CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 42728/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 16 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto tardivo, atteso che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data 3 marzo 2023 ed era stato fissato il termine di giorni novanta per il suo deposito, avvenuto tempestivamente in data 8 maggio 2023, dopo che al ricorrente, in data 6 marzo 2023, era stato comunicato il dispositivo della sentenza, cosicché il termine per l'impugnazione è decorso in data 18 luglio 2023, mentre il ricorso è stato proposto il 13 ottobre 2023; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23