CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31384/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorso;lette le note depositate dalla difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 31 marzo 2026, il Tribunale di Caltanissetta rigettaval’istanza di riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del GIPdel Tribunale di Gela che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia incarcere, avendo ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordineal reato di tentato omicidio ai danni di XXXXXXXXXXXXXXX, commesso conpremeditazione, nonché di detenzione e porto d’arma. In particolare, valutavainfondati i motivi di riesame proposti, ritenendo che la condotta posta in esseredal ricorrente integrasse il delitto di tentato omicidio e non di lesioni personaliaggravate, come prospettato dalla difesa, tenuto conto delle modalità dellacondotta (commessa con arma da sparo, mirando ad altezza d’uomo, in orarionotturno, da una moto in corsa) nonché dell’atteggiamento soggettivo desuntodai motivi dell’azione (una ritorsione dovuta a precedente aggressione da partedella persona offesa) e dal contenuto di alcune conversazioni intercettate.Riteneva, inoltre, di dover confermare l’aggravante della premeditazione e didover escludere l’attenuante dell’aver agito in stato d’ira. Sotto il profilo delleesigenze cautelari, riteneva che la personalità del reo, quale desumibile dallagravità del reato, nonché la condotta successiva al reato (la resistenzacommessa per opporsi all’azione degli inquirenti) e il fatto di essersi procuratoun’arma, inducevano a ritenere che egli, benché formalmente incensurato, fosselegato ad ambienti criminali. Valutava quindi idonea e proporzionata a contenerele esigenze cautelari la misura custodiale della custodia in carcere applicata dalGip.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso la difesa del ricorrente articolandoquattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., censura la decisione per erronea applicazione di legge.Lamenta che, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità, il Tribunale abbia confermato la qualificazione della condottacommessa dal ricorrente come tentativo di omicidio anziché come lesioniaggravate. Ciò nonostante gli elementi di segno opposto individuati dalla difesaovvero:- l’ammissione dei fatti da parte dell’indagato, il quale avevaaffermato di aver avuto intenzione di intimidire la persona offesa inrisposta all’affronto subito;- le immagini dei filmati di videosorveglianza, i qualievidenziavano che il ricorrente aveva puntato la pistola verso ilbasso, come si evinceva dalla curva del polso e non ad altezzad’uomo, come ritenuto dal Tribunale;- la localizzazione delle lesioni (al calcagno);- il numero dei colpi sparati (due);- l’assenza di ostacoli, l’andamento rettilineo della strada, laluminosità della via, benché in orario notturno, la velocità moderatadella motocicletta,costituiscono elementi che inducono a ritenere che ove egli avesseinteso uccidere la persona offesa, sarebbe riuscito nell’obiettivo, mentre,la localizzazione delle lesioni dimostra che egli aveva avuto solointenzione di punirlo.Quanto all’elemento soggettivo, osserva che le intercettazioni sonorelative a notizie riportate de relato, sicché hanno una limitata forzaprobatoria e che le affermazioni dello stesso indagato che, conriferimento all’azione commessa, afferma “mi viene a costare trent’anni”,vanno interpretate come manifestazione di un timore, essendo relativead un momento successivo ai fatti.2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., censura la decisione per avereconfermato l’aggravante della premeditazione, nonostante il lasso ditempo tra il fatto che aveva scatenato l’aggressione (ovvero l’aggressioneda parte della vittima) fosse di poco precedente la condotta criminosaoggi in esame, e, sostanzialmente, costituente l’avvio di una azionecondotta senza soluzione di continuità in un limitato arco di tempo, il cheesclude la sussistenza di uno dei presupposti dell’aggravante ovvero illasso di tempo significativo tra l’ideazione criminosa e la sua attuazione.2.3 Contesta, inoltre, con il terzo motivo di ricorso, che ilTribunale abbia negato l’attenuante dello stato d’ira nonostante siaemerso che, dopo l’aggressione posta in essere da XXXXXXXXXXXXXXX,la persona offesa abbia continuato a provocare l’odierno ricorrente e chesia ravvisabile un collegamento causale tra le due condotte.2.4 Con il quarto motivo, infine, censura la decisione per avereritenuto sussistente un pericolo di recidiva nonostante il tempo decorsotra il fatto e l’applicazione della misura (circa due mesi) e l’ammissione diresponsabilità, elementi che inducono a ritenere che la misura gradatadegli arresti domiciliari con presidio elettronico sia idonea a contenere leresidue esigenze cautelari.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.4. Con note depositate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore ha replicato alle conclusionidel Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Preliminarmente, giova rilevare che le Sezioni Unite, con sentenza n.11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorsoper cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerentil’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976-01).3. Ciò posto, si osserva che «In tema di delitti contro la persona,pe r d i s t i ngue re i l r ea to d i l e s i one pe r sona l e da que l l odi tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamentopsicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva,desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata,nonché dalle modalità dell'atto lesivo» (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022,Rv. 283390 – 01). Con specifico riferimento alla idoneità degli atti, si èchiarito che «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità delreato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo contodelle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, inmodo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creareuna situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto[...]». (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Rv. 248305 – 01).4. Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazionedei principi enunciati, avendo ritenuto la condotta posta in esseredall’agente idonea, sotto il profilo oggettivo, a commettere il delitto ditentato omicidio. A tal fine, ha valorizzato l’arma utilizzata (ovvero unapistola) e le modalità dell’azione, commessa con una postura del corpoindicativa della direzione dello sparo verso la persona, su veicolo inmovimento e in orario notturno, nonché il numero di colpi esplosi (almenodue), condizioni che, con giudizio ex ante, inducono a ritenere l’idoneitàdell’azione a provocare la morte della persona offesa. Il Tribunale, neldisattendere la tesi difensiva, ha sottolineato la circostanza che ifotogrammi mostrano il ricorrente a bordo di una motocicletta, guidata daun’altra persona, con il braccio teso verso la vittima, in posizioneperpendicolare e, quindi, con postura idonea ad imprimere al colpo unatraiettoria in grado di colpire la persona, osservando, altresì, che ove ilgesto avesse avuto solo finalità dimostrativa o intimidatoria, il colpopoteva essere sparato in aria o verso l’asfalto. Si tratta di argomentidi evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione, insussistentenel caso in esame, non è censurabile in sede di legittimità. Con questeargomentazioni, la difesa non si è confrontata, essendosi limitata ariproporre una propria lettura degli accadimenti, sollecitando unarivalutazione del fatto non consentita in questa sede.D’altro canto, la circostanza che il colpo abbia attinto il piede dellavittima non è circostanza in sé sufficiente ad escludere l’intenzioneomicidiaria in quanto la zona colpita può dipendere da una serie di fattori,quali un errore di mira, il fatto che la moto fosse in movimento, lareazione della persona offesa etc. (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014,Rv. 261702 – 01).Deve, inoltre, rilevarsi che il Tribunale del riesame ha fondato ilproprio convincimento anche su ulteriori elementi, costituiti daintercettazioni ambientali. In particolare, ha valorizzato, al fine dirafforzare l’intenzione omicidiaria, la conversazione avuta tra terzepersone, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la propria sorel la eXXXXXXXXXXXXXXXXX, nel corso della quale XXXXXXX riferiva che, dopoaver subito l’aggressione da parte della persona offesa, l’odiernoricorrente aveva previsto che l’accaduto gli sarebbe costato caro:“XXXXXXXXX mi ha detto, pezzo di babbo perché non me lo ha dettoprima, che lui – XXXXXXXX – ai campi da basket, quando ha presoschiaffi, ha detto “ a me stasera, sta cosa mi viene a costare 30 anni”. Giàlui lo aveva detto”. Detta conversazione, nella lettura datane dal tribunalecostituisce conferma dell’intenzione dell’odierno ricorrente di reagireall’offesa subita (gli schiaffi) con condotta grave (che gli avrebbecomportato una pena di 30 anni), così già prospettando l’intenzione diuccidere il rivale e fornendo un chiaro elemento interpretativodell’atteggiamento soggettivo della condotta.Sul punto, è il caso di rammentare che, con riferimento alle fonti diprova costituite dalle intercettazioni, questa Corte, con pronunce costanti,ha affermato che «In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenzaimpugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in essocontenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare lepersone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituiscedi legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbiaapplicato tali criteri in modo scorretto [...]» (da ultimo, Sez. 1, n. 25939del 29/04/2024, Rv. 286599 – 01). E, ancora, «In materia diintercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessaall'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento nonpuò essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti dellamanifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui essesono recepite» (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 – 01).Nel caso in esame, l’interpretazione accordata alle dichiarazioni nonrisulta manifestamente illogica o irragionevole e non può, quindi, esseresindacata da questa Corte, fermo restando l’opportuno approfondimentoin sede istruttoria delle circostanze della conversazione, della attendibilitàdei dichiaranti e delle fonti di conoscenza e la valutazione sull’opportunitàdi esaminare le fonti dirette.Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza impugnata nonmerita le censure mosse in relazione alla qualificazione della condottacome tentato omicidio anziché come lesioni aggravate.Quanto all’elemento soggettivo del reato, il dolo (nelle forme del dolodiretto o alternativo) è stato adeguatamente motivato dal Tribunale delriesame, il quale, oltre alla intercettazione telefonica dinnanzi riportata,ha evidenziato che l’esplodere colpi di pistola, in orario notturno, daveicolo in movimento, a distanza ravvicinata, e ad altezza uomo nonpoteva che essere indicativo della volontà di ledere o uccidereindifferentemente.5. Con riferimento alla aggravante della premeditazione, lagiurisprudenza costante di questa Corte ha ritenuto che «Ai fini della sussistenzadell'aggravante della premeditazione sono necessari due elementi: uno,ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto di unarisoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentatodal trascorrere fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito di un intervallo ditempo apprezzabile, la cui consistenza minima non può essere in astrattorigidamente quantificata ma deve risultare in concreto sufficiente a far rifletterel'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori suquelli a delinquere» (Sez. 1, n. 8974 del 13/06/1997, Rv. 208471-01).In recenti pronunce, poi, è stato valorizzato soprattutto la irrevocabilità delladecisione, la fermezza del proposito, piuttosto al tempo di ponderazione,essendosi affermato che «In tema di omicidio, ai fini della configurabilitàdell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporaletra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice ilcompito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità dellacondotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sullagrave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli adelinquere. (Fattispecie relativa ad agente che aveva teso alla vittima unagguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenza dellarisoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi ilriconoscimento dell'aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circaquaranta minuti tra l'insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione)»(Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep. 2025, Rv. 287472 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame è rimasto aderente ai principienunciati, avendo evidenziato che la preordinazione dell’azione delittuosa sievinceva dal fatto che l’agguato era stato finalizzato a punire l’offesa ricevuta,come riferito dallo stesso ricorrente; che egli aveva confidato a terzi la propriaintenzione, come evincibile anche dalla intercettazione ambientale, oltre chepreannunciarla alla stessa persona offesa; che, conferma, si traeva dal fatto chela vittima, conscia del pericolo, era uscita di casa portando con sé una mazza.Pare, quindi, che tenuto conto dei limiti propri della presente indagine, lamotivazione resista alle censure mosse che attengono tutte ad una diversavalutazione dei fatti.6. Quanto alla circostanza attenuante della provocazione, si è affermatoche «In tema di provocazione, la previsione dell'articolo 62 n. 2 cod. pen. ècorrelata ad un fatto ingiusto altrui cui consegue uno stato d'ira che, qualeincontenibile impulso reattivo-aggressivo, scateni l'azione criminosa;l'attenuante deve pertanto essere esclusa quando il fatto provocatorio si pongacome mera occasione del delitto, da ricondurre ad un diverso movente ostrutturazione e trasformazione dell'originario impulso emotivo in sentimentod'odio, rancore, vendetta o altro. Ed invero, pur non essendo richiesta unaimmediatezza della reazione, questa deve tuttavia essere collegabile ad unevento più prossimo e idoneo ad innescarla, sempre che non si sia verificata unatrasformazione in un diverso sentimento» (Sez. 1, n. 9695 del 15/04/1999,Rv. 214937 – 01).Sul punto, l’ordinanza impugnata richiama la giurisprudenza di questa [OSCURATO:PERSONA] la quale «La circostanza attenuante della provocazione, pur nonrichiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabileladdove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso siatalmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra ilfatto ingiusto e l'ira»(Sez. 5, n 8945 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282823 – 01).Sul punto, si osserva che lo stesso ricorrente non deduce circostanzesufficienti a verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’attenuanteinvocata, non essendo chiarito in cosa sia consistita l’offesa ricevuta, quando sisia verifica, l’entità della stessa, sì da poter valutare anche la proporzione con lareazione.7. Quanto alle esigenze cautelari, la giurisprudenza consolidata di questaCorte ha evidenziato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte delgiudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 – 01).Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione deiprincipi enunciati avendo fondato il giudizio di adeguatezza della misura applicatasia sulla gravità della condotta, sia della personalità del ricorrente argomentatasulla base dei motivi dell’azione (ritorsione rispetto a fatti di limitata gravità) edella condotta successiva al reato (resistenza agli operanti intervenuti pereseguire il controllo sul ricorrente), sia sulla capacità di procurarsi un’arma(valutata come indicativa di inserimento in circuiti criminali), elementi dai qualiha tratto argomenti per ritenere l’indagato non dotato di quei requisiti diautocontrollo ed autolimitazione necessari per fondare l’applicazione di misuremeno afflittive.Rispetto a tale motivazione, la difesa del ricorrente ha opposto il tempodecorso dagli accadimenti (due mesi) senza commissione di ulteriori reati el’ammissione di responsabilità, senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomentispesi sul punto dal Tribunale del riesame che ha specificamente valutato lagravità del fatto e la personalità dell’imputato, in tal modo superando il tema deldecorso del tempo (peraltro modesto) e l’ammissione di responsabilità che haspecificato essere stata parziale, avendo il ricorrente ammesso di aver sparato,ma solo a scopo intimidatorio.8. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi laCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.