CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13473/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono stati condannati in relazione al reato previsto dall'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unitario motivo di ricorso - con il quale è stata contestata la mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup. - è inammissibile, in quanto reiterativo di censura già spiegata di fronte al giudice d'appello e da questi rigettata con congrua e non illogica motivazione. A tale proposito, deve essere richiamato il principio in base al quale l'ipotesi del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911) Sul punto, quindi, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato l'elemento quantitativo rappresentato dallo stupefacente frutto dalla coltivazione, da cui erano ricavabili ben 3.247 dosi singole. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso