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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24273/2023

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la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a EBOLI avverso la sentenza del 10/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impu gna la sentenza in data 10/12/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza in data 20/11/2019 del Tribunale di Salerno, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen..

2. Deduce:

2.1. "Violazione ex art. 606 c.p.p. lett. b.".

Si riporta integralmente il motivo: «Per non avere la Corte di appello corretto il dispositivo della sentenza di I°, nella parte in cui, condanna l'imputato ad anni due, senza qualificazione di "arresto e, o reclusione"».

2.2. "Violazione ex art. 606 c.p.p. lett. b.".Il ricorrente premette che l'interversione del possesso «presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione"».

Sostiene, dunque, che il caso in esame rimane nell'alveo del mero illecito civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la questione andava devoluta al giudice dell'appello, giacché riferita alla sentenza di primo grado.

Va precisato che l'omissione è eventualmente emendabile con l'incidente di esecuzione, configurando un evidente errore materiale, chiaramente evincibile dalla lettura della motivazione, dove viene specificato che la pena detentiva inflitta è quella della reclusione.

1.2. Il secondo motivo risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica e assertiva affermazione secondo cui il fatto in esame non ha rilievo penale, senza che siano sviluppate censure alla sentenza impugnata.

Da ciò discende che il motivo è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a EBOLI avverso la sentenza del 10/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impu gna la sentenza in data 10/12/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza in data 20/11/2019 del Tribunale di Salerno, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.. 2. Deduce: 2.1. "Violazione ex art. 606 c.p.p. lett. b.". Si riporta integralmente il motivo: «Per non avere la Corte di appello corretto il dispositivo della sentenza di I°, nella parte in cui, condanna l'imputato ad anni due, senza qualificazione di "arresto e, o reclusione"». 2.2. "Violazione ex art. 606 c.p.p. lett. b.".Il ricorrente premette che l'interversione del possesso «presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione"». Sostiene, dunque, che il caso in esame rimane nell'alveo del mero illecito civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la questione andava devoluta al giudice dell'appello, giacché riferita alla sentenza di primo grado. Va precisato che l'omissione è eventualmente emendabile con l'incidente di esecuzione, configurando un evidente errore materiale, chiaramente evincibile dalla lettura della motivazione, dove viene specificato che la pena detentiva inflitta è quella della reclusione. 1.2. Il secondo motivo risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica e assertiva affermazione secondo cui il fatto in esame non ha rilievo penale, senza che siano sviluppate censure alla sentenza impugnata. Da ciò discende che il motivo è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbr
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