CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12248/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 50 12 / 20 20 emessa dalla CTR Campania il 26/10/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Avvisiaccertamento omessa presentazione dichiarazione redditi – Motivazione sentenza perplessa Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta avverso avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, per i quali aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo giustificate solo alcune delle operazioni. 3. Sull’appello dell’Agenzia, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una conclusione del tutto contraddittoria rispetto alle premesse. 1.1. Il motivo èfondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.111, comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass n. 2876/2017). 2. Orbene, nel caso di specie, si è senz’altro in presenza di un 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e di una 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', atteso che la CTR, dopo aver evidenziato che l’attività svolta dalla contribuente era risultata pienamente operativa (non avendo la stessa offerto alcuna prova della dedotta cessazione di fatto dell’attività ed essendo risultati sul conto corrente a lei intestato movimenti finanziari non altrimenti giustificati), che, in mancanza delle scritture contabili, per i tre anni in contestazione la Fusco appariva come evasore totale e che la medesima non aveva fornito alcuna giustificazione, “a fronte di un potere esercitato dall’Ufficio in modo ragionevole”, dei movimenti sul conto nella sua disponibilità, ha, nelle conclusioni e nel dispositivo finale, rigettato l’appello proposto dall’Agenzia confermando, per l’effetto, la sentenza di primo grado (la quale, peraltro, aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente). Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza.3. La sentenza impugnata va, quindi, in accoglimento del ricorso, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese relative al presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campani