CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 23109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24174/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e x O .P.C.M. n. 3375/2004 , in person a del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Roma, in v ia [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via d i S. Costanza n.36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c/o [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], conprocura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti – avverso l'ordinanza n. 9/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Cons.rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio del Soggetto attuatore per la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia (promotore dell’espropriazione e autorità competente per il decreto d’esproprio) propose opposizione alla stima depositata il 6.12.16, specificando che il decreto d’esproprio era stato emesso il 17.10.14. I resistenti eccepirono l’improponibilità del ricorso per inosservanza del termine dilatorio di gg. 30 dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della relazione di stima, ex art. 54, c.1, dpr n.Con sentenza del 25.7.17, la Corte d’appello di Campobasso accolse l’opposizione, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo, osservando che: dal combinato disposto degli artt. 27 e 54, c.1, dpr n. 327/01 si desumeva che era contemplato un termine dilatorio di 30 gg. per le impugnative, a decorrere dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della relazione di stima, e altro termine acceleratorio di gg. 30, decorrente dalla notifica della stima peritale, per proporre l’impugnativa; il ricorso era stato depositato il 4.1.17, cioè lo stesso giorno in cui le parti resistenti assumevano di aver ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito della relazione di stima, ma prima dei 30 gg. successivi alla spedizione di tale comunicazione con racc.; tale termine dilatorio concretizzava un presupposto processuale che deve sussistere prima del ricorso. L’Ufficio suddetto ricorre in cassazione con unico motivo. Resistono i comproprietari con controricorso, illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 54, c.1, dpr n. 327/01, per aver la Corte d’appello applicato una sanzione d’inammissibilità del ricorso d’opposizione alla stima dell’indennità d’esproprio non prevista dalla legge, poiché il termine dilatorio ex art. 27 non rappresentava un mero fatto abilitativo alla successiva opposizione. Il ricorso è fondato. va osservato che i n materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima, di cui all'art. 27, comma 2, del dpr n. 327 del 2001, è finalizzato a consentire agli interessati di prendere visione del documento e decidere se accettarla oppure opporvisi, ed ha perciò natura dilatoria. Ne consegue che non può ritenersi improponibile l'opposizione alla stima introdotta prima della scadenza di tale termine, in quanto va riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, dovendo anche tenersi conto che la pronuncia di improponibilità dell'azione è suscettibile di determinare effetti, non solo processuali, ma anche sostanziali, ossia preclusivi della reiterabilità della domanda di merito, qualora in concomitanza decorra e scada il ricordato termine perentorio ed ostano, ad una simile conclusione, profili di illegittimità costituzionale (Cass., n. 21225/19). Nel caso concreto il ricorso del Comune è stato proposto prima del decorso del termine dilatorio di 30 gg., ma ciò non può comportare l’inammissibilità dell’opposizione, in piena conformità dei cri teri dettati dalla citata ordinanza della cassazione, cui il collegio intende dare continuità. Né tale orientamento appare difforme da quello secondo cui, in tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del dpr n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del dpr citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui al predetto art. 27 (Cass., n. 28791/18). Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anch