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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09644/2022

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ORDINANZA sul ricorso 10828-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] difensore di se stessa, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE; - intimata - 2022 avverso la sentenza n. 750/2016 della CORTE D'APPELLO17 di BARI, depositata il 18/03/2016 R.G.N. 2834/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 18.3.2016, la Corte d'appello di Bari ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] volta rispettivamente a far dichiarare l'inefficacia delle delibere del 6.7.2007 e del 23.7.2009 con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato l'anno di iscrizione 1999 non utile ai fini pensionistici e, conseguentemente, a far dichiarare la validità ed efficacia ai fini pensionistici anche di quell'anno; che avverso tale pronuncia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che, nel rilevare l'impossibilità per la Cassa di modificare la precedente determinazione a lei favorevole assunta in via amministrativa il 27.11.2002 circa la validità ed efficacia dell'annualità contestata ai fini pensionistici, ella volesse riferirsi ad una impossibilità derivante da giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 113 e 443 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato che il divieto di rivisitare le proprie delibere assunte a seguito di ricorso in via amministrativa proposto dall'assistito discenderebbe dall'art. 443 c.p.c., che in tanto attribuisce rilevanza al procedimento amministrativo in quanto la composizione della lite raggiunta in quella sede si riveli vincolante anche per l'ente previdenziale; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l'intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che la Corte territoriale, dopo aver (correttamente) escluso che sulle delibere degli enti previdenziali che abbiano accolto ricorsi amministrativi degli assistiti possa formarsi alcun giudicato ai sensi degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., ha precisato che ad esse possono essere tutt'al più applicabili le comuni preclusioni previste da norme legali o contrattuali (ad es. decadenza, prescrizione), che nella specie non erano state nemmeno evocate; che la correttezza di tali conclusioni non è revocabile in dubbio nemmeno considerando il disposto dell'ad. 443 c.p.c., il cui scopo è piuttosto quello di tentare di comporre la controversia e di evitare l'adito giudiziale, senza che l'assicurato possa pretendere nel successivo procedimento giudiziario di vincolare le ragioni difensive dell'ente previdenziale a comportamenti da esso assunti nei procedimento amministrativo, specie se superati da provvedimenti che abbiano negato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione invocata, vedendosi in materia di diritti soggettivi perfetti, in relazione ai quali al giudice spetta di accertare, con poteri autonomi e svincolati dal procedimento amministrativo, se sussistono o meno le condizioni del diritto all'assistenza o alla previdenza esaminando tutte le ragioni su cui è fondata la domanda, quali che siano stati i motivi di reiezione di t questa nel procedimento amministrativo (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 3696 del 1979); che, conseguentemente, va ribadito che, in considerazione dell'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello giudiziario, l'eventuale riconoscimento della prestazione (o, come nella specie, di uno dei suoi presupposti) da parte dell'ente previdenziale in sede amministrativa, così come non preclude il potere del giudice di accertarne l'esistenza o meno nel caso in cui lo stesso ente, costituitosi in giudizio, torni a contestarne l'esistenza, allo stesso modo non impedisce all'ente previdenziale di annullare i propri atti per vizi di legittimità, non potendo mai acquistare il pregresso provvedimento amministrativo favorevole all'assicurato autorità di giudicato o comunque surrogare l'esistenza del fatto costitutivo del diritto controverso (così, in termini, Cass. n. 5111 del 1984, seguita, tra le numerosissime, da Cass. nn. 2852 del 1987, 293 del 1995, 21428 del 2011); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere la parte intimata svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] • Giovanni RU f • Ai CORTE SU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10828-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] difensore di se stessa, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE; - intimata - 2022 avverso la sentenza n. 750/2016 della CORTE D'APPELLO17 di BARI, depositata il 18/03/2016 R.G.N. 2834/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 18.3.2016, la Corte d'appello di Bari ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] volta rispettivamente a far dichiarare l'inefficacia delle delibere del 6.7.2007 e del 23.7.2009 con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato l'anno di iscrizione 1999 non utile ai fini pensionistici e, conseguentemente, a far dichiarare la validità ed efficacia ai fini pensionistici anche di quell'anno; che avverso tale pronuncia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che, nel rilevare l'impossibilità per la Cassa di modificare la precedente determinazione a lei favorevole assunta in via amministrativa il 27.11.2002 circa la validità ed efficacia dell'annualità contestata ai fini pensionistici, ella volesse riferirsi ad una impossibilità derivante da giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 113 e 443 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato che il divieto di rivisitare le proprie delibere assunte a seguito di ricorso in via amministrativa proposto dall'assistito discenderebbe dall'art. 443 c.p.c., che in tanto attribuisce rilevanza al procedimento amministrativo in quanto la composizione della lite raggiunta in quella sede si riveli vincolante anche per l'ente previdenziale; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l'intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che la Corte territoriale, dopo aver (correttamente) escluso che sulle delibere degli enti previdenziali che abbiano accolto ricorsi amministrativi degli assistiti possa formarsi alcun giudicato ai sensi degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., ha precisato che ad esse possono essere tutt'al più applicabili le comuni preclusioni previste da norme legali o contrattuali (ad es. decadenza, prescrizione), che nella specie non erano state nemmeno evocate; che la correttezza di tali conclusioni non è revocabile in dubbio nemmeno considerando il disposto dell'ad. 443 c.p.c., il cui scopo è piuttosto quello di tentare di comporre la controversia e di evitare l'adito giudiziale, senza che l'assicurato possa pretendere nel successivo procedimento giudiziario di vincolare le ragioni difensive dell'ente previdenziale a comportamenti da esso assunti nei procedimento amministrativo, specie se superati da provvedimenti che abbiano negato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione invocata, vedendosi in materia di diritti soggettivi perfetti, in relazione ai quali al giudice spetta di accertare, con poteri autonomi e svincolati dal procedimento amministrativo, se sussistono o meno le condizioni del diritto all'assistenza o alla previdenza esaminando tutte le ragioni su cui è fondata la domanda, quali che siano stati i motivi di reiezione di t questa nel procedimento amministrativo (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 3696 del 1979); che, conseguentemente, va ribadito che, in considerazione dell'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello giudiziario, l'eventuale riconoscimento della prestazione (o, come nella specie, di uno dei suoi presupposti) da parte dell'ente previdenziale in sede amministrativa, così come non preclude il potere del giudice di accertarne l'esistenza o meno nel caso in cui lo stesso ente, costituitosi in giudizio, torni a contestarne l'esistenza, allo stesso modo non impedisce all'ente previdenziale di annullare i propri atti per vizi di legittimità, non potendo mai acquistare il pregresso provvedimento amministrativo favorevole all'assicurato autorità di giudicato o comunque surrogare l'esistenza del fatto costitutivo del diritto controverso (così, in termini, Cass. n. 5111 del 1984, seguita, tra le numerosissime, da Cass. nn. 2852 del 1987, 293 del 1995, 21428 del 2011); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere la parte intimata svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] • Giovanni RU f • Ai CORTE SU
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