CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] luca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21 gennaio 2026 di conferma della sentenza del Tribunale di Nola con cui è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione dì legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo cui il ricorrente non contrappone alcuna valida ragione in fatto o in diritto, o comunque, perché manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. perì. il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. peri., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi. La Corte ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato di minima offensività in ragione del numero dì dosi detenute e delle circostanze dell'azione (controllo avvenuto in una zona nota per essere piazza di spaccio). Anche la mancata considerazione della condotta susseguente al reato non può essere censurata. In proposito si osserva che il giudizio sulla tenuità dell'offesa, come detto, deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. peri., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 de108/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678 - 01).Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M