CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 dei D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno, decidendo su appello dei pubblico ministero: (a) riteneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Ruggeri per il delitto di riciclaggio (contestato in relazione alle somme provento del reato di truffa informatica), (b) riteneva, confermando l'ordinanza del Gip, che l'Ascione fosse autore non del riciclaggio, ma della truffa informatica, ovvero del reato presupposto, (c) riteneva, anche in questo caso confermando l'ordinanza del Gip, che non sussistessero in capo a tutti gli indagati (Alfano, Ascione, Cioffi, Iacomino, Perrella, Iuliano) i gravi indizi del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che deduceva: 2.1. vizio di motivazione con riferimento alla posizione dell'Ascione, ritenuto dal Tribunale concorrente nel reato di truffa informatica: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ascione avesse concorso nel reato presupposto, mentre lo stesso si sarebbe limitato a svolgere il ruolo di intermediario nella ricerca di carte ricaricabili funzionali alle operazioni di riciclaggio; 2.2. vizio di motivazione con riferimento alla posizione di tutti gli indagati accusati di avere consumato il reato previsto dall'art. 611 cod. pen.: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Battipagiia si fosse determinata - da sola e volontariamente - a concorrere nella attività di riciclaggio, senza considerare che gli indagati le avevano prospettato la riferibilità del denaro al clan Mazzarella e le avevano "consigliato" di non porre ostacoli all'operazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Entrambi i motivi si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa e la convergenza degli elementi di prova raccolti, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dai ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione dei processo; per cui sono inammissibili tutte le dogiianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 1.2. Nel caso in esame, con riguardo alla posizione dell'Ascione, il pubblico ministero invoca un'inammissibile rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova laddove il Tribunale, con motivazione logica, persuasiva ed esente da contraddizioni di sorta rilevava che l'Ascione aveva avuto precisi contatti con gli autori della truffa informatica ed aveva indicato loro i dati delle carte sulle quali doveva confluire il denaro. Si tratta di un segmento di condotta essenziale per la perfezione della truffa, reato presupposto del riciclaggio (che dunque non poteva essere contestato all'Ascione). 1.3. Con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria relativa alla sussistenza del reato previsto dall'art. 611 cod. pen. il Tribunale ha effettuato una analisi approfondita degli elementi di prova e ritenuto - con motivazione ineccepibile, priva di vizi e coerente con le fonti di prova - che la Battipaglia aveva accettato la proposta criminosa traendone anche un vantaggio, comportamento incompatibile con il suo inquadramento come vittima di una condotta riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 611 cod. pen.. Sul punto, peraltro, il ricorso si limita ad invocare la rivalutazione della decisività del fatto che l'operazione era svolta per conto del clan Mazzarella, circostanza che avrebbe "costretto" la Battipaglia a porre in essere l'operazione. Si tratta di allegazione generica che non supera il dato - invero decisivo - che la Battipaglia ha preso parte all'operazione per lucrarne un profitto pari ai 15% del denaro movimentato P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così d