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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38393/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 gennaio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso in Marino l'11 febbraio 2023.

Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto dell'assenza di elementi di segno positivo (in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01), della gravità del fatto nelle modalità concrete e dei precedenti a suo carico, di cui uno specifico.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 gennaio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso in Marino l'11 febbraio 2023. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto dell'assenza di elementi di segno positivo (in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01), della gravità del fatto nelle modalità concrete e dei precedenti a suo carico, di cui uno specifico. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 38393/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris