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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 28594/2026

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rti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente al delitto di truffa tentata contestato al capo B) perchéestinto per remissione di querela e rideterminazione della pena per il residuo capoA2) in mesi sei di reclusione, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nelresto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riformadella pronuncia del Tribunale di Frosinone in data 26/11/2024, dichiarava nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A1)perché estinto per intervenuta prescrizione e, confermato il giudizio diresponsabilità per il delitto di cui al capo A2) e per la tentata truffa contestata alcapo B), rideterminava la pena in mesi sette di reclusione ed euro 700,00 di multa.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite l’allora difensore di fiducia, articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo si chiede declaratoria di improcedibilità conriferimento al reato di tentata truffa contestato al capo B) di imputazione perchéestinto a seguito di remissione delle querele da parte delle tre persone offese([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritualmente accettatedall’imputato ed intervenute in data 16 settembre 2025, successivamente allapronuncia della sentenza di appello.2.2.

Con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo,si deduce la mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di giudizio diresponsabilità per il delitto di tentata truffa contestato al capo B).La Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva della estraneità dell’imputatoalla tentata truffa con la quale si rappresentava che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato apresentare [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], accompagnando quest’ultimo presso larivendita del primo per accendere un finanziamento; sul punto il [OSCURATO:PERSONA] di meritoha affermato che tale assunto era stato smentito da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] eanche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di non avere avutointerlocuzioni dirette con l’imputato; in realtà l’assenza di tali contatti è un assuntonon veritiero perché in aperta contraddizione con le risultanze probatorie.[OSCURATO:PERSONA] di merito non si è neppure confrontato con gli elementi dedottinell’atto di appello con il quale si poneva in luce, da un lato, l’inattendibilità dellaricostruzione offerta in dibattimento dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] poiché del tuttocontraddittoria con quanto dichiarato nel parallelo giudizio civile promosso neiconfronti dell’imputato e, dall’altro, la circostanza che in tale diversa procedura siera accertata l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al finanziamento acceso in favore diCostantini.3.

In data 27/04/2026 e 08/06/2026 sono stati depositati motivi nuovidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che è stato nominato difensore d’ufficio dell’imputato aseguito della accertata revoca da parte di quest’ultimo del mandato al legale difiducia intervenuta in data 08/01/2026 successivamente alla proposizione delricorso per cassazione ma prima della fissazione del presente giudizio per l’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi differita alla data odierna per provvedere a tale nomina e allanotifica all’imputato dell’avviso di celebrazione del giudizio di legittimità.Con i suddetti motivi nuovi, sono state proposte le seguenti ulteriori censure:1) Omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato.Al riguardo viene dedotto che, per il giudizio di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato domicilio in Sora, [OSCURATO:PERSONA] 12, con contestuale nomina didifensore di fiducia.

Agli atti vi è comunicazione dei carabinieri di Sora con la qualesi attesta che in data 13 maggio 2025 alle ore 3.30 l’avviso dell’udienza cameraledinanzi alla Corte di appello di Roma era stato notificato all’odierno ricorrente,identificato con CI A0480000.

Tale notifica sarebbe da ritenersi radicalmenteinesistente per le seguenti ragioni:-non è indicata la via ove sarebbe stata effettuata la consegna a [OSCURATO:PERSONA];- la relata contiene una sottoscrizione che non appartiene affatto a [OSCURATO:PERSONA] maa tale [OSCURATO:PERSONA] e riporta la carta di identità A0480000, mentre l’imputato ètitolare del documento identificativo 41645RT rilasciato il 15 marzo 2024 (allegatoal motivo nuovo);- la notifica è avvenuta in orario in cui notoriamente la stazione dei Carabinieri èchiusa al pubblico;- [OSCURATO:PERSONA] non era soggetto autorizzato da [OSCURATO:PERSONA] a ricevere attigiudiziari per suo conto; la relata di notifica non indica alcuna relazione tra i due;la stessa [OSCURATO:PERSONA], come da dichiarazioni scritta in atti, ha riferito che solo in data20 marzo 2026 aveva notiziato l’imputato della notifica in questione.2) Intervenuta estinzione del reato di cui al capo A2) per decorso del termine diprescrizione, perfezionato in data 18 aprile 2026 tenuto conto di giorni 407 disospensione ex lege.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito illustrati.2.

Va preliminarmente puntualizzato che il ricorso interposto in via principaleconcerne unicamente il reato di tentata truffa contestato al capo B) di imputazionerispetto al quale l’imputato ricorrente ha invocato l’estinzione per intervenutaremissione di querela da parte delle persone offese e, solo in via subordinata, hacensurato il relativo giudizio di responsabilità sotto il profilo del vizio dimotivazione.Alcun motivo di ricorso è stato dedotto con riferimento all’addebito del reatodi falso sub capo A2) che è pertanto ormai coperto da giudicato.3.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguenteassorbimento del secondo.Va preliminarmente ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazioneproposto, come nel caso di specie, al precipuo fine di introdurre nel processo laremissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenzaimpugnata e prima della scadenza del termine per la presentazionedell'impugnazione (Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103-01;Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011,Cagnazzo, Rv. 249209-01).Ciò posto, è documentato in atti (si vedano gli allegati al ricorso,successivamente integrati dall’allora difensore di fiducia dall’imputato) che - conriferimento al reato di tentata truffa contestato al capo B) di imputazione – in data16 settembre 2025 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza diappello - ciascuna persona offesa ha sottoscritto atto di remissione della querelaoriginariamente proposta, accettata dall’imputato.Il reato de qua è procedibile solo su richiesta punitiva della persona offesa,sicchè va dichiarato estinto.Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129,comma 2, cod. proc. pen., mancando “evidenza di innocenza”, atteso cheentrambe le pronunce di merito danno conto, sul piano fattuale, di una condottadell’imputato che si è esplicata in raggiri idonei ad ottenere l’erogazione di unfinanziamento.Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione alreato di cui al capo B) in quanto estinto per intervenuta remissione di querela.4.

Tale statuizione riverbera i suoi effetti sul primo motivo nuovo di ordineprocessuale proposto dal difensore di ufficio dell’imputato relativo alla nullità dellasentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio diappello.Va preliminarmente osservato che, in tema di giudizio di cassazione, la revocadel difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo legale, nella specieregolarmente nominato d’ufficio da questa stessa Corte, di depositare motivi nuovinei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.1, n. 24690 del 16/11/2022, dep. 2023, Narciso, Rv. 284832-01).Tali motivi nuovi - depositati una prima volta in data 27/04/2026 - devonoconsiderarsi non solo consentiti ma anche tempestivi rispetto all’osservanza deltermine decadenziale di quindici giorni liberi che va calcolato avendo riguardo allaprima udienza in cui l’imputato viene ritualmente citato (Sez. 2, n. 47108 del04/11/2021, Iapicca, Rv. 282323-01; Sez. 1, n. 17934 del 28/03/2025, Strippoli,Rv. 287960-01), da individuarsi, nel caso di specie, in quella odierna.Tanto premesso, va tuttavia, dato conto della manifesta infondatezza delprimo motivo nuovo.La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale,ha natura processuale; pertanto, la remissione della stessa, una volta intervenutal'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo delloStato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato che ha carattere pregiudiziale,con la conseguenza che la relativa declaratoria prevale e non rende più rilevabilequalsiasi causa di nullità del procedimento (Sez. 5, n. 581 del 25/11/2003, dep.2004, Morazzini, Rv. 226974-01).

Tale prevalenza deriva dalla evidente inutilitàprocessuale dell'annullamento dato che, in ogni caso, il giudizio non potrebbeutilmente proseguire, anche considerato che, nel caso di specie, l’affermazione diresponsabilità per il residuo reato di falso sub capo A2) è ormai coperta dagiudicato in quanto non attinta da motivi di ricorso.Si tratta di un principio espressivo di quello più generale da tempo affermatoda questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui il principio di immediatadeclaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc.pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente unacausa estintiva del reato e una nullità processuale, anche assoluta e insanabile,sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva nonpresupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nelqual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale allanecessaria rinnovazione del giudizio, ipotesi quest’ultima non ricorrente nel casodi specie (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01;successivamente Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 2011, Gazzerotti, Rv.249428-01; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761-01; Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Raciti, Rv. 284300-01).5.

L’irrevocabilità del giudizio di responsabilità relativo al reato sub capo A2)rende anche manifestamente infondato (da qui l’inammissibilità parziale delricorso) il secondo motivo nuovo con il quale si è dedotta l’estinzione di tale reatoper intervenuta prescrizione il cui termine, secondo la difesa, sarebbe maturato inpendenza del giudizio di legittimità, termine che, in realtà, verrà a scadenza soloin data 16/07/2027.

E ciò tenuto conto della data di commissione del fatto(07/09/2017), della durata del tempo ordinario di prescrizione ex art. 157, primocomma, cod. pen., termine comprensivo degli eventi interruttivi ex artt. 160, terzocomma e 161, secondo comma, cod. pen. calcolati nella massima estensione (annisette e mesi sei), dei periodi di sospensione del dibattimento ex art. 159, comma1, n. 3 cod. pen. (giorni 407) e della sospensione ex art. 159, secondo comma, n.1 (giorni 233) ed ex art. 159, secondo comma, n. 2 cod. pen. (giorni 221): termini– questi ultimi – da calcolare secondo l’insegnamento di Sezioni unite “Polichetti”di questa Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175-01),che, chiamate a stabilire “Se la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testointrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopol'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, inrelazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019” hannoenunciato il seguente principio di diritto: «La disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza dellalegge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stataabrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (come ènoto, la Corte costituzionale con sentenza n. 38, in data 10 febbraio 2026,depositata il 23 marzo 2026 e pubblicata sulla G.U. il 25 marzo 2026, ha dichiaratonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, letteraa), della legge 27 settembre 2021, n. 134, in combinato disposto con l’art. 1,comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Lecce).6.

Alla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B) per intervenutaremissione di querela consegue l’eliminazione della relativa pena inflitta (1 mesedi reclusione ed euro 100,00 di multa).La sanzione va pertanto rideterminata in mesi sei di reclusione per il residuoreato di cui al capo A2), dovendosi eliminare, a seguito del venir meno del vincolodella continuazione tra i reati contestati, anche l’aumento operato per tale illecitoa titolo di componente pecuniaria (euro 600,00 di multa) atteso che per lafattispecie di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. è prevista la sola pena dellareclusione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo B) essendo ilreato estinto per intervenuta remissione di querela ed elimina la relativa pena dimesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa.

Annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata in relazione al trattamento sanzionatorio di cui al capo A2) eridetermina la pena in mesi sei di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così deciso il giorno 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente al delitto di truffa tentata contestato al capo B) perchéestinto per remissione di querela e rideterminazione della pena per il residuo capoA2) in mesi sei di reclusione, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nelresto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riformadella pronuncia del Tribunale di Frosinone in data 26/11/2024, dichiarava nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A1)perché estinto per intervenuta prescrizione e, confermato il giudizio diresponsabilità per il delitto di cui al capo A2) e per la tentata truffa contestata alcapo B), rideterminava la pena in mesi sette di reclusione ed euro 700,00 di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite l’allora difensore di fiducia, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo si chiede declaratoria di improcedibilità conriferimento al reato di tentata truffa contestato al capo B) di imputazione perchéestinto a seguito di remissione delle querele da parte delle tre persone offese([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritualmente accettatedall’imputato ed intervenute in data 16 settembre 2025, successivamente allapronuncia della sentenza di appello.2.2. Con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo,si deduce la mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di giudizio diresponsabilità per il delitto di tentata truffa contestato al capo B).La Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva della estraneità dell’imputatoalla tentata truffa con la quale si rappresentava che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato apresentare [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], accompagnando quest’ultimo presso larivendita del primo per accendere un finanziamento; sul punto il [OSCURATO:PERSONA] di meritoha affermato che tale assunto era stato smentito da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] eanche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di non avere avutointerlocuzioni dirette con l’imputato; in realtà l’assenza di tali contatti è un assuntonon veritiero perché in aperta contraddizione con le risultanze probatorie.[OSCURATO:PERSONA] di merito non si è neppure confrontato con gli elementi dedottinell’atto di appello con il quale si poneva in luce, da un lato, l’inattendibilità dellaricostruzione offerta in dibattimento dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] poiché del tuttocontraddittoria con quanto dichiarato nel parallelo giudizio civile promosso neiconfronti dell’imputato e, dall’altro, la circostanza che in tale diversa procedura siera accertata l’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al finanziamento acceso in favore diCostantini.3. In data 27/04/2026 e 08/06/2026 sono stati depositati motivi nuovidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che è stato nominato difensore d’ufficio dell’imputato aseguito della accertata revoca da parte di quest’ultimo del mandato al legale difiducia intervenuta in data 08/01/2026 successivamente alla proposizione delricorso per cassazione ma prima della fissazione del presente giudizio per l’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi differita alla data odierna per provvedere a tale nomina e allanotifica all’imputato dell’avviso di celebrazione del giudizio di legittimità.Con i suddetti motivi nuovi, sono state proposte le seguenti ulteriori censure:1) Omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato.Al riguardo viene dedotto che, per il giudizio di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato domicilio in Sora, [OSCURATO:PERSONA] 12, con contestuale nomina didifensore di fiducia. Agli atti vi è comunicazione dei carabinieri di Sora con la qualesi attesta che in data 13 maggio 2025 alle ore 3.30 l’avviso dell’udienza cameraledinanzi alla Corte di appello di Roma era stato notificato all’odierno ricorrente,identificato con CI A0480000. Tale notifica sarebbe da ritenersi radicalmenteinesistente per le seguenti ragioni:-non è indicata la via ove sarebbe stata effettuata la consegna a [OSCURATO:PERSONA];- la relata contiene una sottoscrizione che non appartiene affatto a [OSCURATO:PERSONA] maa tale [OSCURATO:PERSONA] e riporta la carta di identità A0480000, mentre l’imputato ètitolare del documento identificativo 41645RT rilasciato il 15 marzo 2024 (allegatoal motivo nuovo);- la notifica è avvenuta in orario in cui notoriamente la stazione dei Carabinieri èchiusa al pubblico;- [OSCURATO:PERSONA] non era soggetto autorizzato da [OSCURATO:PERSONA] a ricevere attigiudiziari per suo conto; la relata di notifica non indica alcuna relazione tra i due;la stessa [OSCURATO:PERSONA], come da dichiarazioni scritta in atti, ha riferito che solo in data20 marzo 2026 aveva notiziato l’imputato della notifica in questione.2) Intervenuta estinzione del reato di cui al capo A2) per decorso del termine diprescrizione, perfezionato in data 18 aprile 2026 tenuto conto di giorni 407 disospensione ex lege.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito illustrati.2. Va preliminarmente puntualizzato che il ricorso interposto in via principaleconcerne unicamente il reato di tentata truffa contestato al capo B) di imputazionerispetto al quale l’imputato ricorrente ha invocato l’estinzione per intervenutaremissione di querela da parte delle persone offese e, solo in via subordinata, hacensurato il relativo giudizio di responsabilità sotto il profilo del vizio dimotivazione.Alcun motivo di ricorso è stato dedotto con riferimento all’addebito del reatodi falso sub capo A2) che è pertanto ormai coperto da giudicato.3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguenteassorbimento del secondo.Va preliminarmente ricordato che è ammissibile il ricorso per cassazioneproposto, come nel caso di specie, al precipuo fine di introdurre nel processo laremissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenzaimpugnata e prima della scadenza del termine per la presentazionedell'impugnazione (Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103-01;Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011,Cagnazzo, Rv. 249209-01).Ciò posto, è documentato in atti (si vedano gli allegati al ricorso,successivamente integrati dall’allora difensore di fiducia dall’imputato) che - conriferimento al reato di tentata truffa contestato al capo B) di imputazione – in data16 settembre 2025 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza diappello - ciascuna persona offesa ha sottoscritto atto di remissione della querelaoriginariamente proposta, accettata dall’imputato.Il reato de qua è procedibile solo su richiesta punitiva della persona offesa,sicchè va dichiarato estinto.Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129,comma 2, cod. proc. pen., mancando “evidenza di innocenza”, atteso cheentrambe le pronunce di merito danno conto, sul piano fattuale, di una condottadell’imputato che si è esplicata in raggiri idonei ad ottenere l’erogazione di unfinanziamento.Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione alreato di cui al capo B) in quanto estinto per intervenuta remissione di querela.4. Tale statuizione riverbera i suoi effetti sul primo motivo nuovo di ordineprocessuale proposto dal difensore di ufficio dell’imputato relativo alla nullità dellasentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio diappello.Va preliminarmente osservato che, in tema di giudizio di cassazione, la revocadel difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo legale, nella specieregolarmente nominato d’ufficio da questa stessa Corte, di depositare motivi nuovinei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.1, n. 24690 del 16/11/2022, dep. 2023, Narciso, Rv. 284832-01).Tali motivi nuovi - depositati una prima volta in data 27/04/2026 - devonoconsiderarsi non solo consentiti ma anche tempestivi rispetto all’osservanza deltermine decadenziale di quindici giorni liberi che va calcolato avendo riguardo allaprima udienza in cui l’imputato viene ritualmente citato (Sez. 2, n. 47108 del04/11/2021, Iapicca, Rv. 282323-01; Sez. 1, n. 17934 del 28/03/2025, Strippoli,Rv. 287960-01), da individuarsi, nel caso di specie, in quella odierna.Tanto premesso, va tuttavia, dato conto della manifesta infondatezza delprimo motivo nuovo.La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale,ha natura processuale; pertanto, la remissione della stessa, una volta intervenutal'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo delloStato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato che ha carattere pregiudiziale,con la conseguenza che la relativa declaratoria prevale e non rende più rilevabilequalsiasi causa di nullità del procedimento (Sez. 5, n. 581 del 25/11/2003, dep.2004, Morazzini, Rv. 226974-01). Tale prevalenza deriva dalla evidente inutilitàprocessuale dell'annullamento dato che, in ogni caso, il giudizio non potrebbeutilmente proseguire, anche considerato che, nel caso di specie, l’affermazione diresponsabilità per il residuo reato di falso sub capo A2) è ormai coperta dagiudicato in quanto non attinta da motivi di ricorso.Si tratta di un principio espressivo di quello più generale da tempo affermatoda questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui il principio di immediatadeclaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc.pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente unacausa estintiva del reato e una nullità processuale, anche assoluta e insanabile,sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva nonpresupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nelqual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale allanecessaria rinnovazione del giudizio, ipotesi quest’ultima non ricorrente nel casodi specie (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01;successivamente Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 2011, Gazzerotti, Rv.249428-01; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761-01; Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Raciti, Rv. 284300-01).5. L’irrevocabilità del giudizio di responsabilità relativo al reato sub capo A2)rende anche manifestamente infondato (da qui l’inammissibilità parziale delricorso) il secondo motivo nuovo con il quale si è dedotta l’estinzione di tale reatoper intervenuta prescrizione il cui termine, secondo la difesa, sarebbe maturato inpendenza del giudizio di legittimità, termine che, in realtà, verrà a scadenza soloin data 16/07/2027. E ciò tenuto conto della data di commissione del fatto(07/09/2017), della durata del tempo ordinario di prescrizione ex art. 157, primocomma, cod. pen., termine comprensivo degli eventi interruttivi ex artt. 160, terzocomma e 161, secondo comma, cod. pen. calcolati nella massima estensione (annisette e mesi sei), dei periodi di sospensione del dibattimento ex art. 159, comma1, n. 3 cod. pen. (giorni 407) e della sospensione ex art. 159, secondo comma, n.1 (giorni 233) ed ex art. 159, secondo comma, n. 2 cod. pen. (giorni 221): termini– questi ultimi – da calcolare secondo l’insegnamento di Sezioni unite “Polichetti”di questa Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175-01),che, chiamate a stabilire “Se la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testointrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopol'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, inrelazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019” hannoenunciato il seguente principio di diritto: «La disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza dellalegge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stataabrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (come ènoto, la Corte costituzionale con sentenza n. 38, in data 10 febbraio 2026,depositata il 23 marzo 2026 e pubblicata sulla G.U. il 25 marzo 2026, ha dichiaratonon fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, letteraa), della legge 27 settembre 2021, n. 134, in combinato disposto con l’art. 1,comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Lecce).6. Alla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B) per intervenutaremissione di querela consegue l’eliminazione della relativa pena inflitta (1 mesedi reclusione ed euro 100,00 di multa).La sanzione va pertanto rideterminata in mesi sei di reclusione per il residuoreato di cui al capo A2), dovendosi eliminare, a seguito del venir meno del vincolodella continuazione tra i reati contestati, anche l’aumento operato per tale illecitoa titolo di componente pecuniaria (euro 600,00 di multa) atteso che per lafattispecie di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. è prevista la sola pena dellareclusione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo B) essendo ilreato estinto per intervenuta remissione di querela ed elimina la relativa pena dimesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa. Annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata in relazione al trattamento sanzionatorio di cui al capo A2) eridetermina la pena in mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così deciso il giorno 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28594/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris