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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 25000/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26522-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.R.C.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI N. 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 10163/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 25658/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10163 del 21 ottobre 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] revocazione R.G.N.26522/2021 Cron.

Rep.

Ud.20/06/2023 CC e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che in riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.) aveva dichiarato non dovuta l' indennità aggiuntiva di anzianità prevista dall'art. 60 del Regolamento del personale dell'Istituto, corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] all'atto della cessazione del rapporto e, per l'effetto, aveva condannato gli eredi di quest'ultimo al pagamento, in favore dell'I.R.C.A.C. appellante, della somma indebitamente percepita, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali ritenendo che l'indennità in questione non fosse parte integrante dell'accordo transattivo intercorso fra le parti in data 31 maggio 2001.Nel pervenire a tale decisione il giudice di appello avevaescluso che dall'esame dell’accordo emerge sse che tra le pattuizioni concordate vi rientrasse anche l'indennità controversa.

1.1. In particolare , la Corte di cassazione ha accertato che i ricorrenti ave vano trascurato di produrre l’ accordo transattivo oggetto di contrasto e neppure ne avevano precisato la collocazione nel fascicolo processuale, ma inoltre non avevano allegato l'art. 60, comma 3, del regolamento del personale I.R.C.A.C.della cui interpretazione si discuteva.

1.2. La Corte d'appello, infatti, aveva interpretato la disposizione regolamentare interna, rubricata "indennità di anzianità" ritenendo che, in base al suo tenore letterale ed all'intima connessione esistente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione dell'indennità stessa essa, si trattasse diun T.F.R. aggiuntivo che si poneva in contrasto con la disciplina imperativa di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge n. 297/82.

Con la sentenza della Cassazione si evidenziava allora che la Corte di appello nel riformare la sentenza di primo grado aveva proceduto proprio all’interpretazione dell’accordo transattivo del 31 maggio 2001 escludendo che vi rientrasse l'indennità controversaatteso che oggetto dell’accordo erano le condizioni per la cessazione del rapporto di lavoro ed i criteri e le modalità per la composizione degli elementi retributivi per l'individuazione della retribuzione di riferimento, da considerare utile ai fini della quantificazione del trattamento economico iniziale lordo mensile da riconoscere in funzione dell'esodo.

Pertanto, ha ritenuto che una sua diversa interpretazione sarebbe dovuta passareattraverso un compiuto e diretto esame dell'atto che non era possibile non avendo la parte ricorrente provveduto alla sua produzione in giudizio.Con riguardo poi alla denunciata violazione dell’art 2033 c.c. , il giudice di legittimità ha ritenuto che trattandosiquestioni di cui non vi è cenno nella sentenza di appello il ricorrente avrebbe dovuto allegare l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ed indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò fosseavvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello; diversamente la questione deve essere considerata nuova.

2. Per la revocazione della sentenza hanno propo sto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , eredi di [OSCURATO:PERSONA] .

L’I.R.C.A.C.-[OSCURATO:PERSONA] per il Credito e la Cooperazione ha resistito con tempestivo controricorso ed ha depositato anche memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il ricorso - nel r icordare che la sentenza di Cassazione può essere revocata qualora la Corte sia incorsa in un errore percettivo su un fatto o su un complesso di fatti, risultante incontrovertibilmente dagli atti del giudizio ed oggetto di discussione,che se esattamente percepito avrebbe determinato un esito diverso del giudizio - la parte ricorrente deduce che , contrariamente a quanto affermato dall’ordinanza, il regolamento e l’accordo transattivo erano stati depositati in giudizio unitamente al ricorso in cassazione e c he tanto risulterebbe inequivocabilmente anche dal fatto che di essi si fa menzione in calce al ricorso e che all’atto del deposito in cancellerianon era stato formulato alcun rilievo .

4. Per altro profilo deduce che, con riguardo alla ritenuta novità della questione prospettata con il quarto motivo di ricorso per cassazione,avente ad oggetto la violazione da parte della Corte di appello del disposto di cui all’art. 2033 c.c., la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto ai sensi degli artt.391 e 395 n. 4 c.p.c..

5. Il ricorso per revocazione è fondato nei limiti di seguito esposti.

5.1. Per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cfr. recentemente Cass.12/06/2023 n. 16609 ed ivi le richiamate Cass. 22/09/2014 n. 19926, 09/12/2013 n. 27451 , Cass. Sez.

Un. 28/05/2013 n. 13181,Cass. 12/12/2012 n. 22868, Cass. 18/01/2012 n. 714 e Cass. Sez.

Un. 30/10/2008, n. 26022).

5.2. In particolare, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass.03/04/2017 n. 8615e 15/06/2012 n. 9835).

5.4. Si è altresì già affermato che la configurabilità dell'errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del cosiddetto “principio di autosufficienza” in ordine ai motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass.31/08/2017n. 20635, 22/06/2007 n. 14608e 23/05/2006 n. 12154).

6. Tanto premesso rileva il Collegio che può costituire errore di fatto, suscettibile di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti su cui poggia il ricorso per cassazione (Cass.16/01/2019 n. 975).

6.1. Ciò posto effettiv amente in allegato al ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di merito era stato depositato il fascicoletto dei documenti che specifica va quali fossero gli atti depositati e, tra questi, al punto g) risultava depositato il verbale di conciliazione del 31 maggio 2001 , tuttavia, come accertato dalla Cassazione nella sentenza di cui è chiesta la revocazione, non vi è menzione dell’avvenuto deposito del Regolamento dell’Istituto con il quale è disciplinata l’indennità di cui si controvertee, nel corpo del ricorso , non si chiarisce dove sia possibile rinvenire tale documento.

6.2. Ritiene allora il Collegio che l’allegazione e produzione dell’accordo transattivo, erroneamente esclusa dalla Corte di cassazione, non basta no per poter ritenere d ecisivo l’errore di percezione da parte della Corte di Cassazione.

L’ordinanza di cui è chiesta la revocazione, infatti, ha fondato la dec isione di inammissibilità della censura anche, e proprio, sulla mancata allegazione e produzione dell’art. 60 comma 3 del citato Regolamento che era oggetto della censura formulata dai ricorrenti per cassazione sul rilievo specifico che la Corte di merito avesse errato proprio nell’interpretare tale disposizione.

L’esatto contenuto del Regolamento, del quale era contestata l’interpretazione, ne rendeva indispensabile la produzione che non risulta esservi stata come correttamente accertato dalla Corte che per tale aspetto non è incorsa nel denunciato errore revocatorio.

Per tale aspetto la revocazione èinammissibile.

7. Al contrario la sentenza è incorsa nell’errore revocatorio denunciato laddove ha ritenuto, nuova, e perciò inammissibile, la denuncia di violazione dell’art. 2033 c.c..

7.1. Rileva infatti il Collegio che dalla lettura della sentenza della Corte di meritoallegata al ricorso per revocazione, si evince che il giudice di appello si era espressamente occupato della questione della ripetibilità delle somme indebitamente versate ed avevaritenuto che “quanto percepito a tal titolo… al momento del collocamento in pensione, deve reputarsi indebito”.

Il giudice di appello chiarisce perché non rilev erebbe la modifica unilaterale del regolamento ed inoltre chiarisce la ragione per la quale occorre tener conto della disciplina del T.F.R., giungendo adaffermare che la somma, illegittimamente percepita , doveva essere restituita a nulla rilevando la buona fede del percipiente “giacché tale obbligo discende dalla natura oggettivamente indebita di quanto ricevuto” e così dispone ndo la restituzione delle somme al netto delle trattenute e con interessi dalla data della domanda di restituzione, essendo rimasta in dimostrata la mala fede dell’accipiensal momento del pagamento.

7.2. L’errore percettivo della Corte risulta pertanto del tutto evidente.

La questione non solo non era nuova ma era anche stata dibattuta tra le parti.

L’ istanza di revocazione di una pronuncia della corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione ( cfr. Cass. n. 414 del 2018).

8. Revocata sotto tale profilo la decisione occorre procedere all’esame del motivo di ricorso con il quale si era dedotto che doveva essere valorizzato l’affidamento della parte che senza dolo ed in buona fede aveva ricevuto lesomme che non sarebbe perciò stato possibilerecuperare una volta trascorso un lasso di tempo idoneo a consolidaretale affidamento.

8.1. Ritiene tuttavia il Collegio che sebbene effettivamente le somme delle quali è chiesta la restituzione furono erogate nel 2001 in esecuzione dell’accordo transattivo che trovava fondamento nell’art. 60 del regolamento e di cui non poteva immaginarsiche non fossero dovute e che tali somme vennero chieste in restituzione, dopo nove anni e sei mesi, nel 2010 tuttavia la decisione della Corte di merito va confermata poiché si verte nell’ambito dell’indebito oggettivo e dunque “ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo " ex persona debitoris", in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens" né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (cfr. Cass . 12/03/2019n. 7066).

In sostanza ove l'erogazione sia avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (cfr. Cass. n. 4323 del 2017 citata dalla stessa parte ricorrente).

9. In conclusione, poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati disponendo la restituzione delle somme non dovute ma regolando gli interessi secondo la regola indicata solo a far data dalla domanda di restituzione e non dall’originaria erogazione delle somme, la sentenza deve essere sul punto confermata.

9.1. Quanto alle spese va confermata la condanna già disposta e la misura ivi indicata per il giudizio di legittimità interessato dalla presente revocazione mentre si reputa equo, in considerazione del complessivo esito del giudizio di revocazione compensare tra le parti le relative spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , poi, va dato atto che per effetto del seppur parziale accoglimento del ricorso per revocazione non sussist ono i presupposti processuali per il versamento da parte degli odierni ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso per revocazione.

Accoglie il secondo.

Revoca l’ordinanza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 541 del 2017 e decidendo in sede rescissoria lo rigetta.

Conferma la condanna alle spese già disposta e nella misura ivi liquidata di € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre agli accessori dovuti per legge.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di revocazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto che non sussist ono i presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26522-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.R.C.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI N. 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 10163/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 25658/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10163 del 21 ottobre 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] revocazione R.G.N.26522/2021 Cron. Rep. Ud.20/06/2023 CC e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che in riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.) aveva dichiarato non dovuta l' indennità aggiuntiva di anzianità prevista dall'art. 60 del Regolamento del personale dell'Istituto, corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] all'atto della cessazione del rapporto e, per l'effetto, aveva condannato gli eredi di quest'ultimo al pagamento, in favore dell'I.R.C.A.C. appellante, della somma indebitamente percepita, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali ritenendo che l'indennità in questione non fosse parte integrante dell'accordo transattivo intercorso fra le parti in data 31 maggio 2001.Nel pervenire a tale decisione il giudice di appello avevaescluso che dall'esame dell’accordo emerge sse che tra le pattuizioni concordate vi rientrasse anche l'indennità controversa. 1.1. In particolare , la Corte di cassazione ha accertato che i ricorrenti ave vano trascurato di produrre l’ accordo transattivo oggetto di contrasto e neppure ne avevano precisato la collocazione nel fascicolo processuale, ma inoltre non avevano allegato l'art. 60, comma 3, del regolamento del personale I.R.C.A.C.della cui interpretazione si discuteva. 1.2. La Corte d'appello, infatti, aveva interpretato la disposizione regolamentare interna, rubricata "indennità di anzianità" ritenendo che, in base al suo tenore letterale ed all'intima connessione esistente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione dell'indennità stessa essa, si trattasse diun T.F.R. aggiuntivo che si poneva in contrasto con la disciplina imperativa di cui all'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge n. 297/82. Con la sentenza della Cassazione si evidenziava allora che la Corte di appello nel riformare la sentenza di primo grado aveva proceduto proprio all’interpretazione dell’accordo transattivo del 31 maggio 2001 escludendo che vi rientrasse l'indennità controversaatteso che oggetto dell’accordo erano le condizioni per la cessazione del rapporto di lavoro ed i criteri e le modalità per la composizione degli elementi retributivi per l'individuazione della retribuzione di riferimento, da considerare utile ai fini della quantificazione del trattamento economico iniziale lordo mensile da riconoscere in funzione dell'esodo. Pertanto, ha ritenuto che una sua diversa interpretazione sarebbe dovuta passareattraverso un compiuto e diretto esame dell'atto che non era possibile non avendo la parte ricorrente provveduto alla sua produzione in giudizio.Con riguardo poi alla denunciata violazione dell’art 2033 c.c. , il giudice di legittimità ha ritenuto che trattandosiquestioni di cui non vi è cenno nella sentenza di appello il ricorrente avrebbe dovuto allegare l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ed indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò fosseavvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello; diversamente la questione deve essere considerata nuova. 2. Per la revocazione della sentenza hanno propo sto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , eredi di [OSCURATO:PERSONA] . L’I.R.C.A.C.-[OSCURATO:PERSONA] per il Credito e la Cooperazione ha resistito con tempestivo controricorso ed ha depositato anche memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il ricorso - nel r icordare che la sentenza di Cassazione può essere revocata qualora la Corte sia incorsa in un errore percettivo su un fatto o su un complesso di fatti, risultante incontrovertibilmente dagli atti del giudizio ed oggetto di discussione,che se esattamente percepito avrebbe determinato un esito diverso del giudizio - la parte ricorrente deduce che , contrariamente a quanto affermato dall’ordinanza, il regolamento e l’accordo transattivo erano stati depositati in giudizio unitamente al ricorso in cassazione e c he tanto risulterebbe inequivocabilmente anche dal fatto che di essi si fa menzione in calce al ricorso e che all’atto del deposito in cancellerianon era stato formulato alcun rilievo . 4. Per altro profilo deduce che, con riguardo alla ritenuta novità della questione prospettata con il quarto motivo di ricorso per cassazione,avente ad oggetto la violazione da parte della Corte di appello del disposto di cui all’art. 2033 c.c., la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto ai sensi degli artt.391 e 395 n. 4 c.p.c.. 5. Il ricorso per revocazione è fondato nei limiti di seguito esposti. 5.1. Per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cfr. recentemente Cass.12/06/2023 n. 16609 ed ivi le richiamate Cass. 22/09/2014 n. 19926, 09/12/2013 n. 27451 , Cass. Sez. Un. 28/05/2013 n. 13181,Cass. 12/12/2012 n. 22868, Cass. 18/01/2012 n. 714 e Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). 5.2. In particolare, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass.03/04/2017 n. 8615e 15/06/2012 n. 9835). 5.4. Si è altresì già affermato che la configurabilità dell'errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del cosiddetto “principio di autosufficienza” in ordine ai motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass.31/08/2017n. 20635, 22/06/2007 n. 14608e 23/05/2006 n. 12154). 6. Tanto premesso rileva il Collegio che può costituire errore di fatto, suscettibile di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti su cui poggia il ricorso per cassazione (Cass.16/01/2019 n. 975). 6.1. Ciò posto effettiv amente in allegato al ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di merito era stato depositato il fascicoletto dei documenti che specifica va quali fossero gli atti depositati e, tra questi, al punto g) risultava depositato il verbale di conciliazione del 31 maggio 2001 , tuttavia, come accertato dalla Cassazione nella sentenza di cui è chiesta la revocazione, non vi è menzione dell’avvenuto deposito del Regolamento dell’Istituto con il quale è disciplinata l’indennità di cui si controvertee, nel corpo del ricorso , non si chiarisce dove sia possibile rinvenire tale documento. 6.2. Ritiene allora il Collegio che l’allegazione e produzione dell’accordo transattivo, erroneamente esclusa dalla Corte di cassazione, non basta no per poter ritenere d ecisivo l’errore di percezione da parte della Corte di Cassazione. L’ordinanza di cui è chiesta la revocazione, infatti, ha fondato la dec isione di inammissibilità della censura anche, e proprio, sulla mancata allegazione e produzione dell’art. 60 comma 3 del citato Regolamento che era oggetto della censura formulata dai ricorrenti per cassazione sul rilievo specifico che la Corte di merito avesse errato proprio nell’interpretare tale disposizione. L’esatto contenuto del Regolamento, del quale era contestata l’interpretazione, ne rendeva indispensabile la produzione che non risulta esservi stata come correttamente accertato dalla Corte che per tale aspetto non è incorsa nel denunciato errore revocatorio. Per tale aspetto la revocazione èinammissibile. 7. Al contrario la sentenza è incorsa nell’errore revocatorio denunciato laddove ha ritenuto, nuova, e perciò inammissibile, la denuncia di violazione dell’art. 2033 c.c.. 7.1. Rileva infatti il Collegio che dalla lettura della sentenza della Corte di meritoallegata al ricorso per revocazione, si evince che il giudice di appello si era espressamente occupato della questione della ripetibilità delle somme indebitamente versate ed avevaritenuto che “quanto percepito a tal titolo… al momento del collocamento in pensione, deve reputarsi indebito”. Il giudice di appello chiarisce perché non rilev erebbe la modifica unilaterale del regolamento ed inoltre chiarisce la ragione per la quale occorre tener conto della disciplina del T.F.R., giungendo adaffermare che la somma, illegittimamente percepita , doveva essere restituita a nulla rilevando la buona fede del percipiente “giacché tale obbligo discende dalla natura oggettivamente indebita di quanto ricevuto” e così dispone ndo la restituzione delle somme al netto delle trattenute e con interessi dalla data della domanda di restituzione, essendo rimasta in dimostrata la mala fede dell’accipiensal momento del pagamento. 7.2. L’errore percettivo della Corte risulta pertanto del tutto evidente. La questione non solo non era nuova ma era anche stata dibattuta tra le parti. L’ istanza di revocazione di una pronuncia della corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione ( cfr. Cass. n. 414 del 2018). 8. Revocata sotto tale profilo la decisione occorre procedere all’esame del motivo di ricorso con il quale si era dedotto che doveva essere valorizzato l’affidamento della parte che senza dolo ed in buona fede aveva ricevuto lesomme che non sarebbe perciò stato possibilerecuperare una volta trascorso un lasso di tempo idoneo a consolidaretale affidamento. 8.1. Ritiene tuttavia il Collegio che sebbene effettivamente le somme delle quali è chiesta la restituzione furono erogate nel 2001 in esecuzione dell’accordo transattivo che trovava fondamento nell’art. 60 del regolamento e di cui non poteva immaginarsiche non fossero dovute e che tali somme vennero chieste in restituzione, dopo nove anni e sei mesi, nel 2010 tuttavia la decisione della Corte di merito va confermata poiché si verte nell’ambito dell’indebito oggettivo e dunque “ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo " ex persona debitoris", in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens" né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (cfr. Cass . 12/03/2019n. 7066). In sostanza ove l'erogazione sia avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (cfr. Cass. n. 4323 del 2017 citata dalla stessa parte ricorrente). 9. In conclusione, poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati disponendo la restituzione delle somme non dovute ma regolando gli interessi secondo la regola indicata solo a far data dalla domanda di restituzione e non dall’originaria erogazione delle somme, la sentenza deve essere sul punto confermata. 9.1. Quanto alle spese va confermata la condanna già disposta e la misura ivi indicata per il giudizio di legittimità interessato dalla presente revocazione mentre si reputa equo, in considerazione del complessivo esito del giudizio di revocazione compensare tra le parti le relative spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , poi, va dato atto che per effetto del seppur parziale accoglimento del ricorso per revocazione non sussist ono i presupposti processuali per il versamento da parte degli odierni ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso per revocazione. Accoglie il secondo. Revoca l’ordinanza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 541 del 2017 e decidendo in sede rescissoria lo rigetta. Conferma la condanna alle spese già disposta e nella misura ivi liquidata di € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre agli accessori dovuti per legge. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di revocazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto che non sussist ono i presuppost
Sentenza Cassazione n. 25000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris