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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38401/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOc~.--T-gf , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano con sentenza del del 23 maggio 2024 ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a sette delitti di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen. 2.Avverso la sentenza Milenkovic, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazioine di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia presentata dall'imputato personalmente.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] de te [OSCURATO:PERSONA] erranti D E YOSI1ATA C A1n4 O 11024 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOc~.--T-gf , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano con sentenza del del 23 maggio 2024 ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a sette delitti di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen. 2.Avverso la sentenza Milenkovic, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazioine di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia presentata dall'imputato personalmente. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] de te [OSCURATO:PERSONA] erranti D E YOSI1ATA C A1n4 O 11024 1
Sentenza Cassazione n. 38401/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris