CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 30115/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 04/03/2024; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui gola [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata perchè la condotta sarebbe di rilevante allarme sociale, in quanto rivelerebbe la mancanza di qualsiasi rispetto per le prescrizioni delle Autorità (così testualmente la Corte). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con l'atto di appello era stata dedotta in modo specifico la questione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, e si era evidenziato come, da una parte, la condotta non fosse di particolare allarme sociale, essendo stato trovato il ricorrente nei pressi della propria abitazione, e, dall'altra, che alla violazione non fosse conseguito nemmeno un giudizio di inidoneità della misura cautelare in corso, che non era stata aggravata e che aveva continuato ad essere eseguita. Né, si era aggiunto, poteva attribuirsi valenza al rilievo del Tribunale secondo cui la causa di non punibilità non avrebbe potuto essere riconosciuta in ragione della pendenza di un procedimento penale per un fatto analogo, trattandosi, in realtà, di un fatto non definitivamente accertato. 3. A fronte del motivo specifico a lei devoluto la motivazione è viziata, essendosi limitata la Corte, come detto, ad escludere la invocata causa di non punibilità in ragione del particolare allarme sociale della condotta, fatto derivare dalla "mancanza di rispetto per le prescrizioni", cioè, sostanzialmente, dall'avere l'imputato violato le prescrizioni a lui imposte. Una motivazione con cui di fatto si è esclusa la causa di non punibilità in ragione della mera esistenza del reato di evasione. 4. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla valutazione della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2025 on