CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/09/2024 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto in data 26 settembre 2024, depositato il 3 ottobre 2024, ha respinto i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 25 marzo – 17 aprile 2024 con il quale è stata disposta la confisca del bene sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 22 a [OSCURATO:PERSONA] di Piave, acquistato il 2 settembre 1985 da [OSCURATO:PERSONA] e dal marito, [OSCURATO:PERSONA]. 2. La richiesta di confisca è stata avanzata e accolta con riferimento alla pericolosità sociale all’epoca dei fatti di [OSCURATO:PERSONA] - fratello di [OSCURATO:PERSONA] ora deceduto - sia qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 159 del 2011, per l’appartenenza ad associazioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. (c.d. “Mala del Brenta” capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]), sia generica ex art. 1, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, lett. c) d.lgs. 159 del 2011 e sulla riconducibilità dell’immobile allo stesso. 3. Il Tribunale ha ritenuto di individuare gli indici di attribuibilità dell’immobile al ricorrente nella incapacità economica dei formali intestatari, nelle dichiarazioni rilasciate il 4 luglio 2019 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alle modalità di pagamento del prezzo e circa la destinazione dell’immobile e, da ultimo, dalla recente dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Sorveglianza quanto al luogo dove eseguire la misura della detenzione domiciliare, coincidente con l'immobile confiscato. A tali elementi, d’altro canto, secondo il Tribunale si aggiungerebbe anche che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e loro figlio non hanno mai abitato nell’immobile di cui, invece, ha avuto in varie occasioni la disponibilità sempre e solo [OSCURATO:PERSONA], che pure avrebbe fatto riferimento a tale immobile in una lettera inviata al nipote, utilizzando espressioni dalle quali si desumerebbe che lui ne era l’effettivo proprietario. 4. Avverso il decreto hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’attuale ricorrente nell’impugnazione ha dedotto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (in quanto sarebbe stato violato il principio del contraddittorio) e della corrispondenza intrattenuta tra il ricorrente e il nipote [OSCURATO:PERSONA] (per la violazione dell’art. 18-ter ord. pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] era detenuto), la violazione del divieto di un secondo giudizio (in quanto la pericolosità sociale del proposto era stata già esclusa in un precedente procedimento di prevenzione), nonché il fatto che la confisca, disposta a circa quarant’anni dell’acquisto, sarebbe stata assunta in assenza di pericolosità e attualità, ciò anche sollecitando la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa relativa alle misure di prevenzione. La Corte di appello ha ritenuto infondati tutti i motivi evidenziando: -che l’acquisizione in contraddittorio delle dichiarazioni testimoniali non era necessaria e che, d’altro canto, la richiesta dalla difesa sul punto era stata generica, ciò anche considerato che non sussistono dubbi in merito alla credibilità di [OSCURATO:PERSONA]; -che la corrispondenza è utilizzabile perché il sequestro è stato disposto al di fuori dell’istituto di detenzione; -che la violazione del ne bis in idem non sussiste in quanto nel presente procedimento la pericolosità è stata esaminata con riferimento a un diverso momento temporale rispetto a quello oggetto della precedente richiesta; -che non c’è stata alcuna violazione della normativa nazionale e sovranazionale, per cui la confisca è stata legittimamente disposta. 5. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha articolato i seguenti motivi. 5.1. Violazione di legge in relazione all’art. 4-bis e 9 d. lgs. 159 del 2011 con riferimento alla negata ammissione della richiesta di audizione in contraddittorio di persone informate sui fatti. 5.2. Violazione di legge in relazione all’art. 18-ter ord. pen. con riferimento alla ritenuta utilizzabilità della corrispondenza intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’esclusivo rilievo che la lettera è stata sequestrata all’esterno dell’istituto penitenziario, così di fatto aggirando la disciplina specifica prevista dall’ordinamento penitenziario. 5.3. Violazione di legge in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’attuale proposta di confisca avanzata dalla Procura della Repubblica con riferimento al principio del ne bis in idem in quanto la Corte avrebbe omesso di considerare che era già stata avanzata una precedente richiesta e che questa, fondata sulla medesima provvista fattuale, era stata respinta, ciò peraltro considerato che il periodo in precedenza esaminato non è diverso da quello oggetto dell’attuale richiesta in quanto questo è contenuto nel più ampio arco temporale già valutato nel 2017. 5.4. Violazione di legge con riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, 20, 23 e 24 d. lgs. 159 del 2011 in relazione all’art. 1 del I° protocollo addizionale [OSCURATO:PERSONA], nonché agli artt. 5 e 6 Cedu, per violazione degli artt. 24, 11 e 117 Cost. per contrasto dei principi di prevedibilità, di proporzione e necessità, di ragionevolezza temporale, di garanzia del diritto di difesa, anche nelle forme del contraddittorio. 5.5. Violazione di legge con riferimento alla assoluta indeterminatezza della parte dispositiva del decreto in relazione all’omessa declaratoria di pericolosità sociale, nonché all’omessa indicazione delle categorie tassativamente previste dalla legge e ritenute applicabili in fattispecie. 6. In data 22 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nei primi due motivi la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 4- bis e 9 d.lgs. 159 del 2011, con riferimento alla negata ammissione della richiesta di audizione in contraddittorio di persone informate sui fatti. e all’art. 18-ter ord. pen., quanto alla ritenuta utilizzabilità della corrispondenza intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.I motivi così formulati sono tesi a censurare la correttezza e fondatezza della conclusione circa la ritenuta sussistenza del rapporto fiduciario tra il ricorrente e la cognata, moglie del fratello premorto, e, quindi, ad affermare che la stessa, terza intestataria, è effettiva titolare della proprietà del bene. In odine a tali profili il ricorrente, che non rivendica l'appartenenza alla sua persona del bene confiscato, non ha alcun interesse, concreto e attuale, all’esito dell’impugnazione, il cui accoglimento comporterebbe la restituzione dell'immobile al formale proprietario, ossia a soggetto diverso, per cui il ricorso deve essere dichiarato sotto tale profilo inammissibile. 2.2. Come anche da ultimo specificato dalla giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che impugni un provvedimento di confisca, oltre alla legittimazione in astratto, deve avere un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento, deve cioè proporre doglianze il cui accoglimento determini, in termini di concretezza e attualità e in suo favore, la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01). L'interesse a impugnare, che costituisce ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. la condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, infatti, deve, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr., Sez. U, n. 28911 del 28/09/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110 - 01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397 - 01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169 - 01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018 - 01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743 - 01). Ciò in quanto gli elementi qualificanti l'interesse a impugnare vanno verificati anche in considerazione del criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), che è un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01)» In tale prospettiva, quindi, così come il terzo intestatario fittizio non ha interesse a proporre censure diverse e ulteriori rispetto a quelle tese a rivendicare l’effettiva titolarità del diritto di proprietà, così il proposto non ha alcun interesse diretto e concreto a una pronuncia che accerti il diritto del terzo alla restituzione del bene (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01). Ragione questa per cui si deve ribadire che il ricorso del proposto è ammissibile solo se, «senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01; Sez. 6, n. 40176 del 17/09/2024, Salerno, non mass.; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822 - 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 - 01; Sez. 6, n. 48247 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767 - 01). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’attuale proposta di confisca avanzata dalla Procura della Repubblica con riferimento al principio del ne bis in idem in quanto l’oggetto dell’attuale richiesta sarebbe contenuto nel più arco temporale già valutato nel 2017. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla differenza degli elementi ora acquisiti e posti a fondamento della decisione, nonché della causa petendi e del petitum e, quindi, dei presupposti applicativi della misura - personale una, per cui è necessario che la pericolosità sia attuale, nel caso di specie il riferimento era il 2017; patrimoniale l’altra, per cui la pericolosità del proposto deve essere valutata al periodo di acquisto del bene, nel presente procedimento il 1985 – ha correttamente applicato i principi già evidenziati da Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176 – 01, da ultimo ribaditi dalla pacifica giurisprudenza di legittimità per cui «il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate» (Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025, Morlando, Rv. 288407 - 01). 4. Nel quarto motivo, erroneamente indicato come 5 nei “titoletti”, la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, 20, 23 e 24 d. lgs. 159 del 2011 in relazione all’art. 1 del I° protocollo addizionale [OSCURATO:PERSONA], nonché agli artt. 5 e 6 Cedu, per violazione degli artt. 24, 11 e 117 Cost. in ragione del contrasto con ii principi di prevedibilità, di proporzione e necessità, di ragionevolezza temporale, di garanzia del diritto di difesa, anche nelle forme del contraddittorio. 4.1.La doglianza, che si riferisce nella sostanza all’intera disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, è manifestamente infondata. Come puntualmente osservato dal Procuratore generale, la motivazione resa da pag. 18 a pagina 22 del provvedimento impugnato dalla Corte territoriale circa la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che la difesa ha chiesto di sollevare è adeguata e corretta. In sintesi. La considerazione per cui i riferimenti al procedimento c.d. “Cavallotti” non sono pertinenti è coerente in quanto il caso di specie non riguarda il rapporto tra un proscioglimento nel merito dall’accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e l’accertamento della pericolosità sociale. L’istituto della confisca è proporzionato all'interesse pubblico perseguito d'impedire ulteriori futuri reati nel contesto della lotta contro la criminalità organizzata (CEDU, Sez. II, 5/01/2010, Bongiorno e altri c. Italia e CEDU, Sez. I, 4/09/2001, Riela c. Italia per cui la confisca di prevenzione italiana si pone nei termini di un intervento statale limitativo del diritto di proprietà privata, conforme ai requisiti dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, non soggetto all'applicazione delle norme proprie della "materia penale”). L'applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniali, con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che le disciplinano è "convenzionalmente" legittima in quanto la natura di tali misure, in virtù della natura preventiva e non sanzionatoria, nonne comporta l'assimilazione alla "pena" di cui all'art. 7 CEDU (Sez. 2, n. 30938 del 10/06/2015, Annunziata, Rv. 264173 – 01; Sez. 2, n. 49772 del 17/10/2018, Italfondiario, Rv. 275512 – 02; e Sez. 3, n. 23435 del 30/01/2020, Scarano, Rv. 279822 - 01). L’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede un limite temporale di garanzia rispetto alla possibilità di avviare procedimenti per l'applicazione di misure patrimoniali sine die (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De, Rv. 270085 – 01). La conclusione nel senso che la pericolosità del bene persiste nel tempo è conseguenza dell’applicazione del principio per cui: «la pericolosità sociale del soggetto acquirente si riverbera eo ipso sul bene acquistato, ma ancora una volta non già in dimensione statica, ovverosia per il fatto stesso della qualità soggettiva, quanto piuttosto in proiezione dinamica, fondata sull'assioma dell'oggettiva pericolosità del mantenimento di cose, illecitamente acquistate, in mani di chi sia ritenuto appartenere - o sia appartenuto - ad una delle categorie soggettive previste dal legislatore e la pericolosità resta impressa alla res, indipendentemente da qualsiasi vicenda giuridica della sua titolarità (successione universale o particolare), sino alla perenzione della stessa cosa oppure all'opponibilità giuridica del suo trasferimento ovvero alla sua definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato per effetto di confisca» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 - 01); L'intento di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non sia fornita una dimostrazione di lecita acquisizione e la non sovrapponibilità fra processo penale e procedimento di prevenzione è stata condivisa dalla Corte costituzionale (Corte cost. sentenza n. 21 del 2012 e ordinanza n. 216 del 2012). Lo standard probatorio richiesto per la confisca, inoltre, è stato ritenuto coerente nel senso che occorre che sussistano indizi idonei a lasciare desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto dei beni (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 - 01). Ragione questa per cui non si verifica un'inversione dell'onere della prova in quanto la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione d'illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione. Al proposto spetta l'allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, «ragionevolmente e plausibilmente», a indicare la lecita provenienza dei beni. La piena legittimità costituzionale e convenzionale della disciplina, infine, pure riconosciuta da Corte cost. n. 19 del 2019, è stata da ultimo ribadita dalla recentissima Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01 alle cui considerazioni sul punto non può che rinviarsi. 4.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, con gli specifici riferimenti alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dell'acquisto dell'immobile (desunta dalla condanna in sede penale in via definitiva per gravissimi delitti associativi) e agli ulteriori elementi di fatto emersi quanto alla effettiva disponibilità del bene da parte dello stesso, ha reso una motivazione che non può ritenersi né inesistente né apparente ,per cui non è configurabile alcuna violazione di legge deducibile in sede di legittimità. 5. Nel quinto motivo, erroneamente indicato come 6 nei “titoletti”, la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla assoluta indeterminatezza della parte dispositiva del decreto in relazione all’omessa declaratoria di pericolosità sociale, nonché all’omessa indicazione delle categorie tassativamente previste dalla legge e ritenute applicabili alla fattispecie. La doglianza non è consentita ed è comunque manifestamente infondata. 5.1 Con l’atto di ricorso in appello il ricorrente si era limitato a chiedere che venisse dichiarata la nullità del decreto emesso dal Tribunale “per carenza grafica della declaratoria di pericolosità sociale nella sua parte dispositiva”. Nell’impugnazione, pertanto, non era stato dedotto alcunché circa la congruità e/o adeguatezza del giudizio di pericolosità per cui in questa sede non è consentita alcuna censura circa la fondatezza o meno del giudizio espresso dal Tribunale, poi condiviso dalla Corte territoriale. 5.2.Sotto altro profilo, d’altro canto, la censura è manifestamente infondata in quanto la legge non dispone che nella “parte dispositiva” del decreto sia indicata o specificata la categoria di pericolosità sociale attribuita al proposto nel corpo della motivazione del decreto stesso. Ciò anche considerato che il codice non prevede che nel decreto ci sia una formale distinzione tra “motivazione” e “dispositivo” e pure rilevato che il decreto di primo grado, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, conteneva una puntuale motivazione in ordine agli elementi posti a fondamento del giudizio espresso e l’espressa indicazione per cui la pericolosità del proposto era “sia qualificata ex art. 4, comma 2, lett. a) d.legs. 159 del 2011 per l’appartenenza ad associazioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. (c.d. “Mala del Brenta” capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]), sia generica ex art. 1, comma1, lett. b) e 4, comma 1, lett. c) d.lgs. 159 del 2011” (cfr. pag. 1 del decreto ora impugnato). 6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.