CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 5.11.2020 confermava la decisione del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Ciro colpevole del reato di furto ai danni SAVERIANO Luciano, per essersi impossessato di beni di proprietà di questi allocati in una baracca data in comodato oneroso, beni successivamente rinvenuti presso un mercatino di cui il [OSCURATO:PERSONA] li aveva conferiti e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla circostanza aggravante della violenza sulle cose, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, con condanna altresì al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile SAVERIANO Luciano. 2. La Corte di appello, confermando il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice evidenziava come il rinvenimento di alcuni dei beni depositati nella baracca presso il mercatino "Suck", in uno con l'inadeguatezza e comunque con l'irrilevanza delle giustificazioni fornite dall'imputato sulla esigenza di liberare il fondo a seguito di un allagamento e la circostanza che, all'atto del sopralluogo la baracca risultava chiusa a chiave, rendevano del tutto disancorate dal caso concreto le difese avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] tese a escludere l'elemento soggettivo e a affermare l'irrilevanza penale del fatto. 3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Ciro. Con il primo motivo deduce falsa applicazione ed interpretazione della legge penale e violazione della regola di giudizio sulla valutazione della prova, per non essere state valorizzate le discrasie nelle dichiarazioni delle persone offese e per non avere riconosciuto che i beni eventualmente custoditi nel magazzino fosse'ro res derelictae, tenuto conto della buona fede del prevenuto che aveva riconosciuto che la vendita al mercatino dell'usato di taluni beni era conseguenza di un allagamento della baracca e del fatto che detti beni non erano stati reclamati dai titolari e che egli neppure era conoscenza di quanto depositato da SAVERIANO Luciano, soggetto che neppure conosceva Con una ulteriore articolazione lamenta falsa applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante della violenza sulle cose in ragione dell'inattendibilità per contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal querelante SAVERIANO [OSCURATO:PERSONA] e in ragione del contenuto degli apporti dichiarativi forniti nel corso del giudizio dai testi a discarico, testi Napolitano, Califano e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la illegittimità del percorso logico utilizzato dalla Corte di Appello di Napoli per pervenire al giudizio di responsabilità a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] fondato sulla combinazione di elementi indiziari e dichiarativi, nonché sugli accertamenti eseguiti dagli agenti di PG a seguito della querela presentata dalle persone offese. 2. Giova ricordare che, in tema di valutazione delle prove, il giudice di merito non deve limitarsi ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle stesse, né procedere ad una mera sommatoria di quest'ultime, ma deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (sez. 1, n. 20416 del 20/04/2016; sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017). L'imputato, quindi, non può limitarsi a censurare l'intrinseca validità probante del singolo elemento istruttorio considerato qualora quest'ultimo sia parte di un complesso quadro accusatorio che, integralmente valutato, conduca inevitabilmente alla pronuncia di colpevolezza, stante l'assenza di ipotesi alternative dotate di un maggiore grado di certezza probatoria e, prima di tutto, logica. 3. Il ricorrente invero non si confronta con l'articolata valutazione dei giudici di merito che, nel riconoscere attendibilità alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], titolare dei beni poi sottoposti a sequestro, e al querelante SAVERIANO [OSCURATO:PERSONA] il quale ha poi implicitamente rinunciato all'azione civile, ha evidenziato una serie di elementi di riscontro alle loro dichiarazioni accusatorie nei confronti del prevenuto, rappresentate dalla destinazione alla vendita di parte dei beni custoditi nella baracca presa in comodato dal [OSCURATO:PERSONA], dal fatto che risultava smentita la prospettazione difensiva del [OSCURATO:PERSONA] che gli stessi erano stati destinati ad una discarica a seguito di allagamento e che la baracca fosse tenuta aperta ed accessibile, dal momento che quando venne visitata dagli agenti di PG la baracca era stata rinvenuta chiusa a chiave. 4. Infondata risulta pertanto la tesi secondo la quale i beni sarebbero stati abbandonati nella baracca dalla persona offesa SAVERIANO Luciano laddove, una volta accertato che i volumi posti in vendita nel mercatino e ivi portati dal ricorrente si trovavano nella baracca, erano rimasti integri a seguito dell'allagamento e non erano stati riconsegnati ai proprietari cui il CIRETTI• PESCATORE conservava il numero di telefono, appare evidente che quest'ultimo aveva operato l'interversione della detenzione in possesso, con successiva destinazione alla vendita, ben consapevole dell'altruità delle cose mobili e conscio del valore commerciale che le stesse possedevano, tanto da porle in vendita in mancanza della allegazione di qualsiasi intento restitutorio formale attraverso la procedura, correttamente indicata dal giudice di appello, della mora credendi, ovvero anche mediante una comunicazione non formale di rilascio. Rimane la circostanza di decisiva rilevanza, ampiamente rappresentata dai giudici di merito che, anche in ipotesi di sopravvenuta necessità di liberare il magazzino dai beni in esso contenuti, giammai gli stessi avrebbero potuto essere destinati alla vendita in assenza di alcuna interlocuzione con gli aventi diritto alla restituzione, realizzandosi al contrario un atto dispositivo contro la volontà del titolare e quindi un impossessamento dei beni, sorretto da un profilo psicologico del tutto coerente con quello previsto per il reato contestato. 5. Parimenti infondata si presenta il secondo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante della violenza sulle cose atteso che le dichiarazioni del querelante, la cui deposizione è stata riconosciuta attendibile dalla corte di appello con argomenti neppure scalfiti dai motivi di ricorso, hanno indicato che non solo la porta del locale era chiusa a chiave ma che era stato apposto ad opera del comodatario un lucchetto che necessariamente avrebbe dovuto essere rimosso per consentire l'accesso ai beni ivi custoditi. Coerente con tale dato è pertanto la prova logica secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], soggetto che aveva dato in comodato il magazzino e che ne era il fruitore anche in epoca successiva allo svuotamento e in epoca coeva al sopralluogo dei militari, doveva avere forzato la chiusura per accedere al locale e liberarlo dagli scatoloni in esso contenuti. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. ,Così deciso in Roma il 13 Ottobre