Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 18309/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17759/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 1 POZZUOLI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1807/2021 depositata il 18/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 17759sez.

S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di via F.lli Bandiera n. 1 di Pozzuoli proponeva opposizione a decreto ingiuntivo a m ezzo del quale gli era stat a ingiuntala consegna di alcuni documenti (SAL, contabilità dei lavori e verbali di assemblea) nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva in essere un rapporto di appalto; adduceva a tal fine l’opponente che la controparte non aveva diritto alla consegna della documentazione predetta, di cui non ne aveva comunque il possesso (SAL e della contabilità dei lavori in possesso del Direttore dei Lavori), e che, comunque la Fiore ne aveva già la disponibilità

2. Si costituiva l'opposta, chiedendoil rigetto dell'opposizione. 3.Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione, condannando comunque il Condominio a consegnare alla Fiore copia del SAL e della contabilità dei lavori in riferimento al contratto di appalto stipulato inter partese rigettava le altre domande

4. Avverso la predetta sentenza proponeva appello i l Condominiodi via F.lli Bandiera n. 1 di Pozzuoli

5. [OSCURATO:PERSONA] srl resisteva al gravame.

6. La Corte d’Appello riteneva inammissibile l’appello perché non rispondente ai requisiti minimi richiesti dall’art. 342 c.p.c. come modificato dalla novella del 2012.Infatti, le argomentazioni addotte dagli appellanti , piuttosto che esporre compiutamente le ragioni del gravame da contrapporre in maniera critica alle motivazioni esposte in sentenza, di guisa da inficiarne il suo fondamento logico-giuridico (ex pluribus, Cass. 19.2.2009, n 4068, Cass. 31.5.2006, n. 12984), rivelavano una mera manifestazione di dissenso rispetto alle statuizioni rese dal primo giudice, ed erano perciò inidoneead evidenziarne effettive lacune, incongruenze e/o Ric. 2021n. 17759sez.

S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 illogicità della motivazione posta a base della decisione impugnata.

Sicché richiamata la giurisprudenza di legittimità , compresa la sentenza delle Sezioni Unite n.27199 del 16.11.2017, secondo la Corte territoriale l'appello del Condominio non soddisfaceva tali requisiti e, per tali ragioni, andava dichiarato inammissibile.

7. [OSCURATO:PERSONA] di via F.lli Bandiera n. 1 di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

8. [OSCURATO:PERSONA] srl è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto; art. 342 c.p.c.; art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione del c.d. diritto vivente in materia; art. 360 n. 4 c.p.c.; nullità della sentenza.

Secondo parte ricorrente la sentenza sarebbe frutto di una erronea, se non del tutto omessa,lettura dell’atto di appello.

Non sarebbe vero, infatti, che l’atto di appello era stato redatto in termini poco chiari e che le censure fossero state formulate in modo generico.

Neppure sarebbe vero che il ricorrente non avesse indicato le "parti" della sentenza, che aveva inteso specificamente impugnare, ovvero che avesse omesso di specificare le "modifiche", che aveva inteso richiedere che venissero apprestate, come prescrive l’art. 342 c.p.c. .

Il condominio ricorrente evidenziache a pag. 3 della sentenza impugnata, sono stati gli stessi giudici di appello ad avere sintetizzato gli otto specifici motivi di appello, sottoposti dall’odierno ricorrente, così confermandone la chiarezza e la specificità, mostrando di averli ben compresi tutti.

Ric. 2021n. 17759sez.

S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 Il ricorrente, con l'atto di appello, dopo avere esposto compiutamente e sempre con estrema chiarezza i motivi di appello (da pag. 5 a pag. 9 dell'atto), aveva dedicato due specifici paragrafi proprio all'indicazione delle "parti" della sentenza, che intendeva impugnare, nonché alle "modifiche", che intendeva chiedere che venissero assunte con la decisione di appello; il tutto proprio allo scopo di soddisfare i requisiti di ammissibilità del mezzo, ex art.342 c.p.c. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato.

Punto di partenza per l’esame della censura proposta dal ricorrente è la pronuncia delle Sezioni Uniten. 27199 del 2017 in materia di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art.342 c.p.c.

Il supremo Collegio, infatti, ha affermato il seguente principio di diritto: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez.U, Sent. n. 27199 del 2017).

Ric. 2021n. 17759sez.

S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 Si legge nella citata pronuncia che ciò che il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge.

Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbeporsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.

Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado.

Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo Ric. 2021n. 17759sez.

S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 spunti per una decisione diversa.

Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudi ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.

Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.

Nella specie, l’appello proposto dal Condominio conteneva una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado.

Come evidenziato dal ricorrente, in effetti, la stessa sentenza di appello da atto dei seguenti otto motivi di gravame : che i documenti per cui ècausa non sono di proprietà del Condominio e la Fiore non ha diritto alla consegna degli stessi (primo motivo); l’inammissibilità del procedimento monitorio intrapreso (secondo motivo); che la Fiore nonha diritto alla consegna degli stessi, non potendosi ritenere“creditrice” su siffatta richiesta (terzo motivo); che i documenti richiesti non po ssono essere considerati “cosa mobile determinata” (quartomotivo); che non è chiaro se la Fiore abbia domandato la consegna degli originali o delle copie (quinto motivo); che lo scopo perseguito dalla Fiore non sarebbe giuridicamente tutelabile (sesto motivo); che la Fiore non ha giustificato il proprio diritto alla consegna (settimo motivo); che la Fiore non ha fornito alcuna prova dell’esistenza dei predetti documenti, che sarebbero risultati prodotti anche in un altro giudizio(ottavo motivo)”.

Ric. 2021n. 17759sez.

S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 Il condominio ricorrente, ai fini della specificità del ricorso, ha riportato i suddetti motivi di gravame e ha evidenziato che nell’appello erano sufficientemente indicate anche le parti della sentenza che si voleva contraddire.

Alla luce di quanto riportato risulta evidente chela statuizione di inammissibilità dell’appello violi l’art. 342 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U, Sent. n.27199 del 2017 ).

5. Inconclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli , in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17759/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 1 POZZUOLI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1807/2021 depositata il 18/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 17759sez. S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di via F.lli Bandiera n. 1 di Pozzuoli proponeva opposizione a decreto ingiuntivo a m ezzo del quale gli era stat a ingiuntala consegna di alcuni documenti (SAL, contabilità dei lavori e verbali di assemblea) nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva in essere un rapporto di appalto; adduceva a tal fine l’opponente che la controparte non aveva diritto alla consegna della documentazione predetta, di cui non ne aveva comunque il possesso (SAL e della contabilità dei lavori in possesso del Direttore dei Lavori), e che, comunque la Fiore ne aveva già la disponibilità 2. Si costituiva l'opposta, chiedendoil rigetto dell'opposizione. 3.Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione, condannando comunque il Condominio a consegnare alla Fiore copia del SAL e della contabilità dei lavori in riferimento al contratto di appalto stipulato inter partese rigettava le altre domande 4. Avverso la predetta sentenza proponeva appello i l Condominiodi via F.lli Bandiera n. 1 di Pozzuoli 5. [OSCURATO:PERSONA] srl resisteva al gravame. 6. La Corte d’Appello riteneva inammissibile l’appello perché non rispondente ai requisiti minimi richiesti dall’art. 342 c.p.c. come modificato dalla novella del 2012.Infatti, le argomentazioni addotte dagli appellanti , piuttosto che esporre compiutamente le ragioni del gravame da contrapporre in maniera critica alle motivazioni esposte in sentenza, di guisa da inficiarne il suo fondamento logico-giuridico (ex pluribus, Cass. 19.2.2009, n 4068, Cass. 31.5.2006, n. 12984), rivelavano una mera manifestazione di dissenso rispetto alle statuizioni rese dal primo giudice, ed erano perciò inidoneead evidenziarne effettive lacune, incongruenze e/o Ric. 2021n. 17759sez. S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 illogicità della motivazione posta a base della decisione impugnata. Sicché richiamata la giurisprudenza di legittimità , compresa la sentenza delle Sezioni Unite n.27199 del 16.11.2017, secondo la Corte territoriale l'appello del Condominio non soddisfaceva tali requisiti e, per tali ragioni, andava dichiarato inammissibile. 7. [OSCURATO:PERSONA] di via F.lli Bandiera n. 1 di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 8. [OSCURATO:PERSONA] srl è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto; art. 342 c.p.c.; art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione del c.d. diritto vivente in materia; art. 360 n. 4 c.p.c.; nullità della sentenza. Secondo parte ricorrente la sentenza sarebbe frutto di una erronea, se non del tutto omessa,lettura dell’atto di appello. Non sarebbe vero, infatti, che l’atto di appello era stato redatto in termini poco chiari e che le censure fossero state formulate in modo generico. Neppure sarebbe vero che il ricorrente non avesse indicato le "parti" della sentenza, che aveva inteso specificamente impugnare, ovvero che avesse omesso di specificare le "modifiche", che aveva inteso richiedere che venissero apprestate, come prescrive l’art. 342 c.p.c. . Il condominio ricorrente evidenziache a pag. 3 della sentenza impugnata, sono stati gli stessi giudici di appello ad avere sintetizzato gli otto specifici motivi di appello, sottoposti dall’odierno ricorrente, così confermandone la chiarezza e la specificità, mostrando di averli ben compresi tutti. Ric. 2021n. 17759sez. S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 Il ricorrente, con l'atto di appello, dopo avere esposto compiutamente e sempre con estrema chiarezza i motivi di appello (da pag. 5 a pag. 9 dell'atto), aveva dedicato due specifici paragrafi proprio all'indicazione delle "parti" della sentenza, che intendeva impugnare, nonché alle "modifiche", che intendeva chiedere che venissero assunte con la decisione di appello; il tutto proprio allo scopo di soddisfare i requisiti di ammissibilità del mezzo, ex art.342 c.p.c. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato. Punto di partenza per l’esame della censura proposta dal ricorrente è la pronuncia delle Sezioni Uniten. 27199 del 2017 in materia di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art.342 c.p.c. Il supremo Collegio, infatti, ha affermato il seguente principio di diritto: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez.U, Sent. n. 27199 del 2017). Ric. 2021n. 17759sez. S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 Si legge nella citata pronuncia che ciò che il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbeporsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo Ric. 2021n. 17759sez. S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 spunti per una decisione diversa. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudi ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. Nella specie, l’appello proposto dal Condominio conteneva una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado. Come evidenziato dal ricorrente, in effetti, la stessa sentenza di appello da atto dei seguenti otto motivi di gravame : che i documenti per cui ècausa non sono di proprietà del Condominio e la Fiore non ha diritto alla consegna degli stessi (primo motivo); l’inammissibilità del procedimento monitorio intrapreso (secondo motivo); che la Fiore nonha diritto alla consegna degli stessi, non potendosi ritenere“creditrice” su siffatta richiesta (terzo motivo); che i documenti richiesti non po ssono essere considerati “cosa mobile determinata” (quartomotivo); che non è chiaro se la Fiore abbia domandato la consegna degli originali o delle copie (quinto motivo); che lo scopo perseguito dalla Fiore non sarebbe giuridicamente tutelabile (sesto motivo); che la Fiore non ha giustificato il proprio diritto alla consegna (settimo motivo); che la Fiore non ha fornito alcuna prova dell’esistenza dei predetti documenti, che sarebbero risultati prodotti anche in un altro giudizio(ottavo motivo)”. Ric. 2021n. 17759sez. S2 - ud. 11 /0 6 /202 4 Il condominio ricorrente, ai fini della specificità del ricorso, ha riportato i suddetti motivi di gravame e ha evidenziato che nell’appello erano sufficientemente indicate anche le parti della sentenza che si voleva contraddire. Alla luce di quanto riportato risulta evidente chela statuizione di inammissibilità dell’appello violi l’art. 342 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U, Sent. n.27199 del 2017 ). 5. Inconclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli , in diversa compos
Decreto Cassazione n. 18309/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris