CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23678-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 -MILANO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003-condominio di edifici R.G.N.23678/2019 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 450/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2019 R.G.N. 822/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: si controverte della pretesa dell’INPS di ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 1 di Milano (d’ora in avanti il Condominio), in applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, il pagamento dei contributi non versati dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per due proprie dipendenti occupate nel servizio di pulizie oggetto d’appalto presso il Condominio nel periodo luglio 2012 gennaio 2016; il Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dal Condominio avverso il verbale di accertamento ispettivo notificato dall’INPS, mentre la Corte d’appello di Milano, con la sentenza ora impugnata, ha riformato la sentenza e rigettato il ricorso in opposizione, confermando i contenuti dell’accertamento ispettivo; ad avviso della Corte territoriale, premessa la specificità dell’impugnazione, il Condominio era obbligato in solido con l’appaltatore essendo incontestato che le lavoratrici avessero effettuato la prestazione lavorativa presso il medesimo Condominio,il quale non aveva neanche disconosciuto la propria qualifica di datore di lavoro, limitandosi ad eccepire che l’art. 29 cit. non avrebbe potuto essergli applicato perché privo di personalità giuridica; il soggetto passivo della solidarietà, di cui al comma 2 dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, per la Corte territoriale, doveva individuarsi nel committente imprenditore o datore di lavoro, mentre l’ultimo comma escludeva dalla solidarietà solo la persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale; avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Condominio con due motivi, illustrati da successiva memoria; resiste l’INPS con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma n. 4) c.p.c., per non aver la Corte d’Appello di Milano dichiarato inammissibile l'appello; tale atto era stato sostanzialmente confezionato e predisposto dall’INPS con il procedimento del copia e incolla della comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado e, pertanto, senza alcun riferimento ai capi della sentenza che intendeva impugnare, impedendo così di individuare l'ambito del giudizio oggetto di gravame e, soprattutto, i rilievi critici proposti; con il secondo motivo di ricorso, il Condominio assume laviolazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/2003, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c., in quanto la Corte d'Appello, travisando il contenuto della norma, non avrebbe dato debita rilevanza all'ultimo comma dell'art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003 che prevede espressamente che la solidarietà sia esclusa per la persona fisica che non esercita l'attività di impresa o professionale; in particolare, viene criticata la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, secondo cui il condominio di edifici, seppure considerato quale ente di gestione, non possa essere considerato equivalente alla persona fisica; il primo motivo è inammissibile; la sentenza impugnata ha disatteso il motivo d’appello in questione rilevando che il ricorso dell’INPS contenesse tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 434 c.p.c.; in particolare, erano state individuate chiaramente le parti della sentenza impugnata ed i rilievi critici erano stati posti in modo sufficientemente chiaro ed esauriente e consentivano di circoscrivere l’ambito del di gravame; il ricorrente ha criticato la sentenza della Corte d’appello per non aver rilevato la genericità dell’impugnazione proposta dall’INPS, posto che il testo dell’impugnazione era del tutto sovrapponibile a quello della memoria di costituzione in primo grado e, quindi, non conteneva alcuna “compiuta e ragionata richiesta di revisione della sentenza di primo grado”; il ricorrente ha riprodotto in ricorso, alle pagine 9-14, i testi a confronto del ricorso in appello e della memoria di costituzione in primo grado dell’INPS ed in effetti i testi coincidono; tuttavia, tale dato non è sufficiente a consentire di valutare l’effettiva genericità dell’atto d’appello; a tale conclusione, smentita dalla sentenza qui impugnata, potrebbe giungersi solo raffrontando i contenuti dei motivi dell’atto d’appello con quelli della sentenza di primo grado impugnata; il ricorso,invece, oltre a riprodurre l’esposizione della tesi giuridica sostenuta dall’INPS, omette del tutto di riprodurre - almeno negli aspetti salienti - sia il contenuto dei motivi d’appello che quelli della sentenza di primo grado (o gli atti nella loro interezza) per cui non è possibile, in questa sede, esercitare il controllo di legittimità sulla valutazione dell’ammissibilità dell’atto di appello posto in essere dalla Corte d’appello di Milano; il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito, posto che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un " error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza dello stesso; in particolare, (Cass. n. 3612 del 2022) l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art.366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, che il motivo debba essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza; l'osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, di riportare con precisione le argomentazioni della parte motiva del provvedimento di primo grado il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del rispetto del paradigma di cui agli artt.342 e 434 c.p.c., e ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, al fine della valida impugnazione di un capo di sentenza, non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. n. 8 del 2023; Cass. n. 12280 del 2016; Cass. n. 18704 del 2015; Cass., SU, n. 23299 del 2011); il secondo motivo è fondato; la Corte d’appello di Milano ha osservato che il Condominio non aveva mai contestato che le lavoratrici interessate dall’inadempimento contributivo avessero effettuato la propria prestazione lavorativa presso il medesimo Condominio, né che lo stesso fosse “datore di lavoro” delle lavoratrici medesime, con piana applicazione dell’art. 29 cit., a prescindere dalla possibilità di attribuirgli la personalità giuridica; del resto, non poteva neanche ritenersi che il Condominio fosse una persona fisica; viene in rilievo il disposto dell’art. 29 d.lgs. n 276 del 2003, nei commi 2 e 3 ter, applicabile ratione temporis, (modificato per effetto dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dell'art. 1, comma 911, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, e dell'art. 21, comma 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; successivamente, modificato dall'art. 4, comma 31, lett. a) e b), legge 28 giugno 2012, n. 92 e dall'art. 28, comma 2, d. lgs. 21 novembre 2014, n. 175) che prevede, per quanto qui di interesse: “[…] In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. […]; 3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”; nel caso di specie, la Corte d’appello ha rilevato che il Condominio committente e odierno ricorrente, seppure non impresa, fosse da ritenere “datore di lavoro” perché, in modo incontestato, le lavoratrici interessate dall’omissione contributiva ivi prestavano l’attività di pulizia oggetto d’appalto e lo stesso Condominio non aveva negato la “qualifica di datore di lavoro”; tale affermazione non può essere condivisa, nonostante in tal senso si sia espressa, incidentalmente nell’ambito di un giudizio relativo agli obblighi dei contraenti in appalto conferito da un condominio ad una impresa di pulizie, anche la Seconda Sezione di questa Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4079 del 2022; il “datore di lavoro” che, in alternativa all’imprenditore, è responsabile solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/ 2003, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l’attività oggetto dell’appalto viene eseguita; infatti, se così fosse sarebbe stato sufficiente prevedere l’obbligo di solidarietà riferendosi semplicemente al “committente” dell’appalto; è evidente che il datore di lavoro diretto dei dipendenti per i quali si è verificato l’inadempimento contributivo, è l’appaltatore e non il committente e la garanzia della solidarietà aggiunge un debitore a quello principale; la disposizione in esame individua tale debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro, con ciò selezionando tali figure all’interno della intera categoria dei possibili committenti di appalti di opere o di servizi; peraltro, ai sensi del comma 3 ter, sfugge al vincolo solidaristico imposto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, il committente persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale; dunque, è certamente attratto nell’orbita della solidarietà il committente che assume la veste di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., intesa in senso oggettivo, come attività economica organizzata atta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. n. 16612 del 19/06/2008); ma lo è, allo stesso modo, il committente che pur non essendo “imprenditore” è “datore di lavoro”, e cioè il committente che anche attraverso le prestazioni di lavoro rese dai dipendenti dell’appaltatore realizza l’oggetto della propria attività istituzionale, prendendo parte a quel processo di decentramento produttivo del servizio che costituisce il fenomeno economico a cui la norma si riferisce; come avviene, ad esempio, nell’ipotesi delle associazioni, degli enti no profit, etc.; in questi casi, infatti, si realizzano quelle ipotesi di commistione tra le figure del datore di lavoro (appaltatore) ed il committente, fruitore della prestazione lavorativa (potenziale datore di lavoro cd. indiretto) nei cui confronti l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ha inteso rafforzare le tutele dei lavoratori; come è noto, (Cass. n. 2169 del 2022; Corte Cost. n. 254 del 2017) la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale; la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (Cass. n. 25172 del 2019); il limite soggettivo positivo a tale estensione è dato dalla qualità di imprenditore o di datore di lavoro del committente, mentre quello negativo è integrato dalla esplicita esclusione, per effetto del comma 3 bis, dall’attrazione dell’orbita della solidarietà delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale; è così esclusa dalla solidarietà tanto la persona fisica che appalta i lavori di ristrutturazione di un proprio immobile, quanto il condominio di immobili; il condominio, infatti, non svolge attività d'impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini (cfr. Cass., 11 gennaio 2012, n. 177; vd. Cass. SS.UU. n. 10934 del 2019) posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni; in definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto; all’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata; una volta esclusa la sussistenza dei presupposti di operatività dell’obbligo di solidarietà in capo al Condominio ricorrente, non residuando la necessità di ulteriori accertamenti per definire il giudizio, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento della domanda di accertamento negativo dell’obbligo di versamento dei contributi pretesi dall’INPS mediante il verbale ispettivo opposto; l’assenza di univoci precedenti di legittimità sulla questione oggetto di causa determina la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q13.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnat