CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositando comparsaconclusionale e nota delle spese;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza delGiudice di Pace di Fondi che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed alrisarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione ai reati di invasione diterreni e minaccia.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per ilreato di invasione di terreni di cui al capo A della imputazione.Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’assenza di prova documentale del fatto chela persona offesa vantasse un titolo di proprietà o il possesso del terreno occupato dalricorrente, il quale era proprietario di un fondo confinante con quello della vittima e nondelimitato da recinzioni, sicché si sarebbe verificato solo uno sconfinamento.La sentenza avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni dellapersona offesa e del cognato, non saggiandone l’attendibilità, inquinata dall’interesseall’esito del processo e la contraddittorietà rispetto alla documentazione fotografica acquisitaagli atti, nonché alla documentazione offerta dalla difesa, che avrebbero attestato comel’imputato fosse in possesso, fin dal 2012, di una autorizzazione a costruire il manufattoinsistente sul terreno di cui si discute, che, contrariamente a quanto riferito dalla vittima, sitrovava in stato di abbandono.Di tanto, la sentenza impugnata non avrebbe dato conto;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per ilreato di minaccia di cui al capo B della imputazione.Anche con riguardo a tale delitto, il Tribunale si sarebbe basato solo sulle dichiarazionidella vittima e del di lei cognato.La sentenza avrebbe equivocato il tenore della frase proferita dal ricorrente (“se nonandate via fate attenzione, ho un cane lupo sciolto”), la quale, se correttamente interpretata,sarebbe priva di significati minacciosi;3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione, operata dalTribunale, del danno da risarcire alla persona offesa, pari ad euro 2000,00, una sommadeterminata senza alcuna ragione a sostegno e senza tenere conto dello stato diabbandono del terreno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque,manifestamente infondati.1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito,s e c o n d o c u i , i n t e m a d i v a l u t a z i o n e d e l l a p r o v a t e s t i m o n i a l e ,l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede dilegittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifestecontraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondatesullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad unapretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609).Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito,quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro, presenti, essendostata richiamata una deposizione testimoniale di soggetto terzo – possono anche da solesostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati edoramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilitàdell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal casoessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni diqualsiasi testimone.Nel caso in esame, il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazionidella persona offesa, ritenute intrinsecamente attendibili e, per questo, non necessitanti dialcun riscontro; peraltro, nella specie, la sentenza ha rinvenuto riscontri esterni nelleconvergenti dichiarazioni del cognato della vittima, testimone oculare sia della invasionearbitraria del terreno da parte del ricorrente, sia della minaccia proferita da questi allapersona offesa, allorquando costei si era presentata sul fondo occupato chiedendo alricorrente spiegazioni circa lo stato dei luoghi.La prova negativa della proprietà del fondo in capo alla vittima, non è ricavabile daquanto affermato in ricorso con argomenti che non corrispondono alla documentazioneacquisita agli atti, secondo il riepilogo effettuatone dal Tribunale.In ogni caso, il ricorrente aveva l’onere di allegare al suo atto di impugnazione, inossequio al principio di autosufficienza del ricorso, eventuali documenti intesi a provare isuoi assunti.Al contrario, nella sentenza di primo grado – il cui contenuto si fonde con quello dellasentenza impugnata, stante la conformità del giudizio di condanna – era stato specificatoche la persona offesa, attraverso un atto notarile, aveva documentato di esserecomproprietaria, insieme al fratello ed alla sorella, del fondo in questione oggetto diinvasione, ciò che costituisce ulteriore riscontro al di lei narrato.2. In ordine al secondo motivo, il ricorrente tende ad offrire una diversa interpretazionedi merito, preclusa in questa sede, della frase proferita nei confronti della vittima (soprariprodotta e inserita nella imputazione), che aveva avuto effetto intimidatorio, comeconfermato anche dal testimone oculare, tanto da aver prodotto l’allontanamento dai luoghidegli interessati e la rivelazione del fatto alle forze dell’ordine.3. Il terzo motivo è generico.La liquidazione del danno è stata determinata dai giudici di merito in via equitativa, nonsolo tenendo conto, come si sostiene in ricorso, della sussistenza del reato di invasione diterreni, ma anche del danno morale patito dalla persona offesa in relazione al reato diminaccia, circostanza del tutto obliterata dal ricorrente.Si ricordi, in ogni caso, che, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno,posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamentidiscrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tenerconto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al casospecifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 24322 del17/04/2025, B., Rv. 288231-01).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità.5. Deve, infine, essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile,essendo stata depositata in cancelleria, in uno con la memoria difensiva, solo in data 8maggio 2026.Infatti, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensivedepositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici ecinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese inconsiderazione neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 10022 del06/02/2025, Altese, Rv. 287766-02). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta larichiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI