteri generali enunciati era sufficiente a rendere nota agli interessati la natura e l'impostazione dei dati su cui si era fondata la [OSCURATO:PERSONA].

Voi avete infine ricordato che quest'ultima deve fornire alle parti gli elementi tecnici su cui si è basata, qualora la decisione venga impugnata dinanzi al giudice, il che però esula dalla motivazione dell'atto amministrativo, poiché fa parte dell'istruttoria.

Benché la determinazione dell'aliquota della tassa compensativa sia sotto alcuni aspetti più semplice di quella del prezzo franco frontiera, la soluzione della sentenza Schwarze può tuttavia essere accolta; in particolare, la pubblicazione quotidiana dei prezzi nei vari paesi permetteva immediatamente agli interessati di conoscere e di discutere i dati di fatto in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito un determinato prezzo d'entrata.

L'ultima critica mossa alla validità del regolamento 144/65 mi sembra vada disattesa.

Ciò non implica però — lo dico per finire — che il sistema prescelto ed applicato soddisfi pienamente.

Come abbiamo visto, esso stenta a seguire l'andamento del mercato, ma ciò dipende certamente dal fatto che il settore degli ortofrutticoli è particolarmente mutevole, soggetto a variazioni brusche, e quindi molto più difficile da «organizzare».

Un altro sistema sarebbe più efficace? È questa una domanda di carattere politico e tecnico, alla quale non è mio compito rispondere.

Mi limiterò a constatare, ed in questo senso concludo, che l'esame da me condotto non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento 144/65 della [OSCURATO:PERSONA].

Spetta inoltre al Finanzgericht pronunciarsi sulle spese del presente giudizio. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0005 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 22 giugno 1967 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Il 25 e 27 ottobre 1965 la società W. [OSCURATO:PERSONA] importava nella Repubblica federale 34257 kg di uva da tavola di pieno campo proveniente dalla Bulgaria. L'importazione veniva gravata di dazio doganale e di tassa compensativa dell'imposta sull'entrata, ai quali si aggiungeva una tassa compensativa di 8 DM il quintale, istituita con regolamento 144/65 della [OSCURATO:PERSONA], in data 18 ottobre 1965. Ritenendo illecito quest'ultimo onere, la società si rivolgeva al Finanzgericht di [OSCURATO:PERSONA] il quale, benché la lettera dell'articolo 177, 2 o comma, del trattato gli consentisse di farlo, non ha ritenuto di poter pronunziarsi sulla validità di detto regolamento ed ha preferito deferirvi la questione con ordinanza 25 gennaio. È anzitutto opportuno inquadrare il provvedimento litigioso nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, istituita con il regolamento n. 23 del Consiglio. A differenza di quanto stabiliscono i regolamenti di pari data sui cereali, le uova ed altri prodotti, al forma di tutela contro le importazioni da paesi terzi non è il prelievo, ma l'imposizione di un dazio doganale ad valorem. Tuttavia, al fine di evitare il crollo dei prezzi, in un mercato caratterizzato dall'improvvisa offerta di grandi quantitativi di frutta rapidamente deperibile, l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 prevede misure di salvaguardia, che consistono sia nella sospensione delle importazioni, sia nell'istituzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una tassa compensativa. Tali misure possono essere adottate solo se i mercati della Comunità vanno soggetti a gravi perturbazioni, o ne sono minacciati, a seguito delle importazioni da paesi terzi a prezzi inferiori a quello di riferimento, il quale viene calcolato annualmente «sulla base» della media dei prezzi rilevati durante un certo periodo su alcuni mercati della Comunità. L'importo della tassa compensativa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'entrata del prodotto importato. Le caratteristiche del mercato ortofrutticolo misero in evidenza fin dall'inizio che l'efficacia del sistema non era paragonabile a quella del regime previsto per le altre organizzazioni comuni dei mercati; quindi, dopo lunghe e laboriose discussioni, l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 è stato sostituito dalle disposizioni molto più rigide del regolamento del Consiglio n. 65/65. Il testo attuale dell' articolo 11, n. 2, non contempla più la sospensione delle importazioni sul piano comunitario, ma solo l'istituzione di una tassa compensativa, destinata ad evitare le perturbazioni conseguenti alle offerte a prezzi anormali da parte di paesi terzi, mentre non è più necessario che debba esistere pericolo di gravi perturbazioni, in atto o in potenza. La misura dev'essere adottata quando il prezzo d'entrata è inferiore al prezzo di riferimento e, come in precedenza, deve essere pari alla differenza tra i due prezzi e dello stesso importo in tutti gli Stati membri. D'altro canto, la nuova norma stabilisce con maggior precisione il sistema di calcolo, sia del prezzo di riferimento che del prezzo d'entrata. Il sistema attuale si avvicina molto a quello applicato nel settore dei cereali, nel quale il prelievo, pari alla differenza tra prezzo cif e prezzo d'entrata, è obbligatoriamente riscosso dagli Stati membri. Il procedimento d'adozione della misura è però diverso, poiché la tassa compensativa è determinata da un regolamento della [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato di gestione. Mentre il dispositivo precedente era stato applicato solo nel caso specifico dell'importazione di uva dalla Bulgaria, nel 1965 il nuovo sistema è entrato in funzione quattro volte, rispettivamente con i regolamenti 122/65, 138/65, 144/65 e 155/65. Viene contestata ora la validità del regolamento 144/65, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 ottobre 1965. Una tassa compensativa di due unità di conto (cioè 8 DM) il quintale, netto colpisce l'uva da tavola di pieno campo importata dalla Bulgaria e dalla Romania, a decorrere dal terzo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e fino al 31 ottobre. [OSCURATO:PERSONA], però, avrebbe potuto modificare il regolamento prima di questa data qualora i provvedimenti adottati si fossero dimostrati inadeguati alla situazione prevista dall'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23. Nell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht si limita a dire che «i dubbi della ricorrente sulla legittimità del regolamento non paiono a priori infondati». Su alcuni punti la controversia è in effetti complessa e lo si constaterà quando esaminerò gli argomenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nelle osservazioni scritte che in udienza, argomenti che riassumono tutte le critiche mosse al regolamento. I — La prima censura è diretta contro il fondamento giuridico del regolamento 144/65, cioè l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 nella sua versione attuale, il quale violerebbe gli articoli 39 e 110 del trattato. Più esattamente, il sistema adottato ostacolerebbe lo sviluppo ordinato del commercio mondiale e la progressiva abolizione delle restrizioni degli scambi internazionali che, a norma dell'articolo 110, rappresentano uno degli scopi fondamentali dell'unione doganale fra gli Stati membri. L'automatismo dell'articolo, inoltre e soprattutto, mirerebbe a garantire soltanto il tenore di vita dei produttori, conformemente all'articolo 39, n. 1 b) , ma trascurerebbe del tutto i restanti obiettivi della politica agricola comune, in particolare quelli riguardanti la sicurezza degli approvvigionamenti ed i prezzi ragionevoli di cui devono godere i consumatori (stesso articolo, lettere d) ed e). [OSCURATO:PERSONA] consolida l'argomento sottolineando l'evoluzione dell'organizzazione comune dei mercati della frutta. Pur rendendosi conto fin dall'inizio della particolare situazione del settore a causa della deperibilità del prodotto, la [OSCURATO:PERSONA], nelle prime proposte fatte al Consiglio nel 1961, riteneva che i dazi doganali della tariffa esterna comune fossero una tutela sufficiente nei confronti delle importazioni da paesi terzi. La prima versione del regolamento n. 23 implica però una «clausola di salvaguardia», sotto forma di divieto d'importazione o di tassa compensativa, ed il tenore attuale dell'articolo 11, n. 2, accresce ancora la protezione a favore del produttore comunitario. Come potrebbero regolamenti così diversi contribuire ugualmente alla realizzazione degli scopi stabiliti dal trattato? Riaffiora la questione, già sovente sollevata, della conciliazione e della scelta tra vari obiettivi ugualmente previsti da una norma, ma di per sè divergenti, per non dire contraddittori. La vostra sentenza 9-56 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IV-1958, pag. 40) indica ad esempio che, nel perseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 3 del trattato C.E.C.A., l'[OSCURATO:PERSONA] deve avere la cura permanente di conciliare gli eventuali contrasti tra gli obiettivi di per sé considerati e, qualora tali contrasti si manifestino, deve dare all'uno o all'altro obiettivo la precedenza che le sembra imposta dai fatti, o dalle circostanze economiche, in base ai quali emana le sue decisioni. La stessa sentenza aggiunge che tale conciliazione presuppone per l'organo che deve effettuarla un «reale potere discrezionale» ed io aggiungerò che si tratta per lo meno di un ampio margine d'apprezzamento, di cui si deve fare uso sotto il controllo del giudice. Tali principi sono applicati pure nel trattato di Roma e non risulta che il Consiglio li abbia violati nella fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] ricorda giustamente che la disposizione litigiosa non va presa a sé, ma va considerata come elemento del sistema instaurato dal regolamento n. 23 per le importazioni provenienti da paesi terzi, sistema per il quale il normale mezzo di tutela sono i dazi doganali. Il regolamento rivela su questo punto un orientamento liberale e favorisce innanzitutto l'approvvigionamento dei consumatori, ma i dazi ad valorem hanno scarso effetto nel caso di una diminuzione rapida e sensibile dei prezzi, che comprometterebbe il tenore di vita della popolazione agricola. La tassa compensativa, invece, aumentando il prezzo dei prodotti importati fino ad approssimarli molto ai prezzi interni, consente di perseguire lo scopo previsto dall'art. 39, n. 1 b) e contribuisce inoltre a stabilizzare i mercati. Beninteso, la misura può risolversi in un aumento per il consumatore, ma i prezzi «ragionevoli» non possono identificarsi con i prezzi più bassi, come avete rilevato nella sentenza 34-62 (Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IX-1963, pag. 296 ). Indubbiamente il regime attuale, sotto certi aspetti, è più rigido di quello precedente — pur se elimina la possibilità di sospendere le importazioni, cioè la misura più radicale che può pregiudicare nel modo più grave l'interscambio; ciò però non implica che esso contravvenga al trattato e non si può far carico all'autorità competente di aver modificato un regolamento rivelatosi inapplicabile ed insufficiente a garantire la protezione del tenore di vita dei produttori. Ritengo quindi che l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23, nella sua versione attuale, non violi l'articolo 39 né l'articolo 110 del trattato e sia dunque un valido fondamento per il regolamento 144/65. II — E veniamo al secondo punto, che è il nocciolo della questione. La tassa compensativa può essere istituita quando il prezzo d'entrata di un prodotto importato da un paese terzo è inferiore al prezzo di riferimento, e l'articolo 11, n. 2, indica come debbono essere calcolati questi due prezzi, il corso di cui si deve tener conto, e le eventuali deduzioni. La legittimità del regolamento è subordinata alla sussistenza di alcuni presupposti di fatto e dinanzi al giudice a quo era soprattutto stata contestata la loro concomitanza. In questa sede, la discussione si è estesa ai problemi di diritto. Come deve venire calcolato il prezzo d'entrata? Questo è stato il perno della discussione ed è il primo punto da chiarire per pronunciarsi sulla legittimità del regolamento. L'articolo 11, n. 2, 6 o comma, recita : «Il prezzo di riferimento è calcolato sulla base della media dei corsi rilevati per un periodo determinato, sui mercati alla produzione ove vengono praticati i corsi più bassi della Comunità, per i prodotti d'origine comunitaria e per una qualità tipo determinata.» L'articolo 2 del regolamento 99/65 della [OSCURATO:PERSONA], adottato in applicazione della norma di cui sopra, elenca i mercati considerati come rappresentativi: uno ciascuno per l'Italia, la Francia ed i [OSCURATO:PERSONA], due per il Belgio ed il Lussemburgo, quattro per la Repubblica federale. Nelle osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaurientemente esposto la sua interpretazione di tali disposizioni. Innanzitutto i prezzi di cui si deve tenere conto non sono né il prezzo medio dei quattro mercati tedeschi rappresentativi, durante i giorni immediatamente precedenti l'adozione del regolamento, né il prezzo più basso rilevato nel medesimo periodo su uno di tali mercati. Il primo sistema è controindicato a causa del tenore dei testi, in quanto l'articolo 11, n. 2, non fa menzione, a proposito del prezzo d'entrata (a differenza di quanto avviene per il prezzo di riferimento) di una «media aritmetica»; non è compatibile con la disposizione che stabilisce che il prezzo va determinato «in base ai corsi più bassi» poiché, sui mercati rappresentativi, possono contemporaneamente registrarsi prezzi bassi e prezzi alti. Esso non consentirebbe nemmeno di salvaguardare i produttori della Comunità dalle importazioni da paesi terzi a prezzi inferiori a quello di riferimento; infatti i paesi ad economia statale, mediante offerte a basso prezzo solo su certi mercati, potrebbero impedire il calo dei prezzi al disotto di quello di riferimento ed evitare così l'istituzione della tassa compensativa. Ma non ci si può nemmeno limitare a tener conto del «corso più basso rilevato su uno dei mercati più rappresentativi», in quanto detta formula è stata espressamente scartata dal Consiglio che ha preferito l'espressione « sulla base dei corsi più bassi registrati sui mercati d'importazione rappresentativi ». Il tenore della disposizione fa supporre quindi che si tenga conto di più prezzi ed implica chiaramente un certo margine di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], margine posto ancor più in rilievo dalle parole «sulla base di». I prezzi più bassi sono perciò il punto di partenza per la determinazione del prezzo d'entrata, che d'altronde può risentire di fattori molto diversi: il carattere più o meno rappresentativo di taluni mercati per determinati prodotti (ed è incontestato che [OSCURATO:PERSONA] è il primo mercato per i prodotti provenienti dall'Europa orientale, ed Amburgo per i prodotti del bacino mediterraneo; i prezzi rilevati in questi due centri hanno, a seconda dei casi, una particolare importanza) oppure la data della rilevazione (i prezzi salgono verso la fine del raccolto; un prezzo basso potrà rivelarsi un'anomalia temporanea — che l'andamento dei prezzi riassorbirà rapidamente — quindi trascurabile ai fini dell'istituzione di una tassa di compensazione). Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che non si può ottenere un dato rappresentativo se non sulla base di rilievi eseguiti sui quattro mercati tedeschi; nella fase orale essa ha precisato meglio tale affermazione: non si tratta più di una media aritmetica, ma di un prezzo medio ponderato, da calcolarsi in base ai dati registrati sui vari mercati, ai prezzi più bassi ivi rilevati ed alla cifra degli affari effettivamente conclusi. Il sistema è ingegnoso, ma non appare perfettamente ortodosso alla luce dell'articolo 11, n. 2, che ignora il criterio della ponderazione, e non si comprende come si potrebbe tener conto di tutti i mercati se si devono considerare soltanto i prezzi più bassi. Esistono due altri punti controversi quanto alla determinazione del prezzo d'entrata. L'articolo 11, n. 2, stabilisce che i prezzi più bassi rilevati sui mercati rappresentativi devono essere diminuiti «dei dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'articolo 23 del trattato e degli altri oneri all'importazione ». [OSCURATO:PERSONA] ha considerato come detraibili la tassa di conguaglio tedesca e la tassa compensativa di 3 u.c., istituita dal regolamento 138/65 del 5 ottobre 1965, sull'importazione dell'uva da tavola proveniente dalla Bulgaria, Romania e Jugoslavia (tassa comunitaria in vigore nei giorni precedenti l'adozione del regolamento litigioso). La detrazione di queste due tasse è stata pure contestata; secondo me, a torto. Si sono invocati degli argomenti tratti dal testo; si è sostenuto che l'articolo 11, n. 2, mentre fa espresso riferimento alle disposizioni del trattato per i dazi doganali («i dazi doganali istituiti in applicazione dell'articolo 23 del trattato») tace circa gli «altri oneri all'importazione», il che implicherebbe che questi ultimi non possono essere tasse comunitarie, ma solo tasse previste da norme interne. Si è anche cercato di trarre argomento dal fatto che il termine «onere all'importazione» non figura nel trattato. Tale disquisizione lessicale mi pare inutile nell'esame della disposizione da applicarsi. Proprio al fine di poter detrarre tutte le tasse riscosse, al momento dell'entrata della merce nel territorio di uno Stato membro, si doveva scegliere un termine neutro, applicabile indistintamente alle tasse «nazionali» o «comunitarie» e non era possibile elencarle, vista la diversa definizione che se ne dà nei vari ordinamenti interni. È comunque evidente che la tassa di perequazione sulla cifra d'affari e la tassa compensativa sono entrambe oneri all'importazione. La loro detraibilità dal prezzo d'entrata si giustifica soprattutto per motivi sostanziali e tecnici: poiché la istituenda tassa compensativa rappresenta la differenza tra prezzo d'importazione e prezzo di riferimento, tali due elementi devono essere resi commensurabili ed essere esaminati nella stessa fase del processo economico. Il prezzo di riferimento, che riguarda i costi di produzione, esclude la tassa sulla cifra d'affari; è dunque opportuno detrarre dal prezzo d'entrata la tassa di conguaglio. Circa la tassa compensativa che colpisce — solo temporaneamente — un prodotto importato, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato in udienza i motivi tecnici della sua detraibilità. Se la tassa non fosse detraibile, al momento della sua soppressione il prezzo d'importazione sarebbe automaticamente inferiore al prezzo di riferimento e la tassa dovrebbe venire nuovamente istituita. In sostanza, le critiche di carattere giuridico mosse al sistema di calcolo del prezzo d'entrata non possono venire accolte. Resta il fatto che il regolamento litigioso poteva essere adottato solo se tale prezzo, calcolato nel modo sopra descritto, fosse effettivamente sceso al disotto del prezzo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, dinanzi al Finanzgericht, che tale presupposto si era verificato soltanto sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA], al massimo per gualche giorno prima che entrasse in vigore il regolamento, il che non avrebbe giustificato l'istituzione della tassa; questa tesi però non tiene conto delle necessarie detrazioni. I dati esposti nelle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA] — che non si prestano a contestazioni — dimostrano che dall' 11 al 15 ottobre incluso, data alla quale si è riunito il comitato di gestione, i prezzi a [OSCURATO:PERSONA] erano sempre stati notevolmente inferiori al prezzo di riferimento e lo erano anche stati, pur se in misura inferiore, nei quattro giorni in cui erano stati quotati sulla piazza di Dusseldorf. Vi sarebbe addirittura stato motivo di stimare in 12 u.c. al massimo il prezzo d'entrata, con la conseguente istituzione di una tassa compensativa di 4 u.c., poiché il prezzo di riferimento era di 15,9 u.c. Si è ammesso l'importo di 2 u.c. in quanto tra il 15 ottobre e l'entrata in vigore del regolamento, susseguente di qualche giorno alla pubblicazione, il raccolto dell'uva da tavola in Bulgaria stava terminando ed il prezzo sarebbe aumentato. È dunque certo che, al momento in cui è entrato in vigore il regolamento, sussistevano i presupposti contemplati dall'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23. III — C'imbattiamo ora in un'altra critica che si riconduce a quella testé esaminata. Supponendo che il regolamento sia stato valido al momento della sua adozione, la validità ne sarebbe comunque venuta meno al momento della sua applicazione alle importazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il 25 e il 27 ottobre. Il regolamento era applicabile fino al 31 ottobre, ma, a norma dell'articolo 2, 2 o comma, la [OSCURATO:PERSONA] s'impegnava ad emendarlo prima di questa data, qualora i provvedimenti ivi contemplati si fossero rivelati inadeguati rispetto ai presupposti stabiliti dall'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23, vale a dire qualora i prezzi all'importazione, al netto di ogni detrazione, fossero stati pari al prezzo di riferimento. Ancora una volta dobbiamo esaminare ì dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], nelle sue osservazioni scritte, circa il periodo 21-31 ottobre (periodo d'applicazione del regolamento), dati completati in udienza con quelli relativi al periodo 18-20 ottobre incluso, periodo trascorso tra la pubblicazione della norma e la sua entrata in vigore. La prima constatazione è che i prezzi, effettuate le detrazioni, non sono sempre stati inferiori ai prezzi di riferimento. Più esattamente si può rilevare che il 18 ottobre i prezzi di Dusseldorf e di [OSCURATO:PERSONA] erano rispettivamente di 11,6 u.c. e di 12,3 u.c.; in seguito vi è un aumento di carattere generale, anche se di diversa entità, su tutte le piazze nelle quali il prodotto è quotato, e il 22 ottobre si registra un notevole aumento rispetto al prezzo di riferimento. Dal 25 al 27 ottobre (giorni nei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato le sue importazioni) i prezzi di [OSCURATO:PERSONA], principale mercato per le importazioni dalla Bulgaria, erano leggermente inferiori alle 13,9 u.c., assunte nel regolamento litigioso come prezzo di entrata. Quali sono le conclusioni di tali rilievi? Ricorderò innanzitutto che la procedura d'introduzione della tassa compensativa implica la consultazione del comitato di gestione, poi l'adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA], la pubblicazione ed infine l'entrata in vigore, che non può essere immediata; lo stesso procedimento, o quasi, si deve seguire per la modifica dell'aliquota o per la soppressione della tassa. Tutto ciò provoca degli indugi che non consentono di adeguarsi quotidianamente all'andamento dei prezzi: ma nemmeno è auspicabile che questo venga seguito ciecamente. Bisogna stabilire se si tratti di fluttuazioni temporanee, casuali, oppure di una vera tendenza del mercato, destinata a durare. Solo in quest'ultima ipotesi è opportuno abrogare la tassa compensativa. Il margine discrezionale concesso alla [OSCURATO:PERSONA] per istituire la tassa, in base alle sue previsioni sul probabile andamento del mercato, dev'essere mantenuto pure in caso di abrogazione. L'instabilità dei prezzi tra il 18 e il 25 ottobre non consente di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto abrogare il regolamento litigioso, prima che fosse applicato alle importazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]. IV — Vediamo ora l'ultima critica mossa al regolamento 144/65, vale a dire il difetto di motivazione. La motivazione si richiama al trattato ed al regolamento n. 23 e ne riporta l'articolo 11, n. 2. Dopo aver ricordato che il regolamento n. 104/65 aveva stabilito il prezzo di riferimento dell'uva da tavola di pieno campo in 15,9 u.c. per il mese di ottobre, essa rileva che i prezzi per le importazioni sui mercati rappresentativi «si sono assestati da molti giorni, su taluni mercati, ad un livello inferiore al prezzo di riferimento, per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla Bulgaria». Essa conclude con l'affermazione che il prezzo d'entrata per i prodotti in questione va fissato in 13,9 u.c. La motivazione è certo succinta ed è stata criticata dinanzi al Finanzgericht, ma senza molto successo, in quanto l'ordinanza di rinvio dichiara che il mezzo di motivazione insufficiente ha poche probabilità di venire accolto, dati i principi posti dalla Corte nella sentenza 16-65 (Schwarze contro [OSCURATO:PERSONA] — und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 924) . [OSCURATO:PERSONA] tiene tuttavia fermi i suoi argomenti anteriori e sottolinea che, dal momento che la decisione è eccezionale ed ha carattere individuale, le considerazioni che avevano potuto indurvi ad interpretare restrittivamente l'articolo 190 del trattato nella causa Schwarze sono qui fuori luogo. I considerandi ricordati sopra non consentirebbero di reperire gli elementi essenziali per la fissazione del prezzo d'entrata e nel corso della causa sarebbe emerso che gli interessati, dal canto loro, non potevano controllare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse stabilito correttamente tale prezzo. Non è necessario ricordare che la vostra giurisprudenza commisura l'estensione dell'obbligo di motivare alla natura dei vari atti delle istituzioni; ad esempio, voi ammettete che decisioni generali aventi carattere di regolamento possano essere motivate più schematicamente di alcune decisioni individuali ( 18-62, Barge contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IX-1963, pag. 556 ). Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie non si tratta di una decisione individuale, ma di un regolamento mirante ad istituire una tassa ed a determinarne l'ammontare. L'aliquota si calcola in base a due presupposti, di cui uno, il prezzo di riferimento, è noto e deriva da un regolamento anteriore, mentre l'altro — il prezzo d'entrata — è menzionato nella motivazione, che si richiama ai prezzi constatati «da molti giorni su taluni mercati». Ciò costituisce l'esposizione dei presupposti giuridici e, entro certi limiti, economici su cui si fonda il dispositivo del regolamento, ma non indica i dati concreti in base ai quali è stato calcolato il prezzo d'entrata. La motivazione non indica i prezzi, né i giorni, né i mercati su cui i prezzi sono stati rilevati. Era necessario menzionare tali dati? In base alla sentenza Schwarze si direbbe di no. In quel caso si doveva stabilire il prezzo franco frontiera e voi avete ammesso che l'adottanda decisione poteva orientarsi secondo i criteri costanti e generali enunciati in una decisione precedente, ma non doveva necessariamente contenere una motivazione specifica menzionante i prezzi, i mercati, la qualità e le quantità di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto conto. Voi avete giustificato tale soluzione richiamandovi alle esigenze tecniche della fattispecie, ma anche affermando che il raffronto tra prezzo stabilito e criteri generali enunciati era sufficiente a rendere nota agli interessati la natura e l'impostazione dei dati su cui si era fondata la [OSCURATO:PERSONA]. Voi avete infine ricordato che quest'ultima deve fornire alle parti gli elementi tecnici su cui si è basata, qualora la decisione venga impugnata dinanzi al giudice, il che però esula dalla motivazione dell'atto amministrativo, poiché fa parte dell'istruttoria. Benché la determinazione dell'aliquota della tassa compensativa sia sotto alcuni aspetti più semplice di quella del prezzo franco frontiera, la soluzione della sentenza Schwarze può tuttavia essere accolta; in particolare, la pubblicazione quotidiana dei prezzi nei vari paesi permetteva immediatamente agli interessati di conoscere e di discutere i dati di fatto in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito un determinato prezzo d'entrata. L'ultima critica mossa alla validità del regolamento 144/65 mi sembra vada disattesa. Ciò non implica però — lo dico per finire — che il sistema prescelto ed applicato soddisfi pienamente. Come abbiamo visto, esso stenta a seguire l'andamento del mercato, ma ciò dipende certamente dal fatto che il settore degli ortofrutticoli è particolarmente mutevole, soggetto a variazioni brusche, e quindi molto più difficile da «organizzare». Un altro sistema sarebbe più efficace? È questa una domanda di carattere politico e tecnico, alla quale non è mio compito rispondere. Mi limiterò a constatare, ed in questo senso concludo, che l'esame da me condotto non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento 144/65 della [OSCURATO:PERSONA]. Spetta inoltre al Finanzgericht pronunciarsi sulle spese del presente giudizio. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1967 — Fons Iuris — Fons Iuris